Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/9/2023 del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/9/2023, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 4/4/2019 con riguardo ai delitti di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen.; difetto assoluto di motivazione. Con riguardo al periculum in mora, il Tribunale avrebbe fatto un uso illegittimo del potere integrativo della motivazione, di cui all’alt 309, comma 9, cod. proc. pen., sostituendo integralmente i propri argomenti ad una motivazione del tutto assente (non solo insufficiente o lacunosa) nel provvedimento genetico, privo di qualunque autonomo passaggio sul punto;
violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen.; motivazione apparente. La motivazione dell’ordinanza in punto di periculum dovrebbe ritenersi meramente apparente, priva di un esame della situazione reale ed attuale, e fondata soltanto su ipotizzati eventi futuri, in evidente contrasto con la nota sentenza Ellade delle Sezioni Unite di questa Corte. Al riguardo, peraltro, il Tribunale avrebbe individuato il pericolo di dispersione dei beni anche nella volontà di mettere in liquidazione la società, senza considerare che – oltre al verificarsi d una causa di scioglimento di questa ai sensi dell’art. 2484 cod. civ. – la decisione sarebbe stata dettata proprio dalla necessità di evitare un ulteriore indebitamento. Il pericolo di dispersione dei beni, pertanto, sarebbe stato ricavato solo in termini apodittici e meramente eventuali, se non congetturali. L’ordinanza, infine, non avrebbe considerato l’ampio lasso di tempo maturato dalla consumazione dei reati (anni di imposta 2014 e 2015), in mancanza, medio tempore, di qualunque prova circa eventuali condotte di occultamento o dispersione del patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo al primo motivo, che lamenta da parte del Tribunale un uso illegittimo del proprio potere integrativo della motivazione, di cui all’art. 30 comma 9, cod. proc. pen., lo stesso non può essere condiviso. L’ordinanza, con argomento corretto, ha infatti sottolineato che il decreto di sequestro preventivo era stato emesso – il 4/4/2019 – in un periodo in cui la prevalente giurisprudenza di questa Corte riteneva che lo stesso provvedimento ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non richiedesse una specifica motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, risultando sufficiente la confiscabilità del bene, qui non contestata (tra le altre, Sez. 2, n. 2413 del 10/12/2020, COGNOME e altri, non mass.; Sez.2, n. 50744 del 24/10/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 29539 del 01/03/2018, COGNOME, non mass.).
4.1. Ancora, l’ordinanza ha evidenziato che solo successivamente – e solo con l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) – l’indirizzo era mutato, così affermandosi che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’articolo appena citato, finalizzato alla confisca di cu
all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, sal restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.
4.2. Fatta questa premessa, risulta allora legittimo l’intervento integrativo operato dal Tribunale del riesame, come peraltro già riconosciuto da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 39846 del 13/5/2022, Muntean, Rv. 283831). Nell’occasione, e a fronte di un caso speculare a quello qui trattato, è stato sottolineato che il silenzio serbato sul punto dal primo Giudice non rispondeva ad una svista o ad un’omissione, bensì al convincimento – condiviso prima dell’intervento delle Sezioni Unite da una buona parte della giurisprudenza secondo cui nel disporre il sequestro finalizzato alla confisca fosse sufficiente la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, a tenore sia del codice che delle leggi speciali.
4.2.1. Se tale è il presupposto anche nella vicenda in esame, deve allora escludersi che il ricorso da parte del Tribunale del riesame ai propri poteri integrativi sia stato finalizzato a colmare una lacuna non consentita del provvedimento impugnato, essendo piuttosto diretto ad emendare l’errore di diritto in cui era incorsa l’ordinanza gravata nell’eludere l’obbligo motivazionale in punto di periculum in mora. Nel ritenere, diversamente da quanto affermato dal G.i.p., che anche tale addendo richiedesse l’esplicitazione delle ragioni sottese all’anticipazione della finalità confiscatoria, i Giudici della cautela, pur integrand nella sostanza il deficit motivazionale in punto di periculum, hanno fornito in realtà le linee direttrici della diversa interpretazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in conformità a quanto nel frattempo chiarito dalla sentenza Ellade delle Sezioni Unite. Invero, non può ritenersi che il provvedimento genetico fosse affetto da una nullità radicale inficiante per mancanza di motivazione uno dei presupposti, ovverosia quello relativo alle esigenze cautelari, trattandosi, invece, dell’espressione di un argomentato convincimento giuridico, nei termini (già richiamati) di un sostanziale automatismo tra la confiscabilità del bene e la sua intrinseca pericolosità.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto poi al merito di tale intervento, l’ordinanza ha riconosciuto il presupposto in esame nel pericolo di dispersione dei beni dell’ente, riscontrato nella volontà di mettere in liquidazione la società (con relativa delibera assembleare); ancora, è stata valorizzata la natura fraudolenta dei reati contestati
ed il ricorso a società “RAGIONE_SOCIALE“, elementi che “pongono il COGNOME in condizioni tal da lasciare fondatamente presumere che i beni siano sottratti o dispersi”. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che il patrimonio personale del ricorrente e quello della società non hanno una capienza adeguata rispetto a provvedimenti ablatori disposti per circa 950.000 euro.
Ebbene, le considerazioni del Tribunale, complessivamente considerate, risultano immuni da censure, non ravvisandosi la contestata apparenza di motivazione. In aderenza alle Sezioni Unite Ellade, infatti, l’ordinanza si è soffermata sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In tal modo, dunque, il provvedimento ha dato corpo all’esigenza sottesa alla cautela, rapportata appunto alla ratio della misura volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una cautela che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente