Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6310 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6310 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il 20/09/1981
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’a NOME COGNOME sostituto degli avv.to COGNOME e COGNOME, difensori di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/7/2024, il Tribunale del Riesame di Roma confermò il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia il 10/6/2024 nei confronti di COGNOME indagato per il reato di cui all’art. 10 quater d. Igs. 74/2000, contestato ai capi b),c), e) della preliminare rubrica, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di “denaro o mancanza di beni mobili o immobili”, per: C 728.919,39, corrispondente all’imposta evasa per effetto dell’illecita compensazione contestata al capo b), nei confronti di RAGIONE_SOCIALE via sussidiaria, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; 344.049,62, corrispondente all’imposta evasa per effetto dell’indebita compensazione contestata al capo g), nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, in via sussidiaria, nei confronti di COGNOME NOME COGNOME NOME.
1 L
Avverso il decreto ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, COGNOME che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. quater comma 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all’art. 1, comma 11, I. 232 del 2016 pe mancanza di prova in ordine alla falsità delle perizie da lui redatte e per mancanza di motivazio in relazione all’elemento soggettivo. Si deduce che COGNOME, con le perizie redatte in fav della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, che avevano permesso alle società di acquisire crediti di impos pari, rispettivamente, ad C 728.919,39 ed C 344.049,52, si era limitato, così come richiest dall’art. 1 della I. 232 del 2016, ad attestare l’esistenza del software e la sussistenza caratteristiche tecniche richieste per l’inclusione del medesimo negli elenchi dei beni immateri tecnologicamente avanzati di cui all’ali. b), I. 232/2016 e l’avvenuta “interconnessione”. potevano, pertanto, assumere rilievo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, le criticità relative alle produttrici dei software e ai rapporti fra queste e le società RAGIONE_SOCIALE non rientrando t profili nell’ambito delle verifiche oggetto delle attestazioni richieste al perito dalla l eccepisce, ancora, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME alla G. di F., in già durante l’assunzione a sommarie informazioni dell’indagato erano emersi elementi indizianti a suo carico essendo stato il controllo presso l’immobile di INDIRIZZO di Cicerale effett il 29/8/2023, e, comunque, l’irrilevanza degli indizi emergenti dal predetto verbale, in quant natura immateriale del bene originante i crediti di imposta non imponeva un controllo presso l sedi ove si assumeva fossero allocati i server. Si lamenta, poi, che nessun elemento era stat individuato dal Tribunale in relazione al dolo del delitto configurato a carico di COGNOME.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge penale per omessa o apparente motivazione in merito al periculum nonché per omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame. Si deduce che:
il GIP aveva sostenuto che vertendosi in tema di confisca obbligatoria, ogni valutazione ordine al periculum in mora era “ultronea” per poi aggiungere che, comunque, in “considerazione dell’ingente ammontare dei debiti erariali”, vi era il fondato timore che nelle more del giu potessero “venire a mancare le garanzie del credito”;
dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito, con riferimento al sequestro finalizz alla confisca obbligatoria, che la motivazione del GIP era mancante, laddove si sosteneva che non era necessario “alcuno sforzo” argomentativo, e apparente, laddove si giustificava il vincol con la possibilità di dispersione delle garanzie del credito, in quanto fondata “su un indica (debito erariale=entità profitto confiscabile) ritenuto da tempo non sufficiente per legittim misura in essere” e, comunque, priva delle necessarie specificazioni, avendo il decreto attinto patrimonio di differenti persone fisiche e di tre differenti società;
il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la motivazione del GIP, in relazione all’esigenza impedire che nelle more del giudizio potessero venir meno le garanzie dei crediti, era insufficie e non apparente e, quindi, aveva proceduto alla sua integrazione;
tale conclusione non teneva conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il qual una motivazione che si fondi unicamente sull’entità dei debiti non costituisce un principi
motivazione ma una motivazione apparente che il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto integrare.
Si aggiunge, ancora, che la documentazione prodotta provava che non vi era alcun rischio di dispersione o depauperazione essendo i conti correnti sequestrati aperti da lunga data e votat al risparmio.
Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge per violazione del principio d domanda cautelare avendo il PM richiesto il sequestro innpeditivo dei “falsi crediti detenuti cassetti fiscali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per evita potessero essere portati in compensazione e del profitto in relazione ai delitti di cui ai c d), f), b) e g)” mentre il GIP aveva proceduto, in relazione alla posizione del ricorren sequestro del prodotto del reato. Si sostiene che il Tribunale del Riesame, nel ritenere che riferimento al prodotto del reato fatto dal GIP fosse irrilevante non aveva tenuto conto del f che, in relazione ai capi b) e g), venendo in rilievo crediti già compensati, il sequestro non p più colpire il prodotto del reato ma, semmai, il profitto, per cui la diversa qualificazione co un’ulteriore causa di nullità del decreto.
Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge “per omessa delibazione dell questione relativa all’insussistenza del profitto per l’indagato”. Si assume che, per i cred utilizzati, il sequestro poteva avere ad oggetto il profitto derivato dalla compensazione ch assume illecita, profitto che RAGIONE_SOCIALE non aveva conseguito, e si lamenta che tale motivo censura era stato dal Tribunale ignorato.
Con ultimo motivo, si denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la “violazion principio di domanda cautelare”, avendo il PM richiesto, in relazione ai capi b) e g), il seque di somme nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME senza prevedere che dovesse, preliminarmente, essere eseguito il sequestro nei confronti delle società beneficiarie dei crediti d’imposta e, solo in caso di incapienza, nei co delle persone fisiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” che “in procedendo”, sia quei vizi dell motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giud (cfr., in tal senso, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
E’ utile ribadire, ancora, avendo il ricorrente denunciato la violazione di legge sostanz ponendolo alla base della prospettata mancanza del fumus commissi delicti, che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislator cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che il quadro indiziario sia idoneo o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in te tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rili profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve contestazione della possibilità di enucleare, dagli elementi acquisiti, una condotta corrisponden alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
Orbene, non vi è dubbio che la ricostruzione cui è pervenuto il Tribunale integri le fattispe incriminatrici delineate nella preliminare rubrica del PM.
L’ordinanza, infatti, illustra gli indizi che sorreggono l’ipotesi accusatoria rivelando NOME COGNOME risultante ricoprire la carica di legale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, ossia la società fornitrice del programma software, aveva negato ogni rapporto con la società; le fatture emesse dalla predetta società riportavano un numero di partita IVA e n il VAT NUMBER che identifica le società di diritto inglese; le fatture riportavano gli importi in e in dollari, senza peraltro che vi fosse una corrispondenza, in base al cambio del giorno emissione, fra i valori espressi dalle cifre inserite, ma non in sterline e riportavano locuzi lingua italiana, volte ad attestare l’idoneità del documento a fungere da presupposto per detrazioni fiscali, del tutto anomale per fatture emesse da una società inglese; i pagamen documentati non corrispondevano agli importi riportati nella fatture; gli immobili ove avrebbe dovuto essere collocati i server non erano nella disponibilità delle società coinvolte n operazioni.
L’ordinanza ha, ancora, sottolineato le anomalie rilevate nell’operato di COGNOME che era limitato a esaminare il materiale informatico lui fornito dalle società facenti capo a Corra Antonio senza verificarne la riferibilità ai contratti, benché fosse palese che il produtto software era una società differente da quella fornitrice.
Il rilievo dato a tale circostanza trova giustificazione nell’art. 1 comma 11 I. 232 del 2016 prevede che la perizia tecnica abbia a oggetto “il bene” per cui si chiede il beneficio. La previ normativa, quindi, imponeva a RAGIONE_SOCIALE di verificare se il software lui messo a disposizio realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, costituisse effettivamente l’oggetto dei contrat intercorsi fra le società facenti capo a COGNOME NOME e la società fornitrice, ossia RAGIONE_SOCIALE, non potendosi l’indagato limitare a mutuare, come si legge in ricorso, rimanenti dai e fatti della più ampia vicenda contrattuale dalla documentazione sottopostagli visione e da quanto gli fu di volta in volta dichiarato dalle società acquirenti”.
