Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32897 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 32897  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore AVV_NOTAIO che richiama gli atti depositati in cancelleria, si  riporta  ai  motivi  di  ricorso  e  chiede l’annullamento  del  provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 30 aprile 2025 respingeva l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Matera che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 115.498 in relazione al delitto di cui all’art. 640bis cod. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del NOME, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
 violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. posto che il
Tribunale aveva emesso una motivazione meramente apparente quanto al fumus del contestato reato dovendo invece essere evidenziato come il ricorrente non aveva mai fornito alcuna documentazione falsa od alterata, aveva continuato a dichiarare terreni che pur non più di sua proprietà rimanevano nella sua disponibilità di fatto, la stessa RAGIONE_SOCIALE dopo la risoluzione del contratto non aveva aggiornato le visure catastali, tutti elementi con i quali l’ordinanza non si era adeguatamente confrontata;
violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. e motivazione meramente  apparente  quanto  al periculum in  mora ed  omessa  valutazione  di elementi patrimoniali difensivi pure prodotti in sede di riesame e che dimostravano, invece, l’assenza di qualsiasi rischio di sottrazione del patrimonio da parte dell’indagato;
violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della perizia tecnica difensiva che dimostrava come il profitto illecito andava ricalcolato nella minor misura di euro 45.757 posto che le somme realmente percepite dal ricorrente erano ben inferiori a quelle indicate nel capo di imputazione provvisorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  primo  motivo  di  ricorso  appare  infondato  e  deve,  pertanto,  essere respinto.
Ed invero deve essere escluso che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato integrino un’ipotesi di motivazione mancante stante che il Tribunale del riesame cautelare reale ha adeguatamente esposto come il requisito del fumus del reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, si ricolleghi correttamente all’avvenuta presentazione da parte dell’indagato di domande finalizzate al conseguimento di contributi pubblici anche in relazione a terreni di cui non risultava proprietario e, per i quali, era già stata anche disposta la condanna al rilascio forzoso. Ed è pertanto evidente che il requisito dell’assenza di un possesso legittimo dei fondi che potesse giustificare le domande di indennizzo è stato valutato da parte del Tribunale del riesame con riferimento a specifiche circostanze valutate in assenza di qualsiasi vizio.
2. Fondato è invece il secondo motivo.
Ed invero, va ricordato come secondo la pronuncia delle Sezioni Unite ‘ Ellade ‘, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del ” periculum in mora “, da rapportare alle ragioni che rendono
necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui  fabbricazione,  uso,  porto,  detenzione  o  alienazione  costituisca  reato,  la motivazione  può  riguardare  la  sola  appartenenza  del  bene  al  novero  di  quelli confiscabili ” ex lege ‘ (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Orbene,  nel  caso  in  esame,  pur  a  fronte  della  produzione  di  ampia documentazione  in  sede  di  riesame  attestante  un  patrimonio  mobiliare  ed immobiliare di una notevole consistenza in capo al NOME, il Tribunale si è limitato ad una motivazione puramente tautologica che richiama l’attività professionale dello stesso e la natura dei beni sottoposti a sequestro senza spiegare in alcun modo per quali ragioni sia necessario l’anticipazione degli effetti del g iudizio.
Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente al periculum in mora dovendosi accertare in sede di nuovo giudizio se, pur a fronte della consistenza patrimoniale  mobiliare  ed  immobiliare  dell’indagato ,  sussistano  ragioni  che giustifichino  l’anticipazione  dell’effetto  ablativo e  ciò  senza  che  possa  farsi riferimento ad attività professionali che non costituiscono ex se indice rilevante del pericolo di dispersione.
 Il  terzo  motivo  è  assorbito  ed  involge,  comunque, accertamenti di puro merito non deducibili nella presente fase di legittimità proponendo calcoli aritmetici delle superfici coltivate e dei corrispettivi illeciti che possono eventualmente essere fatti valere in sede di successive istanze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al presupposto del periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME