Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39370 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39370 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Bassano del Grappa il DATA_NASCITA, in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di Venezia.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dai difensori del ricorrente;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, propone, a mezzo dei suoi difensori, due ricorsi avverso l’ordinanza del 16 maggio 2025 con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, in data 23 aprile 2025, ha disposto il sequestro preventivo di un’area di sosta, di 4.000 litri di prodotti petroliferi, di contenitori, rimorchi, semirimorchi e motrici, di 27.000,00 euro in contanti e di 4 orologi marca Rolex in quanto pertinenti ai reati di cui agli artt. 648-ter.1, 49, 479 cod. pen. e 40, 49 d.lgs. 540/1995.
2.NOME COGNOME -nella qualità di legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-, con il primo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO deduce violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. nonchØ mancanza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti .
2.1. A giudizio della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di formulare una motivazione effettiva e puntuale riguardo alla ricorrenza del fumus e alla riferibilità funzionale dei mezzi sequestrati ai reati oggetto di contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati ad un’affermazione meramente assertiva circa la
stabile destinazione dei veicoli alla realizzazione delle condotte delittuose.
La difesa evidenzia che le condotte contestate – sottrazione, destinazione e miscelazione di prodotti energetici – si sarebbero consumate istantaneamente al momento del loro compimento, sicchØ i mezzi di trasporto non potrebbero qualificarsi quali strumenti del reato,
essendo stati impiegati esclusivamente per la movimentazione del prodotto già di provenienza delittuosa.
2.2. ¨ stato, inoltre, rilevato che parte dei veicoli sequestrati risulta oggetto di contratto di leasing e, dunque, di proprietà di terzi estranei al reato, con conseguente impossibilità di confisca e correlata illegittimità della misura, anche sotto il profilo della finalità preventiva di cui all’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen.
- Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO e con il secondo motivo sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, eccepisce violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 13 Cost. nonchØ mancanza e apparenza della motivazione in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale disposta.
Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, affermando l’irrilevanza del parametro della proporzionalità, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive nØ con la costante giurisprudenza di legittimità che estende i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità anche alle misure cautelari reali.
Secondo la difesa, infatti, anche il giudice della cautelare reale Ł tenuto a verificare se lo scopo cautelare possa essere raggiunto con misure meno gravose, evitando che il vincolo ecceda quanto strettamente necessario, per non determinare un’irragionevole compressione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica.
Nel caso concreto, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla concreta incidenza del vincolo reale sulla capacità operativa delle imprese destinatarie del provvedimento e sull’effettiva esigenza di impedire l’uso dei veicoli sottoposti a sequestro. Peraltro, il sequestro di 30 mezzi di trasporto, per un valore complessivo superiore a due milioni di euro, a fronte di un’asserita evasione di accisa di circa 50.000 euro, costituirebbe misura manifestamente sproporzionata, con conseguenze eccessivamente penalizzanti non solo per le società coinvolte ma anche per i numerosi dipendenti impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa.
I giudici del riesame, infine, nulla avrebbero argomentato in ordine alla possibilità di conseguire gli stessi risultati cautelari con misure meno afflittive, con conseguente violazione del principio di proporzionalità imposto dall’art. 42 della Costituzione.
NOME COGNOME, con il primo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO, lamenta la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora .
Il Tribunale, limitandosi a mere formule di stile prive che non indicano in alcun modo il nesso tra i beni vincolati e la reiterazione delle condotte illecite, non avrebbe spiegato per quale ragione il sequestro dei veicoli impedirebbe la reiterazione di analoghi reati, argomentazione che appare necessaria anche e soprattutto in considerazione del fatto che tali mezzi non erano in alcun modo modificati e che, di conseguenza, gli stessi erano del tutto fungibili con i mezzi ancora nella disponibilità dell’indagato.
Il sequestro dei mezzi in questione, in considerazione della parzialità rispetto al parco veicoli dell’indagato, sarebbe, peraltro, privo di alcuna utilità cautelare nonchØ caratterizzato da una natura meramente punitiva.