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Anche, quindi, a voler condividere il più rigoroso degli orientamenti di legittimità, che r che nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica dell’astratta configurabilità del reato m tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze probatorie, e del contestazioni e allegazioni difensive, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che, per stadio di accertamento dei fatti, rendono sostenibile l’impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 81 del 12/12/2023 (dep. 2024), COGNOME, n. Rv. 285966 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276283), senza però la necessità di pervenire a formulare un giudizio anticipato sulla responsabilità, n richiesto per l’integrazione del fumus risultando sufficienti indizi del reato (c.d. serie indizi) e non gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n.37100 del 7/7/2023, COGNOME Rv. 28518 – 01), l’ordinanza impugnata rispetta i canoni contenutistici imposti, dando conto in manie completa ed esaustiva degli elementi indiziari acquisiti, certamente del tutto idonei a deline il “fumus” dei delitti sopra richiamati.
Va, a questo punto, anteposto l’esame del motivo relativo al periculum che, come si vedrà, assume valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi.
Il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia dispose:
“il sequestro diretto e impeditivo dei crediti d’imposta non ancora utilizzati” vantati distinte società –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
“il sequestro indiretto, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di quelli già che costituiscono prodotto dai reati di cui all’articolo 10 quater d.lgs. 74/2000”, stimat 728.919,39 per AC Group S.r.lRAGIONE_SOCIALE e in C 344.049,62 per RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE;
il sequestro finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati cu 2 del d.lgs. citato, stimato in C 690.000,00 per RAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE ed C 598.000,00 per RAGIONE_SOCIALE
In relazione al sequestro del prodotto e del profitto dei reati di cui agli artt. 10 qua d.lgs. citato, il decreto giustificava la misura ablativa nei confronti delle società e di Muta con la motivazione di seguito riportata: “…trattandosi di confisca obbligatoria, ogni valuta sul periculum in mora che giustifica l’apposizione del vincolo appare ultronea. Ad ogni buo conto, tenuto conto dell’ingente ammontare dei debiti erariali, può fondatamente ritenersi che in difetto di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio possano venire a mancare l garanzie del credito”.
Con il ricorso in valutazione, COGNOME eccepisce la nullità del decreto di sequestro quanto con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca il provvedimento era privo motivazione.
La valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La sentenza ha precisato che “il provvedimento di sequestr preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’a cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare
alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione pu riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. Tale peric non può che riguardare il rischio di dispersione del bene prima del giudizio.
Da tale principio il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia si discosta allorquan sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non è necessa alcuna motivazione in relazione al periculum in mora. I beni sottoposti a vincolo, infatti, rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce r per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l’anticipazione dell’effetto ablativo.
Con riferimento, poi, al rilievo dato all’ammontare del debito, questa Corte ha ripetutament sostenuto che il riferimento all’incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all’ del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare no costituisce argomento idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui il giudice risulta grava Si segnalano in tal senso:
Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, COGNOME, Rv. 285042, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegi provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il solo sequestro conservativo;
Sez. 3, n. 47914 del 18/10/2023, Galafati, che precisa, con riferimento al sequestro di denar e al pericolo di dispersione delle garanzie, che “la maggiore o minore solidità patrimoniale d soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione… nel giudiz in esame… se appare logicamente predicabile – anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta – che la consistenza e solidità del patrimonio del sogget passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confisc (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all’importo assoggettabile ablazione), non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inf a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esone il giudice della cautela dall’obbligo di rendere la necessaria motivazione”;
Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l’obbligo di motivazione non è soddisfatto dalla generica affermazione secondo cui “la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario”.
Venendo al decreto del GIP, deve concludersi che la misura ablativa ha trovato giustificazione in un apparato argornentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completez e ragionevolezza necessari a spiegare le ragioni per le quali si riteneva indispensabi
l’anticipazione dell’effetto ablativo nelle more del giudizio (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2 Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893), con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale.
Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento di legittimità il prin secondo cui l’omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine al periculum in mora non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e retti attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani. Rv. 28654501; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285747 – 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272596 – 01).
Essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale la nullità del decreto di sequestro per mancanza assoluta di motivazione in punto di periculum in mora (Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani, Rv. 286545 – 01), vanno annullati senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del GIP di Civitavecchia in data 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni mobili o immobili nella disponibilità di Mutalipassi e va ordinata la restituz all’avente diritto di quanto sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di COGNOME NOME e ordina il dissequestro restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l’immedi comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 19/12/2024