Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2254 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2254 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato , con rinvio al Tribunale di Trani;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 29 luglio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo, anche per
equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 230.000, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81-493ter e 81-494 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Violazione degli artt. 125, 309, 321 e 324 cod. proc. pen. e mancanza o mera apparenza della motivazione.
L’apparato argomentativo del Tribunale avrebbe richiamato genericamente e acriticamente la motivazione del Giudice per le indagini preliminari (il quale a sua volta avrebbe pressoché integralmente copiato quella della richiesta di misura, depositata il giorno prima dell’emissione del provvedimento genetico e a sua volta tralaticiamente derivata dalle informative della polizia giudiziaria), senza una risposta specifica alle deduzioni difensive, fatta eccezione per la questione della ipotizzata inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. di talune dichiarazioni. Sarebbe rimasta priva di confronto, in particolare, la censura difensiva incentrata sul ristretto arco temporale a cui fa riferimento l’imputazione provvisoria, a fronte di un patrimonio accumulato nel corso degli anni, né consterebbe che la copiosa documentazione prodotta dall’indagato sia stata esaminata.
Peraltro, in assenza di una concreta motivazione da parte del primo giudice, il Tribunale non avrebbe neppure avuto, in astratto, margini per integrare ex post tale lacuna.
Difetterebbe, in ogni caso, una effettiva illustrazione del periculum posto alla base del vincolo cautelare.
2.2. Violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e carenza di motivazione, con riferimento al mancato rispetto del principio della domanda cautelare e alla sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo.
La richiesta del Pubblico Ministero e l’identica statuizione del Giudice per le indagini preliminari avrebbero avuto, con ogni evidenza, ad oggetto un sequestro a fini di confisca. Il Tribunale avrebbe ipotizzato la coesistenza anche di una parallela funzione impeditiva, incoerentemente rispetto al suddetto dato testuale, omettendo una compiuta illustrazione della sussistenza di un rapporto di pertinenzialità del denaro, della natura di prodotto, profitto o prezzo di tale liquidità e, quantomeno, della tipologia del reato presupposto.
2.3. Violazione dell’art. 240 cod. pen. e degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione delle somme come profitto del reato di cui all’art. 493ter cod. pen., senza tenere conto della recente evoluzione giurisprudenziale, che ha imposto di limitare la confisca diretta ai soli casi di comprovata derivazione causale delle somme, e senza affrontare i temi della provenienza lecita o illecita
del denaro in sequestro e della sua riconducibilità ad altri soggetti, della sua natura di prodotto o profitto del reato, del loro esatto ammontare, del nesso di pertinenzialità con il delitto e dell’accumulo di risorse finanziarie e immobiliari da parte dell’indagato a far data da prima del 2020.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
Per quel che attiene alla mancanza di autonomia valutativa da parte di entrambi i giudici del merito cautelare, lamentata nel primo motivo di impugnazione, giova ribadire, preliminarmente, che il decreto del Giudice per le indagini preliminari era stato emesso nell’ambito della procedura di convalida del sequestro disposto di urgenza dall’Ufficio requirente, di modo che la tempistica era, comunque, fisiologicamente compressa .
Quanto al decreto applicativo, è stato congruamente illustrato come tale provvedimento evidenziasse, sia pure con notazioni estremamente sintetiche, la condivisione delle considerazioni poste a fondamento della richiesta cautelare, con autonome, stringate riflessioni critiche.
L’esposizione e l’autonoma ponderazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, non si è dunque risolta in un’abnorme contemplatio dell’attività di indagine preliminare. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari appare, sotto questo aspetto, del tutto conforme alla lettera e alla ratio dell’art. 292, comma 2, lett. c) , cod. proc. pen. e alla consolidata esegesi di legittimità, secondo la quale il requisito dell’autonoma valutazione del giudice cautelare è compatibile con la redazione mediante ‘incorporazione’, quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga -come nel caso di specie -la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la loro rielaborazione; invero, la valutazione autonoma non sempre comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127-01, secondo cui è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del cosiddetto ‘copia e incolla’, laddove agevoli la riproduzione della fonte, contribuendo ad evitarne il travisamento,
quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria).
In ordine invece alle censure di genericità e di carenza argomentativa del provvedimento del Tribunale del Riesame, risulta, in primo luogo, del tutto omessa una compiuta risposta alle censure difensive in tema di motivazione del periculum .
L’ordinanza genetica aveva speso rapide considerazioni sul punto, evidenziando la natura del bene tale da agevolarne l’occultamento e da consentire all’indagato la reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede (p. 31).
Il Tribunale, pur registrando le specifiche censure su tale requisito della misura reale (p. 4), ha poi completamente obliterato la questione.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l ‘ anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege ; tale onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle concrete ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).
Per quanto attiene, ancora, al primo motivo, neppure risultano prese in considerazione le deduzioni difensive in ordine all’individuazione del complessivo profitto del reato e alla quantificazione della somma sottoposta a vincolo, evitandosi, in particolare, un effettivo confronto con la alternativa ricostruzione fatta discendere dalla copiosa documentazione allegata.
L’ omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame può essere dedotto in sede di legittimità, quando introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibili con le conclusioni del giudice di merito (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01).
Nel caso di specie, in pratica, è rimasta priva di accertamento la stessa azione criminosa nel suo concreto svolgimento e, in particolare nei suoi esiti finanziari, avuto altresì riguardo al brevissimo arco temporale preso in considerazione nell’edito imputativo e alla difficoltà logica di far derivare da sole sette false
identità, con cui beneficiare una tantum del modico bonus iniziale, un accumulo di profitti per un importo complessivo di centinaia di migliaia di euro.
Il secondo motivo, che si incentra sulla natura del sequestro, e il terzo, inerente all’individuazione del quantum assoggettabile al vincolo cautelare, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1. Dal momento che il decreto genetico prevede anche la forma ‘per equivalente’, non è revocabile in dubbio la natura di sequestro a fini di confisca (e il Giudice per le indagini preliminari, esplicitamente, richiama, a tale proposito, l’art. 493 -ter , secondo comma, cod. pen.).
Nondimeno, il medesimo provvedimento accenna poi, subito dopo, all’esigenza di impedire che «il mantenimento del profitto in denaro del reato compiuto protragga le conseguenze del reato, costituendo un vantaggio economico reinvestibile e aumenti il rischio di reiterazione di reati della medesima specie» (p. 31). In tal modo, sia pure in maniera estremamente sintetica, si delinea altresì una parallela funzione impeditiva della misura reale.
Il Tribunale condivide questa dicotomia, reputando che «il sequestro è stato disposto in primis ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p.», ma fraintende poi la nozione di pertinenzialità (ricomprendendovi anche la provvista economica preesistente alle condotte illecite) e, più in AVV_NOTAIO, trascura il diverso statuto che governa le due tipologie di sequestro in ordine ai cespiti ritualmente aggredibili.
Fermo restando che è astrattamente ipotizzabile un decreto di sequestro avente contemporaneamente la duplice finalità di cui ai commi 12 dell’art. 321 cod. proc. pen., il Collegio condivide e intende ribadire l’insegnamento per cui, i n tema di misure cautelari reali, il giudice, in ossequio al principio della domanda cautelare, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l ‘ inesistenza della motivazione sull ‘ esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l ‘ effetto, l ‘ impossibilità per il giudice del riesame di integrarla (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654-01; Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business Management, Rv. 287827-05).
5.2. Innanzi tutto, il sequestro per equivalente è ammissibile, per le fattispecie delittuose per cui è tassativamente previsto, solo nei casi di anticipazione degli effetti della futura confisca.
Giova ricordare come il sequestro finalizzato alla confisca di somme di danaro abbia natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-02).
5.3. Parimenti opportuna la distinzione tra il profitto e il prodotto del reato.
Sia l’uno che l’altro, infatti, sono in astratto suscettibili di ablazione, ma non può prescindersi da una loro compiuta individuazione e quantificazione, nella concreta vicenda storica, verificando altresì, prima ancora, anche a tal fine, il rispetto del principio della domanda cautelare (poiché se l’Ufficio requirente avesse chiesto solo di sottoporre a vincolo il profitto, andrebbe ultra petita il provvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, salvo il potere del Tribunale del riesame di dare una diversa qualificazione giuridica; cfr. Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093-01).
In estrema sintesi, per quanto qui rileva, secondo il sempre valido canone ermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205707-01, in linea AVV_NOTAIO, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, COGNOME, Rv. 228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un ‘ estensione indiscriminata e una dilatazione indefinita dell’istituto, l ‘ esigenza di una diretta derivazione causale dall ‘ attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza, nei termini sopra illustrati, delle censure articolate dal ricorrente.
Il Giudice del rinvio accerterà, tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto sinora esposti,
la natura del sequestro richiesto dal Pubblico Ministero (onde poter poi ritualmente qualificare il sequestro come impeditivo o finalizzato alla confisca o avente entrambe le finalità);
la specifica dinamica delle condotte delittuose, con precisa individuazione, per ogni singolo reato, del prodotto e del profitto realizzati;
per quel che attiene alle somme vincolate a titolo di sequestro per equivalente, il rapporto di diretta pertinenzialità tra tali somme e la specifica azione delittuosa;
-l’importo complessivo così risultante, specificando la natura del vincolo (impeditivo/per equivalente, diretto/finalizzato alla confisca) eventualmente apposto sulle singole somme.
P.Q.M.
Annulla l ‘ordin anza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’ art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso l’8 gennaio 2026 .
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME