Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/07/2023 dai Tribunale di Cosenza visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede
di rinvio disposto dalla sentenza n. 27124 del 3 maggio 2023 della Seconda Sezione della Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato NOME COGNOME e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 4.11.2022.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il ricorrente, deducendo un unico motivo, censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto delle deduzioni svolte dalla difesa.
Il Tribunale, infatti, in violazione del principio di diritto dettato dalla sentenz rescindente, avrebbe ritenuto sussistente, con motivazione meramente apparente e in termini puramente apodittici, il rischio di condotte di dispersione della garanzia patrimoniale da parte del COGNOME, senza, tuttavia, considerare il carattere marginale del profitto del reato rispetto al fatturato della farmacia di cui il COGNOME è titolar
Il ricorrente rileva, infatti, che il profitto dei reati ascritti a ammonterebbe a soli euro 33.006,00 e questo importo sarebbe assai esiguo rispetto all’incasso annuale della farmacia (pari a euro 494.493,05 nel 2021 ed euro 372.534,73 nel 2022).
L’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, dunque, realizzerebbe una compressione ingiustificata del patrimonio del ricorrente, in assenza di ragioni concrete per disporre l’anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l’eventuale futura confisca.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 dicembre 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 21 dicembre 2023 l’AVV_NOTAIO ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO :IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Per delibare adeguatamente il motivo di ricorso devoluto all’esame del Collegio, che, peraltro, verte proprio sulla non conformità della motivazione
dell’ordinanza impugnata ai principi vincolanti affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle complesse vicende processuali del decreto di sequestro preventivo di cui si controverte.
2.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 4 novembre 2022 ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, tra gli altri, nei confronti di NOME COGNOME.
In questo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il fumus commissi delictí dei delitti di associazione a delinquere (capo 1), di truffa ai danni dello Stato (capo 14) e di falso ideologico in certificati (ca 15), in quanto il COGNOME, in concorso con alcuni medici, avrebbe predisposto false ricette mediche, spesate illecitamente presso la propria farmacia, per lucrare il corrispettivo erogato da parte del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME e ha confermato l’ordinanza impugnata.
2.3. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 27124 del 3 maggio 2023, ha accolto il ricorso proposto da NOME e ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Cosenza -Sezione delle misure cautelari reali- per nuovo esame.
La sentenza ha rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato era del tutto mancante sì da dar luogo ad un vizio di violazione di legge, con riguardo al punto della necessità di anticipazione della cautela reale, funzionale ad assicurare l’eventuale futura confisca, secondo il principio di diritto sancito dall Sezioni unite Ellade.
2.4. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato NOME COGNOME e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 4 novembre 2022.
Il ricorrente, con un unico motivo, censura la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, che sarebbe stato ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame sulla base di una motivazione meramente apparente, obliterando il canone di proporzionalità della misura cautelare reale.
4.11 motivo è fondato.
4.1. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza “Ellade”, hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la
concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato come tale motivazione sia necessaria nell’ottica del «rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovraRAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».
Le Sezioni unite hanno, infatti, precisato che l’automatismo operante nella precedente interpretazione giurisprudenziale, che considerava sussistente in re ipsa il periculum nel caso di sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria, era antitetico rispetto al dettato costituzionale, consentendo alla misura cautelare reale di incidere, in via generalizzata e incondizionata, sui diritti fondamentali del soggetto attinto, anche in misura sproporzionata e più di quanto non lo possa la pronuncia di merito.
In questa pronuncia le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
4.2. Il Tribunale del riesame di Cosenza non ha, tuttavia, fatto buon governo di tali principi e ha motivato la sussistenza del periculum in mora in termini puramente apparenti, desumendolo apoditticamente dalla modalità fraudolenta della condotta.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato che «il considerevole lasso di tempo nel quale le condotte delittuose si sono estrinsecate (dal 2019 a tutto il 2021, se non addirittura al febbraio dell’anno 2022), l’organizzazione di uomini e mezzi impiegati per il raggiungimento degli scopi illeciti, la disinvoltura dei corre nel prescrivere, da un lato, e nell’accumulare, dall’altro, farmaci mai effettivamente commercializzati, dei quali provvedevano con eguale spregiudicatezza alla distruzione, sono indici rivelatori della tendenza a delinquere nel settore e, conseguentemente, del pericolo che il denaro oggetto della misura ablativa anticipatoria, possa essere disperso, in modo da rendere inefficace la confisca».
La non occasionalità della commissione del reato e il pericolo astratto di dispersione dell’oggetto della misura cautelare preventiva, tuttavia, non
dimostrano ex se il pericolo, concreto e attuale, che l’indagato, nelle more della definizione del giudizio di merito, possa realizzare atti distrattivi del propr patrimonio.
Il pericolo del compimento di atti tali da pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui la persona sottoposta ad indagine dispone non può essere inferito dalle mere modalità fraudolente della condotta illecita accertata in sede cautelare, in quanto ciò equivarrebbe a instaurare un automatismo analogo a quello censurato dalle Sezioni Unite, vanificando l’obbligo di motivazione che la sentenza Ellade ha, invece, inteso rafforzare.
Parimenti inconferente si rivela, ai fini della dimostrazione del peri culum in mora, il riferimento alle condotte poste in essere da altri coindagati, che, peraltro, non siano concorrenti nel medesimo reato, trattandosi di rilievo estraneo al thema decidendum.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è, inoltre, omessa, in quanto il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza del periculum in mora senza confrontarsi con le censure relative all’insussistenza del rischio di incapienza del patrimonio dell’imputato rispetto all’ammontare delle somme asseritamente distratte.
5.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, infatti, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata «violazione di legge», cui consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata (ex plurimi.s: Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME Laurentiis, Rv. 285189 – 01).
Il giudice, infatti, in tema di impugnazione di misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo, in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legitl:imità, di violazi di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765 – 01, in applicazione del principio, entrambe le pronunce hanno annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).
5.2. Il Tribunale del riesame di Cosenza ha, dunque, omesso di considerare la relazione tra la natura e la composizione del profitto confiscabile, e la natura e la consistenza qualitativa del patrimonio destinato ad essere attinto dal vincolo: questione espressamente evocata dal difensore del ricorrente nel procedimento di riesame.
La giurisprudenza di legittimità, in seguito alla sentenza Ellade delle Sezioni unite, ha affermato che l’esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. può essere desunta alternativamente tanto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, quanto da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio (così Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).
Quando il vincolo reale derivante dall’applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve avere ad oggetto una somma di denaro, tuttavia, «la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame» (così Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, COGNOME, in motivazione): ciò a differenza di quanto accade nel caso di sequestro preventivo disposto a fini impeditivi per la cui applicazione è, invece, irrilevante la valutazione della consistenza del patrimonio del soggetto indagato (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11247 del 07/02/2008, Arletti, Rv. 239471).
La consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca, infatti, ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all’importo assoggettabile ad ablazione) e, dunque, la motivazione sul periculum deve essere ancora più stringente (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. n.1042 del 10.10.2023, non massimata), in quanto in queste situazioni potrebbe inverarsi quel rischio di applicazione sproporzionata della misura caul:elare reale che le Sezioni unite nella richiamata sentenza Ellade hanno inteso scongiurare.
La consistenza e solidità del patrimonio deve, peraltro, essere riferita specificamente alla persona attinta dalla misura cautelare reale e non già ai distinti soggetti giuridici gestiti dal primo (quale, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE).
Anche sul punto il Tribunale del riesame di Cosenza dovrà nuovamente motivare, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
6. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.