Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 389 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1256/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 20319NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Santa Maria Capua
Vetere
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata;
udito, per la ricorrente, AVV_NOTAIO che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per lÕaccoglimento del ricorso.
1.La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 19 marzo 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che
ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, nellÕambito del
procedimento iscritto a carico di 63 persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 648-bis e 648-ter cod. pen., aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente delle somme di denaro corrispondenti ai profitti di detti reati, provvedimento in esecuzione del quale era stato sequestrato il conto corrente intestato alla ricorrente acceso presso la BCC Veneta Spa.
1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame trasmessi a mezzo posta elettronica certificata relativi alla
mancanza di
e
alla circostanza che la
ricorrente
è
RAGIONE_SOCIALE
assoggettata a procedura concorsuale (anche per la – in ipotesi – illegittimitˆ
costituzionale dellÕart. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14 del 2019). Le somme sequestrate, sostiene, non
sono nella disponibilitˆ del curatore della liquidazione giudiziale essendo il conto vincolato ai provvedimenti del giudice. Nè il decreto di sequestro preventivo, nŽ
lÕordinanza impugnata si sono misurati con questa circostanza avendo piuttosto sostenuto lÕesistenza di un
sostanzialmente
1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di riesame concernenti lÕesatta individuazione del profitto del reato alla
luce del meccanismo fraudolento ipotizzato dal Pubblico ministero e del fatto che il decreto genetico sostiene che la confisca del denaro rinvenuto nella
disponibilitˆ delle RAGIONE_SOCIALE deve intendersi comunque come confisca diretta del profitto e non per equivalente. La condotta contestata al capo 132 della rubrica
(art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), afferma, descrive lÕutilitˆ ricevuta dagli autori materiali del reato individuandola nella somma in contanti di euro 303.570,00
senza che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ne avesse tratto vantaggio alcuno avendo corrisposto le somme fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE Non si comprende
pertanto la ragione per la quale il sequestro è stato disposto dapprima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e solo in subordine a carico degli autori materiali del
reato che hanno materialmente ricevuto il denaro.
1.3.Con il terzo motivo solleva la questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 317 Codice della crisi di impresa e di insolvenza per contrasto con lÕart.
3 Cost. nella parte in cui la norma afferma la prevalenza delle misure cautelari rispetto alla gestione concorsuale a danno dei creditori, diversi dallÕErario, che
partecipano alla distribuzione dellÕattivo fallimentare in spregio alle cause legittime di prelazione e allÕordine dei privilegi. Nel caso di specie, si tratta di
RAGIONE_SOCIALE realmente esistente ed operante (non, dunque, di una RAGIONE_SOCIALE cartiera)
il cui stato passivo dimostra lÕesistenza di crediti ammessi al passivo di privilegio anteriore a quello erariale. La contestata prevalenza della misura
cautelare penale non regge al test di proporzionalitˆ della norma che la prevede
la quale predica tale prevalenza in termini automatici e generali sottraendo al giudice ogni possibilitˆ di valutazione.
2.Il ricorso è fondato.
3.Sono fondati e assorbenti i primi due motivi.
4.Osserva il Collegio:
4.1.a seguito di istanza di riesame tempestivamente depositata, lÕodierna ricorrente aveva successivamente trasmesso al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere i relativi motivi di doglianza;
4.2.i motivi sono stati trasmessi via posta elettronica allÕindirizzo pec depositoattipenali2.EMAIL abilitato al
deposito telematico degli atti con provvedimento della RAGIONE_SOCIALE adottato in esecuzione dellÕart. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020;
4.3.lÕinvio è stato effettuato il 14 marzo 2025 in vista dellÕudienza del successivo 18 marzo;
4.4.con i motivi la ricorrente aveva dedotto la insussistenza dei presupposti del decreto di sequestro preventivo in punto di esigenze cautelari lamentando la contraddittorietˆ (ed erroneitˆ) della motivazione del provvedimento genetico che, da un lato, predicava la non necessitˆ della verifica del
in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto, dallÕaltro sosteneva che occorreva comunque impedire lÕulteriore circolazione dei capitali illecitamente ottenuti, non considerando che la RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, non aveva la libera disponibilitˆ delle somme sequestrate (primo motivo); con il secondo motivo la ricorrente aveva posto il problema della individuazione e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile e prospettato, in subordine, la questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 317 del Codice della crisi di impresa negli stessi termini dedotti con il terzo motivo dellÕodierno ricorso;
4.5.il Tribunale del riesame ha erroneamente dato atto della mancata specificazione dei motivi di doglianza che non sono stati specificamente esaminati;
4.6.in particolare, non è stata esaminata la questione relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento genetico circa la sussistenza e la natura del nonchŽ la individuazione e la determinazione del profitto confiscabile;
4.7.ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Cos’ deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME