Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Copertino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 16.02.2024 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 15 gennaio 2024 nei confronti di NOME COGNOME,
imputata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobi e 1990, n. 309.
L’avvocato AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione di legge penale sostanziale (art. 240 bis, primo e secondo comma, cod. pen.) e processuale (artt. 125, comma 3, 309, comma 9, 321, comma 1, 324, comma 7, cod. proc. pen.).
In particolare, il difensore censura l’omessa motivazione del titolo genetico e dell’ordinanza impugnata in ordine al periculum in mora, quale presupposto indefettibile del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, in relazione all’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184801.
Il difensore rileva che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe indicato, neppure sinteticamente le ragioni che renderebbero necessaria l’anticipazione, in via cautelare, dell’effetto ablativo rispetto alla definizione giudizio.
Il Tribunale del riesame, peraltro, avrebbe fatto un uso illegittimo del potere integrativo della motivazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., introducendo ex novo delle argomentazioni asseritamente apodittiche in merito al profilo sopra indicato, che erano del tutto assenti nel titolo genetico, in spregio a principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Capasso (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
L’intercettazione richiamata nel provvedimento impugnato, peraltro, integrerebbe una forma di motivazione puramente apparente, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della situazione concreta ed attuale, ma solo di eventi futuri e incerti; tale intercettazione, infatti, risale al 3 settembre 2021 decreto di sequestro preventivo è stato emesso in data 15 gennaio 2024.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l’ampio lasso di tempo decorso dalle condotte contestate (l’ultima delle quali risalirebbe al mese di dicembre del 2021) all’adozione del vincolo reale e la mancanza di condotte di occultamento o di dispersione del proprio patrimonio poste in essere dalla ricorrente.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 4 luglio 2024 il difensore ha depositato repliche e conclusioni, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.
Con l’unico motivo proposto, il difensore deduce la violazione di legge penale sostanziale (art. 240 bis, primo e secondo comma, cod. pen.) e processuale (artt. 125, comma 3, 309, comma 9, 321, comma 1, 324, comma 7, cod. proc. pen.).
3. Il motivo è infondato.
3.1. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione del difensore di omessa motivazione del decreto di sequestro ricorrendo ad una motivazione “doppia” e, dunque, fondata su due rationes decidendi autonome ed entrambe autosufficienti.
3.2. La prima linea argomentativa è, tuttavia, errata in diritto.
Il Tribunale del riesame, GLYPH infatti, discostandosi consapevolmente dall’insegnamento delle Sezioni unite, ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non esige la motivazione del periculum in more e che, ad ogni modo, lo stesso può essere costituito dalla presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Questa interpretazione, tuttavia, si risolve nella riproposizione della concezione del periculum in mora in re ipsa espressamente confutata dalle Sezioni unite Ellade.
Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza “Ellade”, hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto all definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato come la motivazione relativa al periculum in mora sia necessaria nell’ottica del «rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine
di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».
L’automatismo operante nella precedente interpretazione giurisprudenziale, che considerava sussistente in re ipsa il periculum nel caso di sequestro preventivo prodronnico alla confisca obbligatoria, è, infatti, antitetico rispetto al dett costituzionale, consentendo alla misura cautelare reale di incidere, in via generalizzata e incondizionata, sui diritti fondamentali del soggetto attinto, anche in misura sproporzionata e più di quanto non lo possa la pronuncia di merito.
In questa pronuncia le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, successivamente affermato, in attuazione dei principi affermati dalle Sezioni unite, che anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis co pen. e alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 5, n. 4422 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazionale richiesto rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
L’errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale di Lecce, tuttavia, non determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata, che, dunque, deve essere solo corretta sul punto, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.; l’errore, infatti, ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, proprio in ragione dell’esistenza di una seconda ratio decidendi, autonoma e autosufficiente.
3.3. Il Tribunale di Lecce ha, infatti, anche rilevato che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto concretamente sussistente il pericolo di dispersione dei beni acquistati con i proventi delle attività illecite e, dunque, che «la libe disponibilità dei predetti beni potrebbe vanificare la finalità della stessa previsione legislativa».
Il Tribunale ha, inoltre, espressamente riportato un passo di un’intercettazione telefonica del 3 settembre 2021 tra la COGNOME e NOME COGNOME, dalla quale emerge l’intento di occultare le disponibilità patrimoniale per evitare sequestri e confische da parte dell’autorità giudiziaria dopo l’arresto del compagno NOME COGNOME.
Questi argomenti costituiscono, dunque, la motivazione, effettiva e non
meramente apparente, del sequestro preventivo disposto in ordine al presupposto del periculum in mora.
Il Tribunale del riesame sul punto non ha integrato illegittimamente l’ordinanza genetica sul periculum in mora, come eccepisce il difensore, in quanto la stessa era sussistente ed effettiva.
3.4. Inammissibili, da ultimo, sono le censure svolte dal difensore al fine di contestare l’insussistenza in fatto del periculum in mora o, comunque, il difetto della sua attualità, in quanto sono dirette a confutare in fatto i rilievi del Tribuna del riesame, prospettandone una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità.
L’art. 325 cod. proc. pen., del resto, ammette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo solo per violazione di legge.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Non sono, infatti, deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. dalla legge. n. 356 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 20432 del 04/03/2009, Puppa, Rv. 244074 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.