Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. LIBERTA di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LE’ impugnata l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Lucca ha rigettato l’istanza di riesame nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 27 maggio 2024 dal G.I.P. presso il Tribunale di quella città sull’autocarro IVECO ceduto dalla società RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE( di cui la ricorrente era amministratore unico), per essere stato ravvisato il fumus commissi delicti del delitto di cui agli artt. 322 comma 1, lett. A) e 329, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019, in relazione a condotte distrattive tenute dal padre della ricorrente, NOME COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
2.Secondo la prospettazione accusatoria, NOME COGNOME aveva tenuto condotte sintomatiche della intenzione di sostituire l’attività della RAGIONE_SOCIALE con quella della RAGIONE_SOCIALE, a lui riconducibile quale amministratore di fatto della società, solo formalmente amministrata dalla figlia, odierna ricorrente, svuotando la prima dei propri beni, in tal senso valorizzandosi il passaggio di tre veicoli ( autocarro IVECO, auto Maserati Ghibli e Motociclo Yamaha) dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( posta in liquidazione con sentenza del 20 m1rzo 2024) alla RAGIONE_SOCIALE a un prezzo sottostimato rispetto al valore reale dei beni; ulteriori elementi significativi dell’intento distrattivo so stati ravvisati nelle circostanze della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2022 e nel mancato deposito dei bilanci successivi al 2021, e in una consistente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario. Veniva, dunque, ravvisato il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato e confermato, con provvedimento del 2 aprile 2024, il sequestro preventivo dei veicoli, sia di quelli ancora nella titolarità della RAGIONE_SOCIALE sia di qu intanto trasferiti a (e nella disponibilità di) RAGIONE_SOCIALE
?. Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME è affidato al difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 321 co. 2 cod. proc. pen. in punto di sussistenza del fumus con specifico riferimento alla affermata distrazione dell’autocarro IVECO di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
Premette il difensore che il sequestro oggetto della ordinanza impugnata costituisce la replica di altro, datato 2 aprile 2024, emesso nell’ambito del medesimo procedimento e riguardante, tra gli altri veicoli, anche l’autocarro IVECO oggetto di trasferimento dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, e rappresenta che il nuovo sequestro sarebbe stato giustificato dai nuovi elementi forniti dall’Accusa, costituiti, in primis, dal contenuto dei brogliacci delle intercettazioni.
Sostiene, in primo luogo, di avere dimostrato la cessione a prezzo congruo del veicolo oggi nella titolarità della RAGIONE_SOCIALE, mentre la ordinanza impugnata si è concentrata sulle ragioni del sequestro di altri veicoli (Maserati e motociclo), omettendo, con riferimento all’Autocarro IVECO, di motivare in merito alla affermata incongruità del prezzo pagato dall’acquirente, ampiamente superiore all’esborso sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per acquisirlo.
Contesta, inoltre, la sussistenza del fumus con riguardo alla ritenuta continuità aziendale tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sottolineandosi come l’oggetto sociale sia solo parzialmente coincidente, i clienti siano comuni in misura marginale, la sede legale della seconda è posta in provincia di Udine, e, quanto alla circostanza che il padre della ricorrente risulti utilizzatore dei beni deceduti alla società amministrata dalla figlia, viene evidenziato come NOME COGNOME operi quale procacciatore di affari sulla base di un regolare contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE
3.5. Il secondo motivo si concentra sul profilo del periculum in mora. Si duole la Difesa che l’ordinanza impugnata sia rimasta silente in merito alla natura distrattiva dell’autocarro IVECO, peraltro necessario per lo svolgimento dell’attività aziendale, e, in ogni caso, il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione in merito alla sussistenza del periculum ravvisato.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1.11 ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca.
2.In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
2.1. Questo vuoi dire che, nel giudizio afferente misure cautelari reali non è consentita la denuncia di vizi della motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093).
2.2. Dunque, se non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato – è, invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all’esat applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost, 125 comma 3 cod. proc. pen., poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale. 3.In tale ottica, deve osservarsi come, nel caso di specie, il tribunale distrettuale abbia affrontato il tema del fumus commissi delicti con motivazione affatto apparente, risolvendosi le doglianze difensive sul punto nella denuncia, non consentita, di vizi della motivazione.
3.1. Diversamente, si coglie la fondatezza del ricorso – che, come premesso, afferisce alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare con esclusivo riguardo all’autocarro Fiat Iveco targato TARGA_VEICOLO – nella parte in cui è dedotta l’assenza, nel provvedimento impugnato, di una motivazione specifica in merito alle ragioni per cui si tratterebbe, anche in relazione a tale bene, di una condotta distrattiva, anche in ragione della deduzione difensiva con cui si fa valere la circostanza che la società rappresentata dalla ricorrente avrebbe provato, fin dalla presentazione della richiesta di riesame, il regolare e corretto acquisto del bene, in particolare, sostenendo che il veicolo in questione sarebbe stato ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE a un prezzo pari a quasi il doppio di quello pagato per l’acquisto ab origine.
3.2. Il Tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato. (Sez. 3 n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693).
41:epilogo . del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito, avente a oggetto il sequestro disposto in relazione all’autocarro Fiat Iveco targato TARGA_VEICOLO, per il quale dovrà essere argomentata la valutazione che ha condotto ad affermare la natura distrattiva della cessione da parte della società RAGIONE_SOCIALE amministrata dal padre della ricorrente, NOME COGNOME, indagato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024 Consigliere estensore