Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27338 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Cosenza il giorno 27/08/1983; rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia;
avverso l’ordinanza in data 07/01/2025 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chies
il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di cassazione sezione sesta penale con sentenza numero 45268/2024 del 18 settembre 2024 ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro reiettiva dell’istanza avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. allarga emesso dal GIP del tribunale di Catanzaro in data 29 gennaio 2024 nei confronti di NOME COGNOME indagato (nel frattempo rinviato a giudizio) per il reato di favoreggiamento reale aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., per avere detenuto nella propria abitazione l somma di 389.900,00 euro conservata all’interno di un trolley rinvenuto nell’appartamento da lui occupato (immobile dell’ATERP formalmente intestato a tale NOME COGNOME); in tal modo NOME COGNOME avrebbe aiutato la sorella, NOME COGNOME ad assicurare il profitto, il prodotto prezzo dei reati di cui agli artt. 416 bis, 644 cod. pen., 132 d. Igs n. 385 del 1993 per i q questa è imputata.
Con ordinanza in data 7 gennaio 2025 il tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della predetta somma di denaro.
Ricorre per cassazione avverso detta ultima ordinanza il difensore dell’indagato NOME COGNOME deducendo con unico articolato motivo, la violazione dell’art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 321 comma 2, 324 comma 7 e 292 comma 2 lettera c) cod. proc. pen..
3.1 In particolare, il difensore dell’indagato ha dedotto quanto segue: secondo quanto statuito dalle S.U. (n. 36959 del 24/06/2021 Ellade), il provvedimento di sequestro preventivo, di cui all’articolo 321 comma 2 cod. proc pen., deve contenere la motivazione anche del peri culum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, soffermandosi sui motivi per i qua bene, nelle more del giudizio, potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; la sentenza rescindente ha annullato l’ordinanza primigenia del tribunale del riesame di Catanzaro affinché, in sede di rinvio, lo stesso applicasse i principi indicati al fine di veri la sussistenza del pericolo della dispersione del bene; a tal fine il tribunale di Catanzaro avrebb dovuto considerare la assodata riconducibilità della somma di denaro sequestrata ad altri soggetti e non all’indagato e quindi la possibile rilevanza dell’occultamento di quella somma nell’abitazione occupata dal ricorrente; l’ordinanza emessa dal tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, non avrebbe ottemperato ai criteri indicati nella sentenza rescindente; il tribunale Catanzaro, quanto al requisito del periculum in mora, fa riferimento al documento acquisito, consistente nel dispositivo della sentenza emessa in data 19/12/2024 dal GUP del tribunale di Catanzaro, attestante la condanna di NOME COGNOME, sorella del ricorrente, per partecipazione ad associazione mafiosa e per due episodi di usura, rubricati al capo 17) della sentenza di condanna: assume la difesa che tale riferimento è illogico, trattandosi di reato relativo alla posizione NOME COGNOME avente per oggetto un prestito usuraio che ammonterebbe alla somma complessiva
di 140.000,00 euro per fatti verificatisi nell’anno 2015 con individuazione del momento consumativo alla corresponsione dell’ultima tranche da parte della vittima in data 15/02/2019; è illogico ricondurre tali somme oggetto del prestito usurario a quelle in sequestro, atteso il la temporale decorso tra il 15/02/2019 e il 21/12/2023, data del sequestro nei confronti di NOME COGNOME della somma di euro 389.900,00 rinvenuta nell’appartamento dell’ATERP formalmente intestato ad NOME COGNOME ma al momento del sequestro occupato in via esclusiva dal ricorrente; è illogico altresì ricondurre il denaro sequestrato a NOME COGNOME in base dichiarazione di NOME COGNOME all’atto della perquisizione, secondo la quale la sorella aveva occupato l’appartamento fino alla data dell’arresto della stessa, 11 settembre 2022: anzitutto, la dichiarazione non sarebbe utilizzabile, provenendo dall’indagato, e neanche risulterebbe dal verbale di arresto; invece, tale circostanza sarebbe stata dichiarata dal collaboratore di giustiz NOME COGNOME, secondo il quale NOME COGNOME custodiva i proventi dell’attività usuraria presso “una parente” e quindi un soggetto di sesso femminile; elemento che, secondo il tribunale di Catanzaro, non impedirebbe di individuare il custode del denaro nella persona del fratello, NOME COGNOME spiegando l’incongruenza con la difficoltà del collaboratore di ricordare dettagl precisi e quindi non tale da inficiare la valenza indiziaria del dato; l’incapienza patrimonial NOME COGNOME, pur essendo un elemento di cui tenere conto, non può fondare per ciò solo il periculum in mora e neppure la modalità di conservazione del denaro all’interno di un trolley è un indice indicativo ai fini del pericolo di sottrazione e dispersione del denaro.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Al fine di individuare il perimetro di valutazione rimesso a questa Corte, va ricordato, i via preliminare, che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori “in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l’illogicità manifesta della motivazione, che può denunciarsi in sede d legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606, comma 1 lett. cod. proc. pen., non rientrante, tuttavia, nel perimetro tracciato dall’art. 324 del codice di (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).
