Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 995 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 995 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BONITO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso in data 29/05/2025 dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale, nei confronti di COGNOME NOME, indagato per il reato di cui all’art. 10quater del d.lgs. 74/2000 descritto al capo 23) della preliminare rubrica redatta dal PM, rigettando l’istanza di riesame presentata dal medesimo nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Il sequestro aveva attinto, secondo quanto lamentato dalla difesa, il saldo di un conto corrente intestato alla predetta società, di cui COGNOME è legale rappresentante, per un importo di euro 14.827,27, e di tale denaro il predetto, nell’anzidetta qualità, aveva reclamato la restituzione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con un primo motivo, si lamenta la nullità del sequestro per violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in relazione all’art. 321, co. 3-bis, c.p.p. nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Si deduce la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, in quanto né il decreto di sequestro preventivo né il successivo verbale di esecuzione sarebbero stati notificati alla società RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto terzo estraneo al procedimento e titolare del conto corrente vincolato. COGNOME sostiene di aver appreso del sequestro sul conto sociale solo con la notifica del verbale di esecuzione a lui personalmente e non anche nella sua qualità di legale rappresentante, con conseguente compromissione della possibilità di approntare tempestive difese.
2.2. Con un secondo motivo, si eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 322, 324 e 309 c.p.p., nonché il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. La censura investe l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto non impugnabile, mediante lo strumento del riesame, il verbale di sequestro. Secondo la difesa, tale statuizione pregiudicherebbe gravemente il diritto di difesa della società, terzo estraneo al procedimento, essendo il verbale il primo atto con cui l’ente è venuto a conoscenza del vincolo. Si richiama il disposto dell’art. 322 c.p.p. a sostegno della legittimazione del legale rappresentante della società a proporre gravame e l’art. 324 c.p.p. per la decorrenza del termine per l’impugnazione dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
All’interno del medesimo motivo, il ricorrente lamenta l’errore del Tribunale nel ritenere che non fosse stato richiesto il riesame anche nel merito, e ribadisce la totale estraneità della società RAGIONE_SOCIALE ai fatti contestati, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Si contesta, inoltre, la presunzione secondo cui il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata abbia la disponibilità delle somme presenti sul conto corrente sociale, in assenza di prove circa una strumentalità della società rispetto all’illecito. Infine, si eccepisce il vizio di motivazione dell’ordinanza per omessa specifica argomentazione sul requisito del periculum in mora e sui collegamenti tra i beni sequestrati e il reato, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi manifestamente infondati o non avanzati in precedenza.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
È pacifico l’orientamento giurisprudenziale, al quale aderisce il collegio, secondo cui “la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, che ai sensi dell’id. 321 cod. proc. pen. ultimo comma va notificato all’interessato e quindi anche al terzo non indagato, che abbia la disponibilità del bene temporaneamente vincolato, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termine d’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla sola ipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale al pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso di mancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen. (Sez. 3 – n. 4885 del 04/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274851; Sez. 2, n. 16645 del 3/4/2025, COGNOME). Si è, anche, al riguardo osservato, più in generale, che il sequestro preventivo si esegue mediante apprensione del bene sequestrato e la notifica del provvedimento è destinata solo a consentirne l’impugnazione (Sez. 3, n. 16189 del 10/4/2024, COGNOME; conf. Sez. 5, n. 18841 del 15/3/2024, COGNOME). A ciò consegue che l’omessa notifica del verbale di sequestro comporta solo il differimento del termine d’impugnazione per l’interessato, ma non dà luogo a nullità, perché non ne pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 Rv. 268585 01).
1.1 Principi del tutto simili sono stati espressi in ordine alla mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria in tema di sequestro preventivo (Sez. 3, n. 3876 del 06/11/2015, dep. 2016, Pm in proc. Curti, Rv. 266082 – 01).
Ne consegue che l’omessa notifica del decreto di sequestro o del verbale di esecuzione alla società terza non inficia la validità del vincolo cautelare, ma garantisce alla stessa la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa proponendo impugnazione dal momento della conoscenza, come in effetti è avvenuto nel caso di specie con la proposizione dell’istanza di riesame.
La doglianza relativa alla pretesa nullità per violazione del diritto di difesa è, pertanto, manifestamente priva di fondamento giuridico.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, in quanto, nella prima parte, censura l’affermazione, attribuita al Tribunale del riesame, secondo cui non sarebbe impugnabile “mediante lo strumento del riesame il verbale di sequestro”. A sostegno della censura vengono richiamate le previsioni normative che consentono al terzo di impugnare il decreto di sequestro.
La censura difensiva, però, non trova alcuna corrispondenza nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame sostenuto che non è “autonomamente impugnabile con lo strumento del riesame” non il decreto di sequestro, come rappresenta il motivo, ma “il verbale di esecuzione del decreto di sequestro”.
Non è chiaro, ancora, l’interesse perseguito tramite la censura, avendo il Tribunale del riesame ritenuto ammissibile la richiesta di riesame della società.
2.1 Non ammissibili, in quanto non proposti in precedenza e, comunque, generici, non confrontandosi compiutamente con la motivazione contestata, sono gli argomenti con cui si lamenta l’insussistenza dei presupposti del periculum in mora e del funnus delicti e, in ogni caso, l’omessa motivazione in ordine a tali punti.
Il Tribunale ha rilevato che il gravame aveva avutq. quale unico motivg, l’eccezione di nullità integrataiialla omessa notifica alla società, “non sollevando doglianze in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora né in merito alla sequestrabilità delle res”.
Il ricorrente ha, quindi, ritenuto di superare il rilievo del Tribunale deducendo che, in sede di discussione, aveva concluso “chiedendo il riesame, anche nel merito, della suddetta misura cautelare”.
2.2 Premesso che il verbale dell’udienza non è allegato all’impugnazione, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, va osservato che la generica richiesta di riesame “nel merito” che sarebbe stata avanzata dinanzi al Tribunale del riesame non consentirebbe comunque il superamento del vaglio di ammissibilità alle censure proposte con il ricorso in tema di fumus e di periculum.
E’ da tempo consolidato il principio secondo cui non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma ottavo, c. p. p. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110 – 01). Tale principio risulta di
recente ribadito in relazione all’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 – 01).
La generica richiesta che sarebbe stata formulata all’udienza camerale, quindi, in quanto priva dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato contestato il vincolo apposto sul bene, non consente di configurare l’omessa motivazione denunciata.
2.3 Ma vi è di più. Non soltanto le deduzioni relative all’estraneità della società all’attività d’indagine o ai fatti per cui si procedeva e alla mancanza di prova in ordine alla disponibilità in capo a COGNOME delle somme sequestrate non risultano proposte dinanzi al Tribunale del riesame, ma l’ordinanza impugnata richiama quanto esposto in tema di funnus commissi delicti e di periculum in mora nell’ordinanza del Tribunale del riesame adottata, nella procedura n. 408/2025 R.G. Trib., originata dall’istanza di riesame proposta da COGNOME.
Tale passo della motivazione è dal ricorso ignorato per cui non vi sono ragioni per ritenere il rinvio al precedente provvedimento illegittimo, per violazione delle condizioni prescritte dall’ormai consolidato orientamento di legittimità in tema di motivazione per relationem (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01), o inconferente rispetto alle questioni sollevate.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, nella qualità di legale rappresentane della società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/12/2025