Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
su ì ricorsa propost da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 09/11/1982
NOME nato ad Aversa il 30/05/21990
NOME nata ad Aversa il 04/01/1980
NOME nata ad Aversa il 21/03/1977
COGNOME NOME nato a Napoli il 21/01/1977
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 23/09/2024 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME ;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto de ì ricorsdí .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’istanza di riesame proposta dagli attuali ricorrenti avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli in data 19/8/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo di quote sociali e dei beni aziendali delle società RAGIONE_SOCIALE avente come socio unico RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE con amministratore unico NOMECOGNOME ravvisando il fumus dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 416-bis.1 cod. pen.
Avverso detto provvedimento, con un unico atto impugnatorio, propongono ricorso per cassazione COGNOME Salvatore, NOMECOGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME i quali lamentano:
2.1. violazione di legge per omessa motivazione o motivazione apparente in relazione al fumus del reato di autoriciclaggio (contestato a COGNOME NOME ) non avendo il Tribunale motivato in ordine al collegamento tra i profitti illeciti derivanti da attività di cessione di sostanze stupefacenti posta in essere dal COGNOME e le società sopra indicate nelle quali, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero stati investiti i profitti di detta attività illecita.
Il Tribunale si sarebbe limitato valorizzare dati contabili ( incrementi dei profitt che invece, secondo la difesa, non dimostrerebbero l’immissione di capitali di provenienza illecita nelle società indicate, ma sarebbero giustificati dagli accrediti di COGNOME NOME per ricariche effettuate sul suo conto gioco.
Tale elemento sarebbe stato trascurato dal collegio cautelare che avrebbe valorizzato la comparazione, invero approssimativa, dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE con quelli di altre società operanti nel medesimo settore e l’alterco verificatosi all’interno del bar RAGIONE_SOCIALE tra COGNOME ed una dipendente la cui ricostruzione, in termini accusatori, sarebbe frutto di mere congetture.
2.2. Con un secondo motivo i ricorrenti censurano la motivazione in punto di periculum in mora posto che il Tribunale non avrebbe indicato elementi oggettivi (comportamenti o specifiche operazioni) dai quali desumere la ritenuta “dimistichezza degli indagati nelle operazioni societarie al fine di eludere le investigazioni” e non avrebbe specificato le ragioni per le quali, secondo quanto richiesto dalle Sez. U. Ellade, fosse necessario procedere anticipatamente all’apprensione del bene posto che COGNOME era detenuto e successivamente all’investimento contestato, non sono stati eseguiti ulteriori investimenti.
2.3. In ultimo, la difesa evidenzia che COGNOME non era stato attinto da misura cautelare personale, circostanza questa incidente tanto sul periculum in mora quanto sull’entità della sequestro poiché, pur ammettendo che COGNOME avesse effettuato le operazioni di reimpiego del denaro di provenienza illecita nell’attività commerciale del COGNOME, il Tribunale avrebbe dovuto circoscrivere
il sequestro al solo profitto derivatone e cioè al GLYPH vantaggio conseguito dall’operazione commerciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono parzialmente fondati.
I motivi relativi alla sussistenza del fumus del reato sono manifestamente infondati quelli relativi al periculum in mora sono fondati pertanto l’ordinanza va annullata, sul punto, con rinvio pex –
2.Va innanzi tutto ricordato che jin tema di provvedimenti cautelari reali,i1 ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o linprocedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 11, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017,Rv. 269656).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per f eassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Deve, pertanto, escludersi quanto al fumus del reato la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione.
Il Tribunale ha ampiamente considerato gli elementi allegati dalla difesa ed ha compiutamente valutato le fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti co motivazione del tutto logica ed argomentata anche in relazione alle deduzioni difensive con cui si contestava la sussistenza delle anomalie contabili (cfr. pag. 11 della ordinanza impugnata).
Il collegio cautelare ha infatti osservato che la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, aveva segnalato un improvviso ed anomalo incremento di fatturato e di ricavi della s.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprio nel periodo compreso tra il 2019 e 2021, e cioè in un periodo temporalmente compatibile con l’attività di traffico di sostanze stupefacenti posta in essere, tra gli altri, da COGNOME NOME.
Quest’ ultimo, infatti, avendo a disposizione ingenti somme di denaro di provenienza illecita, aveva investito in abitazioni e attività commerciali tra l quali il bar INDIRIZZO come risulta dalle intercettazioni telefoniche tra COGNOME e COGNOME Salvatore in data 16/9/2022 significativamente valorizzate dal Tribunale (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata in cui si fa riferimento ad un investimento di COGNOME nel bar di 150.000,00 euro ).
Il Tribunale ha aggiunto che l’intercettazione del 9/6/2022 relativa all’alterco avvenuto tra COGNOME e una dipendente del bar ( pag. 12 ) dimostrava l’ interesse diretto nella gestione del bar da parte del COGNOME e dunque l’ origine illecita del denaro investito nell’attività commerciale gestita da COGNOME
A fronte di tali diffuse e logicamente ineccepibili argomentazioni, le censure difensive si risolvono nella mera proposta di lettura alternativa dei dati di merito ampiamente considerati dal collegio della cautela anche con riferimento ai rilievi difensivi con quali si affermava la riconducibilità degli incrementi contabili dell società, agli accrediti di tale COGNOME NOME ammontanti a circa 200.000,00 euro. La circostanza, debitamente vagliata dal Tribunale, è stata ritenuta irrilevante perché rimasta indimostrata (pag. 12 dell’ordinanza impugnata).
Ciò detto in merito al fumus del reato, ritiene il Collegio che la motivazione presenti gravi lacune in relazione al profilo del periculum dovendosi ricordare che le Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), hanno affermato il principio secondo cui “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio”.
Sul punto le Sez. U. citate hanno spiegato che “è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio”.
4. Il provvedimento impugnato si limita a rimarcare “la dimestichezza manifestata dagli indagati nelle operazioni societarie aventi ad oggetto cessioni di quote e di rami di azienda” senza spiegare le ragioni della necessità di adozione dell’ablazione provvisoria dei beni prima della pronuncia di condanna e,
con essa, della statuizione di confisca, così incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 28 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Il Presidente