¨ stato, inoltre, rimarcato che il difetto di motivazione conseguente al mancato riferimento nel provvedimento genetico alla norma che prevede il sequestro preventivo delle cose destinate alla confisca (art. 321, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen.) non sarebbe stato censurato dai giudici del riesame, i quali nulla avrebbero argomentato in ordine alla doglianza con cui la difesa aveva evidenziato l’assenza di un pericolo concreto in relazione
ai veicoli sequestrati.
Con il terzo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO, si eccepisce violazione dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento di convalida di sequestro per incompetenza funzionale e territoriale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
¨ stato, in proposito, rimarcato che, in occasione dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Venezia, la Guardia di Finanza avrebbe proceduto al sequestro di beni ulteriori rispetto a quelli indicati nel provvedimento del Pubblico ministero e, in particolare, della somma di 27.000,00 in contanti e di 4 orologi marca Rolex. Anche tali beni venivano inseriti nella richiesta di convalida trasmessa al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. Gli operanti avrebbero, di conseguenza, violato l’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, gli atti debbano essere trasmessi al Pubblico ministero del luogo in cui il sequestro Ł stato eseguito (nel caso di specie Rossano Veneto, comune che rientra nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Vicenza) con conseguente attivazione della procedura di convalida innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.
¨ stata, quindi, eccepita l’inefficacia del decreto di convalida emesso dal giudice di Venezia stante l’inosservanza dell’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen. e del principio del giudice naturale.
Il Tribunale, limitandosi a ritenere l’eccezione difensiva ‘non proponibile’ poichØ assorbita dalla successiva emissione di decreto di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, non avrebbe considerato che la violazione dell’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen. integra una violazione non sanabile retroattivamente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che una diversa interpretazione della normativa vigente comporterebbe la sostanziale inapplicabilità dell’articolo ora menzionato.
In data 25 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
In data 30 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO Ł in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità, perchØ involgente non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioŁ, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
1.1. Le doglianze espresse in tale motivo di ricorso, al di là della cornice nella quale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni non consentite, nell’analisi del merito, si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall’art. 325 cod. proc. pen.
Ciò posto, occorre evidenziare che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze
investigative e scevro da vizi logici.
Il riferimento alla violazione di legge ed alla apparenza della motivazione Ł chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive e basato la propria decisione su elementi indiziari -desumibili dalle attività di osservazione e videoregistrazione, dai verbali di perquisizione e sequestro nonchØ dalle informative di p.g. in atti- ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati e la destinazione ‘in via costante e prolungata’ dei mezzi sequestrati alla commissione di tali fattispecie criminose (vedi pag. da 2 a 5 dell’ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili nØ all’area semantica della motivazione “assente” nØ a quella della motivazione
“apparente”.
1.2. L’ulteriore doglianza con cui Ł eccepita l’illegittimità del sequestro preventivo dei veicoli oggetto di contratto di leasing e, dunque, di proprietà di terzi estranei al reato Ł manifestamente infondata.
Deve essere, in proposito, evidenziato che i beni concessi in leasing non possono essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, se il concedente sia estraneo al reato (Sez. 1, n. 44516 del 16/05/2012, P.G. c RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253828 – 01) ma che analogo divieto non sussiste qualora il bene, come nel caso di specie, venga sottoposto a sequestro impeditivo e, quindi, finalizzato ad evitare che la libera disponibilità dei beni possa agevolare la commissione di ulteriori reati o di protrarre le conseguenze di reati già commessi.
Il secondo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO ed il secondo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO sono fondati.
La minimale ed apodittica motivazione, con cui i giudici del riesame hanno affermato che il principio di proporzionalità non rileverebbe nel caso di specie stante la sottoposizione a sequestro impeditivo di beni asserviti, in via costante e prolungata, alla consumazione dei reati rubricati, si pone in stridente contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro onde evitare che il sequestro impeditivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (vedi Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, COGNOME, Rv. 281104-01; Sez. U, n. n. 26252 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 283245-01; Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, COGNOME, Rv. 283139-01; Sez. 1, n. 32491 del 16/09/2025, R.D.B., non massimata nonchØ a livello sovranazionale dal diritto dell’Unione: art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali).
Il principio di proporzionalità, peraltro, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinchØ lo stesso non comporti restrizioni piø incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie (Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283281-01; Sez. 6, n. 36870 del 17/09/2024, COGNOME, non massimata).
In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e che qui si intendono ribaditi, sotto il profilo delle eccepita carenza o mera apparenza della motivazione sulla proporzionalità del vincolo imposto rispetto alle esigenze salvaguardate, il motivo proposto dai ricorrenti Ł fondato. Sotto questo versante la decisione gravata si rivela del tutto apparente rispetto ad uno snodo essenziale del relativo percorso giustificativo, così da giustificare un vizio di motivazione di tale consistenza da imporne l’annullamento.
3. Il primo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO con cui si lamenta la carenza di motivazione in ordine al periculum in mora Ł fondato, avendo i giudici del riesame omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza puntualmente rappresentate dalla difesa in sede di gravame cautelare e fondato la decisione su frasi di stile apodittiche e prive di alcuna connessione con gli atti di indagine.
Il Collegio intende, preliminarmente, ribadire che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all’effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, sua connessione con il reato, destinazione alla commissione dell’illecito, circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, COGNOME, Rv.223721-01; da ultimo negli stessi termini: Sez. 2, n. 46712 del 28/11/204, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 35156 del 23/09/2025, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, i giudici del riesame si sono limitati a fare riferimento a quanto affermato nel decreto di sequestro con scarne affermazioni apodittiche (vedi pag. 5 dell’ordinanza impugnata: ‘ osserva il Collegio come il GIP abbia espressamente chiarito le ragioni di sussistenza del periculum e abbia -in relazione ad esso- perimetrato i beni da apprendere…il vincolo reale ha colpito solo ed unicamente i beni asserviti, in via costante e prolungata, alla consumazione dei reati …’)
Tale motivazione risulta, senza dubbio, apparente sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad impedire la reiterazione dei reati della medesima specie. Lo scarno percorso motivazionale seguito dai giudici di appello non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalla difesa e precise argomentazioniin ordine alla sussistenza di un concreto periculum in mora in caso di dissequestro e restituzione di quanto sottoposto a vincolo reale.
Il Tribunale ha, di fatto, ignorato l’univoco orientamento di legittimità secondo il quale il periculum deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 272928 – 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 30438 dell’08/07/2025, COGNOME, non massimata).
Va, infine, rimarcato che i giudici del riesame non hanno motivato alcunchØ in ordine alla prospettata inidoneità della misura adottata dal giudice della cautela reale al perseguimento delle finalità impeditive; trattandosi del sequestro di veicoli, privi di peculiarità intrinseche (quali, ad esempio, dispositivi occulti) che li rendano particolarmente idonei alla commissione di ulteriori condotte delittuose e, quindi, facilmente sostituibile con l’utilizzo di altri veicoli nella disponibilità del ricorrente, di tal che la finalità impeditiva sarebbe facilmente
frustrata, con conseguente ulteriore profilo di carenza motivazionale del provvedimento oggetto di ricorso.
Si impone, di conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata anche relativamente al periculum in mora con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinchØ si uniformi ai principi di diritto qui affermati, colmando le rilevate lacune motivazionali.
Il terzo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO Ł dedotto in carenza di interesse.
Deve essere, in proposito, ricordato che l’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 01).
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante, nØ un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioŁ di incidenza pratica sull’economia del procedimento. Tale interesse, concreto ed attuale, manca nel caso in esame visto che il ricorrente, in considerazione della sopravvenuta emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo, non otterrebbe alcun concreto vantaggio processuale dall’annullamento del decreto di convalida del sequestro preventivo d’urgenza effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuta superata ogni questione concernente il provvedimento di convalida di sequestro a seguito dell’adozione di autonomo decreto di sequestro preventivo da parte del giudice funzionalmente competente (vedi pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
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All’accoglimento dei motivi di ricorso, in tema di proporzionalità fra il disposto vincolo reale e le esigenze cautelari del caso concreto nonchØ di sussistenza del periculum in mora consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME