Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2880 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS
Il P.G. conclude rimettendosi alle conclusioni riportate nella requisitoria.
udito il difensore
È presente l’avvocato COGNOME NOME che chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 1 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del 11 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale è stato ritenuto sussistente il fumus del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e disposto il sequestro preventivo della somma di euro 1.988,51, quale profitto del reato, giacente sul conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 125, comma 2, cod. proc. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e di motivazione assente o apparente sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
Dopo aver ricostruito l’ipotesi accusatoria (pag. 2 e 3 del ricorso), riportato motivi di riesame ed il contenuto della memoria depositata all’udienza, si rileva che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato i motivi di riesame sulla inesistenza del fumus commissi delicti; avrebbe, altresì, ritenuto – in contrasto con l’imputazione – l’inesistenza solo soggettiva delle prestazioni e non oggettiva.
In particolare, il Tribunale del riesame non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive secondo cui: la ricorrente non era l’amministratore della società all’atto dell’emissione delle fatture contestate; non sussisterebbe alcun vantaggio fiscale, a differenza che per le altre società implicate nel procedimento, tenuto conto dell’irrisoria entità della prestazione; sarebbe esistente la prestazione oggetto della fattura; sarebbe insussistente il dolo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento agli articoli 321, 125, comma 3, cod. proc. pen., per l’assenza di motivazione, nel decreto genetico, sulla sussistenza del presupposto del periculum in mora.
Con i motivi di riesame si eccepì la mancanza di motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo sulla sussistenza del periculum in mora, avendo il giudice per le indagini preliminari dato atto della sola confiscabilità delle somme oggetto di sequestro, senza fornire alcuna prognosi di pericolosità connesse alla libera disponibilità delle stesse. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sufficiente tale motivazione del Giudice per le indagini preliminari, ritenendo sufficiente l’oggettiva confiscabilità dei beni oggetto del provvedimento ablatorio,
in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza più recente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato da NOME COGNOME in proprio è inammissibile per carenza di interesse.
Da quanto prospettato nei motivi di riesame, il sequestro preventivo è stato eseguito sulla somma di euro 1.988,51, quale profitto del reato, giacente sul conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 – 01), l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi d fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).
Cfr. anche Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 – 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazion intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativ
1.2. Dunque, l’indagata, in proprio, non ha interesse all’impugnazione non potendo ottenere la restituzione delle somme, che spetta invece, esclusivamente, alla società che ha subito il sequestro preventivo.
1.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È fondata la questione preliminare, proposta dalla società ricorrente, di nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per la mancanza di motivazione sul periculum in mora.
2.1. Il Tribunale del riesame, che ha dato atto che il decreto genetico non contiene alcuna motivazione sul periculum in mora, (cfr. par. 2.B.) ha erroneamente applicato i principi della sentenza delle Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281848, ritenendo che riguardino solo «il novero delle confische tradizionali previste dall’art. 240 cod. pen., sicché non risulta automaticamente applicabile al caso in esame …».
Come già affermato da Sez. 3, n. 25657 del 27/05/2022, COGNOME, i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281848, sono applicabili anche al sequestro preventivo facoltativo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, pur avendo tale ultima confisca natura sanzionatoria, perché sono sempre eseguiti in base all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. La sentenza COGNOME ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione d giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato all confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere d motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».
Si rimanda alla motivazione della sentenza quanto alle ragioni di tale interpretazione letterali, logico sistematiche, costituzionali, di rispetto dell’ar par. 2, CEDU, del principio di proporzionalità, della giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (par. 5 e 6 della sentenza COGNOME).
2.3. Secondo la sentenza COGNOME, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l’apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
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La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Tale ratio è comune anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poiché lo scopo è sempre l’apprensione dei beni, prima della condanna, costituenti il profitto, pur se per equivalente.
2.4. Quanto all’obbligo di motivazione, le Sezioni Unite colgono «… il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, dell spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.
E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull’estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tal presupposto, che per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato…».
In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far front interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».
Afferma la sentenza NOME che «… In definitiva, dunque, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di
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elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
2.5. Orbene, il Tribunale del riesame ha erroneamente applicato i principi espressi dalla sentenza COGNOME.
2.5.1. È del tutto errata l’affermazione che i principi della sentenza COGNOME si applicherebbe solo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca «tradizionale».
Nelle pag. 14-17 della sentenza le Sezioni Unite hanno affermato l’irrilevanza della distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa ai fini della sussistenz dell’obbligo di motivazione. Così la motivazione della sentenza COGNOME: «… Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti de confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro.
6.3.1. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l’indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare):e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili».
2.5.2. Tale passaggio della motivazione delle Sezioni Unite è uno snodo fondamentale della motivazione tenuto conto del contrasto sorto nella giurisprudenza. La questione dedotta era la seguente: «Se il sequestro preventivo
v
di beni finalizzato alla confisca previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del
periculum in mora».
2.5.3. L’unica eccezione all’obbligo di motivazione riguarda, secondo la sentenza COGNOME, (cfr. par. 9), le cose «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione
e alienazione costituisca reato» (art. 240, secondo comma, cod. pen.).
2.5.4. In adesione a tale orientamento, Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022,
COGNOME, Rv. 283694 – 01, ha affermato il principio per cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art.
12-bis d.lgs. 10
marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in
mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto
ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria
della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.
2.6. Di conseguenza, il Tribunale del riesame, avendo accertato che il decreto periculum in mora,
genetico non aveva alcuna motivazione sul in ordine al
sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto genetico, non potendo, per la totale assenza della motivazione, neanche integrarla.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo del 11 novembre 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere limitatamente alla RAGIONE_SOCIALE disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo dell’11112021 emesso dal Gip del Tribunale Santa Maria Capua Vetere limitatamente alla RAGIONE_SOCIALE disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 10/01/2023.