Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti
COGNOME NOME COGNOME nato a Lamezia Terme il 11/07/1948
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Perugia;
letta per l’imputato la memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen, a firma dei difensori avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME nella quale si è concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/07/2024, il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso tribunale in data 27.5.2024, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 – ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 12-bis d.lgs 74/2000, nonchè degli artt. 19 e 53 d.lgs 321/2001 – , dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e in accoglimento della impugnazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME dichiarava la nullità del predetto decreto e disponeva il dissequestro e la restituzione delle somme di denaro e degli altri beni sottoposti a vincolo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 325 cod.proc.pen ed alla declaratoria di nullità del provvedimento genetico.
Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto meramente apparente la motivazione in ordine al periculum in mora, limitandosi a valutare le concise affermazioni contenute nel capoverso del decreto di sequestro preventivo dedicato formalmente al periculum in mora; andava, invece, valorizzato l’intero corpus motivazionale, nel quale veniva ricostruita l’intera vicenda oggetto di indagine, che aveva acclarato che il soggetto che operava di fatto come amministratore delle società emittenti- COGNOME Antonio indagato in relazione al reato di cui all’art. 8 d.lgs 74/2000 -, riceveva sui conti delle emittenti i pagamenti tracciati da parte dei clienti e prelevava in contanti il tantundem; la monetizzazione sistematica delle somme ricevute dai clienti era una inequivoca manifestazione di condotta elusiva/dispersiva del provento del reato, costituito dal denaro; la motivazione del decreto di sequestro non era, dunque, apparente, desumendosi dalla sostanziale cartolarità delle società emittenti e dalle modalità di creazione di provviste enormi di denaro contante una prognosi pressochè certa di impossibilità di esecuzione della confisca all’esito del procedimento.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta; i difensori di fiducia di COGNOME NOME COGNOME hanno depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculurn in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
In motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che “nessun utile parametro” può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): “e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili”.
La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l’istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l’indicata sentenza ha inequivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Le Sezioni Unite hanno ribadito la centralità del principio di proporzionalità residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiama dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte ED Grande Camera, 5/1/2000, caso COGNOME c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso COGNOME c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei princi generali del diritto dell’Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell’Uni Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tra non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordan le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall’art. 1, § 3, Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da re nell’Unione europea (in particolare dai “considerando” n. 17 e n. 18). Solo u soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisc ad una motivazione anche sul periculum in mora sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitan un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economi trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tut inutilmente vessatorio.
Con riferimento all’obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza de perículum anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite hanno affermato che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamen assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). natura “obbligatoria” della confisca non rende “obbligatorio” anche il sequestro a essa funzionale, perché, ai sensi dell’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., n generale e onnicomprensiva, il giudice “può”, e quindi non “deve”, adottare l misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, cc. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolvers dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe i di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione c natura “proteiforme” della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipo
per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca “per equivalente”), dall’altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall’altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria.
3. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge, perché il Tribunale ha parcellizzato la valutazione della complessiva motivazione del decreto genetico, adottandone una lettura solo parziale, senza considerare che le ragioni fondanti il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio sono state specificamente correlate alle modalità fraudolente della condotta illecita contestata; erroneamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non adempiuto l’obbligo motivazionale da parte del Giudice per le indagini preliminari, omettendo di considerare il complessivo tessuto argomentativo del decreto genetico e gli elementi concreti desunti dal contesto fraudolento descritto, elementi ritenuti dal predetto giudice dimostrativi
Questa Corte ha, quindi, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ha una valenza “trasversale”, dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione); in particolare, si è affermato che: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario ( Sez.3, n. 4920 del 23/11/2022, dep.06/02/2023, Rv. 284313 – 01); in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez.6, n. 14047 del 13/02/2024, Rv.286297 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di un reale pericolo di dispersione, tale da legittimare una apprensione anticipata del bene rispetto alla definizione del giudizio.
L’ordinanza impugnata deve essere perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Perugia, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati. Il Tribunale del riesame dovrà effettuare la valutazione complessiva della motivazione del decreto di sequestro genetico, al fine di verificare se sussista la motivazione così come richiesta dalle Sezioni Unite Ellade.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Perugia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 10/12/2024