Va altresì ricordato, come chiarito dalla Sezioni Unite “RAGIONE_SOCIALE” – richiamate nel ricorso – che provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzat alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipote sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reat ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe esser modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv 281848 – 01).
Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Col come di essi sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, essendo state adeguatamente precisate, così come richiesto dalla sentenza rescindente, sia le ragioni della riconducibilità del denaro sequestrato ad altri soggetti e all’indagato, sia la sussistenza del pericolo che il bene, nelle more del giudizio, sia modifica disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
3.1 A tal fine, il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato, ha evidenziato correlato tra loro una serie di elementi fattuali significativi. In primo luogo, è stata corretta motivata la riconducibilità a NOME COGNOME, sorella dell’indagato, dell’ingente somma di denar pacificamente trovata nella disponibilità di quest’ultimo, sviluppando un puntuale costrutt argomentativo che, dunque, non è mancante né apparente. In proposito, l’ordinanza impugnata (pagg. 2-4) ha evidenziato la provenienza illecita della somma dall’attività usuraia e in general dall’attività associativa di stampo mafioso per la quale NOME COGNOMEunitamente al marito COGNOME NOME) è stata ritenuta responsabile (con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2024), venendo individuata quale depositaria di ingenti quantitativi di denaro, frutto de predetti delitti attuativi del programma criminoso, atteso il ruolo apicale della donna nel sodali mafioso facente capo al marito NOME COGNOME. L’ordinanza impugnata ha altresì valorizzato i seguenti dati (pagg. 3 e 4): la precedente occupazione dell’appartamento in questione anche da NOME COGNOME fino alla data del suo arresto; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME sulla custodia dei proventi dell’attività usuraia del sodalizio capeggiato da NOME COGNOME e dalla moglie NOME COGNOME; la non riconducibilità del denaro alla lecita attività lavorati NOME COGNOME; l’occupazione senza titolo legittimo da parte di salvatore NOME dell’immobile NOME (formalmente intestato ad NOME COGNOME) in cui il trolley veniva trovato, con conseguente elevata probabilità di allontanamento del NOME da detto luogo con connessa e agevole asportazione del denaro (attese le modalità di custodia); la finalità di agevolazione da parte d NOME COGNOME, confermata dalla predetta sentenza di condanna nei confronti della sorella NOME COGNOME per associazione di tipo mafioso e due episodi di usura con la quale è stata disposta la
confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen., anche per equivalente, dei beni di cui ai titoli caut in esecuzione.
Tutti argomenti, questi, che, in ossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, sono sufficienti a fondare la configurabilità di una attuale situazione di
periculum in mora tale da
rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione giudizio, con esplicitazione delle ragioni per cui è stato ritenuto che il confiscando bene –
somma di denaro – possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le doglianze del ricorrente non scalfiscono l’apparato argomentativo del provvedimento
impugnato e non danno corpo a vizi deducibili in questa sede Alla declaratoria d’inammissibilità
consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determ equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente