Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3099 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Ricadi il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18.4.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.4.2023, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il decreto del GIP che, in data 10.1.2023, aveva disposto il sequestro preventivo dell’impresa di cui il ricorrente è titolare in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi H), Q.1), W.1), X.1), C.2) e E.2) della rubrica provvisoria (ovvero tentata estorsione pluriaggravata in concorso, associazione a delinquere pluriaggravata, riciclaggio, riciclaggio aggravato anche dalla transnazionalità, ricettazione aggravata);
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 violazione degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. con riferimento al vincolo di pertinenzialità tra l’impresa sequestrata e gli illeciti contestati: rileva che la motivazione del provvedimento impugnato risulta autorerferenziale e, in sostanza, apparente, e tale da prescindere persino dalla lettura dei capi di imputazione in nessuno dei quali si menziona la impresa dell’odierno ricorrente; segnala che la tentata estorsione di cui al capo H) non ha alcuna attinenza con l’impresa del RAGIONE_SOCIALE laddove la considerazione del Tribunale sulla volontà degli imprenditori coinvolti di introdursi nell’appalto è totalmente difforme rispetto alla condotta contestata; quanto al riferimento operato al deposito sito in Ricadi, osserva che l’impresa del RAGIONE_SOCIALE non possiede alcun deposito;
2.2 violazione degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora: segnala che la motivazione resa sul punto dal Tribunale è del tutto apodittica ed in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il periculum deve possedere i requisiti della concretezza e della attualità richiedendo la prova di un nesso funzionale con la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per il quale si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo che, peraltro, preclude l’esame del secondo, articolato in punto di periculum in mora.
Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo dell’impresa di cui è titolare l’odierno ricorrente, NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi H) (tentata estorsione pluriaggravata in concorso), Q.1 (associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio), W.1 (riciclaggio di un escavatorino marca Kobelko), X.1 (riciclaggio di
un escavatore), Y.1 (ricettazione), C.2 (ricettazione aggravata), E.2 (ricettazione aggravata).
Avverso il provvedimento del GIP la difesa del RAGIONE_SOCIALE aveva proposto istanza di riesame che il Tribunale ha respinto con l’ordinanza qui in verifica ed in cui ha, in primo luogo, ripercorso la vicenda scaturita dalle indagini eseguite nell’ambito della operazione “Olimpo” nel cui contesto il COGNOME era stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato sopra indicate previa esclusione, per tutti i capi ad eccezione di quello sub H), della aggravante di cui all’art. 4 della legge 146 del 2006.
Ha spiegato che l’istanza di riesame contro la misura cautelare personale era stata respinta risultando così validata, anche sul piano della cautela reale, la sussistenza del profilo del fumus.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto la RAGIONE_SOCIALE individuale “RAGIONE_SOCIALE” collegata alle condotte delittuose a lui contestate facendo riferimento, in primo luogo, al suo “… coinvolgimento nella dinamica estorsiva (capo H), emergendo la presenza di atti idonei ed univocamente diretti a coartare, mediante violenza e minaccia, la volontà degli imprenditori coinvolti al fine di introdursi con i propri mezzi ed attività nell’esecuzione dell’appalto, in modo tale da conseguire un ingiusto profitto con altrui danno”; per altro verso, al capo Q.1, ovvero l’associazione finalizzata alla consumazione di condotte di ricettazione e riciclaggio di mezzi da lavoro.
Se non ché, quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE potesse ritenersi “pertinente” al reato di tentata estorsione di cui al capo H): se è vero, infatti, che l’espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l’art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall’art. 253 cod. proc. pen., e tale da riconnprendere non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, è pur vero che essa non può essere dilatata a tal punto da estendersi ed attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la “res”, oggetto di sequestro, e l’illecito penale contestato (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , n. 28306 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276660 – 01; conf., Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259850 01).
Nel caso di specie, è la stessa lettura dell’imputazione provvisoriamente elevata a carico del COGNOME ad evidenziare, per un verso, come si fosse trattato di estorsione (ancora) allo stato del tentativo e, per altro verso, che essa aveva ad
oggetto il pagamento di somme di denaro da parte degli imprenditori impegnati nell’appalto dei lavori riguardanti i tratti ferroviari costieri ivi descritti, cond che, tuttavia, è del tutto diversa rispetto a quella evocata dal Tribunale (che ha fatto riferimento alla volontà degli indagati “… di introdursi con i propri mezzi ed attività nell’esecuzione dell’appalto”) per delineare un qualche rapporto di “pertinenzialità” della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla ipotesi delittuosa ascritta a s carico.
Quanto al secondo profilo, è lo stesso provvedimento impugnato che ha fatto riferimento ad un “… deposito sito Ricadi, riconducibile proprio al COGNOME che costituiva la base logistica di suddetta associazione” (cfr., pag. 6); anche in tal caso, dunque, risulta del tutto immotivato (sino a trasmodare nel vizio di violazione di legge) il necessario presupposto della pertinenzialità, rispetto a siffatta imputazione, della RAGIONE_SOCIALE di cui il ricorrente è titolare e che si occupa d “movimento terra e costruzioni edili”.
Si impone, perciò, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma quinto, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28.11.2023