Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40417 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40417 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE.
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 14 Febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e AVV_NOTAIO che insistono nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca ex art. 322 ter cod. proc.pen., emesso dal GIP del Tribunale di Velletri il 29 agosto 2022 in relazione al delitto contestato al capo 4, ed ex art. 53 e 19 d.lgs.231/2001 in relazione all’illecito amministrativo di cui al capo 6, avente ad oggetto la somma complessiva di circa 10 milioni di euro, in relazione al delitto di truffa aggravata e all’illecito amministrativo cui all’articolo 24 decreto legislativo 231/2001.
Si contesta all’ente di avere tratto vantaggio dall’induzione in errore della Regione Lazio in ordine all’esistenza dell’accreditamento dell’ente stesso per i ricoveri nella branca di Urologia e di avere beneficiato del rimborso di prestazioni sanitarie non rientranti nella convenzione, per un totale complessivo di circa 27 milioni di euro.
La richiesta di sequestro della somma di circa dieci milioni di euro si basa su quanto emerso dalla consulenza tecnica in ordine alla differenza di valore rilevata tra i DRG richiesti al rimborso e quelli spettanti in relazione al concreto trattamento economico praticato nel periodo 2013-2018.
2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 324 cod. proc.pen. per avere il tribunale ritenuto che il pubblico ministero abbia proceduto a modificare l’imputazione di cui al capo 6 dell’incolpazione provvisoria, assumendo come nuovo profitto a carico dell’ente la somma di 27 milioni di euro, pari all’intero ammontare di tutte le prestazioni urologiche eseguite nel quinquennio 2013-2018, e non la somma di 10 milioni circa di euro espressamente indicata al capo 6; conseguente nullità dell’ordinanza che ha respinto l’istanza di riduzione del sequestro fondata sulla prescrizione dell’illecito amministrativo, ampliando l’entità del profitto cagionato dal reato, per difetto di iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.
L’Ini aveva avanzato richiesta di revoca del sequestro sulla base della prescrizione maturata per la maggior parte dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 e in ragione della prescrizione maturata in relazione ai fatti di truffa contestati al capo 4, che costituivano gli unici reati presupposto dell’illecito amministrativo, essendo già stati dichiarati prescritti dal GIP quelli di cui al capo 2.
La difesa evidenziava, infatti, che a fronte di reati consumati dal 2012 al 2018 l’unico atto interruttivo era costituito dalla richiesta di misura interdittiva inoltrata il 4 Apr 2020 e considerata la natura quinquennale della prescrizione dell’illecito amministrativo, chiedeva di accertare la data di effettiva emissione della richiesta di misura interdittiva da parte del pubblico ministero e di riformare l’ordinanza considerando il quantum sequestrabile alla società solo con riferimento alle truffe non prescritte; in subordine chiedeva dichiararsi l’intervenuta prescrizione degli illeciti amministrativi afferenti a tutte le condotte di truffa consumate fino al 4 Aprile 2015.
Il ricorrente lamenta che secondo il tribunale con la memoria depositata al riesame il P.M. avrebbe modificato l’imputazione di cui al capo 4 considerando quale profitto del reato a vantaggio dell’ente quello di oltre 27 milioni di euro che viene indicato come rimborso effettuato dalla Regione; rileva che di tale modifica non vi è traccia nel capo di imputazione e che il tribunale ha pertanto posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso da quello contestato, formulando un’autonoma ipotesi di contestazione e determinando la nullità della decisione per difetto di iniziativa del pubblico ministero.
2.2 Violazione degli articoli 157 cod. pen. e 324 cod. proc.pen. per avere ritenuto che la pretesa modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero con memoria del 3 Febbraio 2023 potesse operare con effetti ex tunc sul corso della prescrizione quinquennale dell’illecito amministrativo. L’unico atto interruttivo della originaria
imputazione è rappresentato dalla richiesta di misura interdittiva che reca la data del 4 aprile 2020. L’integrazione dell’imputazione ai fini del riesame non poteva produrre, nè produce alcun effetto sul decorso della prescrizione, poiché non rientra nell’elenco degli atti tassativi che producono tale effetto. Pertanto il tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare la prescrizione maturata nel quinquennio precedente con riferimento al profitto sequestrabile ai fini della confisca.
2.3 Violazione dell’art. 125 comma3 cod. proc.pen. per totale omessa motivazione in punto di quantificazione del nuovo profitto, in quanto il tribunale non spende una parola per motivare la sussistenza di una circostanza del tutto apodittica e cioè che in assenza dell’accreditamento del NUMERO_DOCUMENTO nessun intervento afferente l’area urologica sarebbe stato lecitamente eseguibile e quindi rimborsabile, trascurando di considerare che tutti gli interventi urologici di tipo medico non chirurgico sono eseguibili anche nell’ambito di medicina generale.
2.4 Violazione degli articoli 157 e 640 cod.pen. in punto di qualificazione delle truffe come reati ad effetto differito poiché il tribunale sostiene che l’imputazione va considerata come un unico reato ad effetto differito, in quanto imperniata su un unico atto decettivo costituito dall’avere ottenuto un accreditamento indebito per l’area urologica. Nel caso in esame l’asserita condotta decettiva non è riconducibile ad un unico e originario comportamento fraudolento ma alle singole richieste di rimborso relative a prestazioni che l’ente sapeva non eseguibili e rimborsabili riportando in ciascuna di esse il codice 43 e il codice 56 e 79 per ottenere l’atto dispositivo della Regione.
2.5 Con memoria trasmessa a questa Corte la difesa ha articolato motivi aggiunti a sostegno delle censure già formulate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Occorre premettere che nel provvedimento impugnato il tribunale ha preliminarmente osservato che il sequestro è stato disposto in relazione a due diversi e concorrenti titoli: ai sensi dell’art. 321 cod. proc.pen. in quanto funzionale alla confisca penale ex art. 322 bis cod. proc.pen. in relazione al reato di truffa di cui al capo 4 dell’epigrafe, rispetto al quale la RAGIONE_SOCIALE riveste la qualità di terzo proprietario dei beni sequestrati, e ai sensi dell’art. 53 decreto legislativo in relazione al capo 6 per il quale la società ricorrente è indagata in ordine all’illecito amministrativo.
Il tribunale ha ritenuto che la società ricorrente nella qualità di terzo interessato non possa contestare il fumus della truffa e neppure il fumus della prescrizione dei reati, la
quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo e, a sostegno di tale assunto ha richiamato una pronunzia della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, la n. 34634 del 23 giugno 2022.
Dopo avere premesso di ritenere dubbia l’ammissibilità del ricorso in relazione al solo sequestro disposto ex art. 53 decreto legislativo 231/2001, posto che la legittimazione ad impugnare deve essere sempre sostenuta da un interesse concreto ed attualementre nel caso in specie l’INI comunque non potrebbe ottenere la restituzione delle somme in quanto oggetto di sequestro penale – ha osservato che dagli atti risulta che la richiesta cautelare del PM è stata trasmessa alla data indicata nell’atto, e quindi il 15 Aprile 2020; che il profitto della truffa è stato da ultimo individuato in oltre 27 milioni d euro, in quanto coincide con gli importi rimborsati alla struttura; che anche tenendo conto delle sole somme erogate all’RAGIONE_SOCIALE negli anni 2016 e 2017, per i quali non sussiste un problema di prescrizione, l’importo del profitto supera l’entità del disposto sequestro e ha pertanto ritenuto non necessario affrontare la problematica se nel caso in esame la truffa si configuri come reato a consumazione differita, considerato che in ogni caso il sequestro disposto è inferiore all’importo che la Regione ha indebitamente erogato all’RAGIONE_SOCIALE a titolo di rimborso per le prestazioni sanitarie eseguite, in ragione delle scorrette comunicazioni effettuate all’ente territoriale anche solo per le annualità sulle quali non incide l’eventuale prescrizione dell’illecito amministrativo.
La motivazione è incensurabile.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di spiegare che il tribunale in sede di riesame ha il potere di confermare il provvedimento assunto per ragioni diverse da quelle adottate dal GIP, purchè la misura cautelare rimanga quella chiesta dal P.M., e che non è necessaria una modifica dell’incolpazione provvisoria da parte del Pubblico ministero.
Ed infatti anche in epoca risalente è stato affermato che in sede di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (anche attribuendogli, se del caso, diverso “nomen iuris”), esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall’organo procedente, del quale ha -in sostanza- lo stesso potere di cognizione. (Sez. 2, Sentenza n. 7399 del 19/12/1997 Cc. (dep. 18/02/1999 ) Rv. 212769 – 01)
E più recentemente è stato ribadito che il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato, da parte del giudice del riesame cautelare reale, trova un limite solo nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della
contestazione. (Sez. 2 – , Sentenza n. 10255 del 26/02/2019 Cc. (dep. 08/03/2019 )
Rv. 275776 – 02)
Il tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi e ha esercitato il proprio potere di valorizzare elementi di fatto già esplicitati nell’incolpazione provvisoria e precisati dal pubblico ministero nella memoria depositata in udienza, per confermare l’entità del sequestro disposto a dispetto di eventuali, ancora indimostrate ipotesi di prescrizione.
La seconda censura è inconducente e manifestamente infondata poiché il tribunale non ha ritenuto, come sostiene il ricorrente, che la modifica dell’incolpazione incida sui termini di prescrizione dell’illecito amministrativo, ma ha osservato che, anche escludendo il profitto relativo alle annualità in relazione alle quali l’illecito amministrativ potrebbe essere dichiarato prescritto, l’entità del sequestro non raggiunge la soglia del profitto incamerato dall’ente in ragione delle condotte illecite prospettate dal ubblico ministero.
Il terzo motivo non è consentito poiché l’Ini è terzo interessato rispetto al sequestro e il Tribunale ha comunque offerto adeguata motivazione in ordine al fumus della truffa contestata, che risulta supportata da concordanti indizi, considerato peraltro anche la fase processuale in cui interviene il sequestro. E’ noto, infatti, che con il ricorso avverso misure cautelari reali non sono consentite censure in ordine a vizi della motivazione del provvedimento. Nel caso in esame, certamente non ricorre un’ipotesi di omessa motivazione in ordine alla prospettazione accusatoria, che potrà essere più adeguatamente valutata all’esito delle acquisizioni dibattimentali.
La quarta censura è inconducente. Il tribunale del riesame, in effetti, ha osservato che secondo il pubblico ministero nel caso in esame la truffa è a consumazione prolungata, ma a pagina 26 ha ritenuto superfluo affrontare la questione in ordine alla natura unica o plurima delle attività in cui si articola la condotta fraudolenta contestata in quanto, a prescindere dall’eventuale intervenuta prescrizione degli illeciti amministrativi, che verrà anche essa verificata compiutamente all’esito del dibattimento, l’importo del profitto ottenuto dall’ente è superiore a quello del sequestro, disposto in via prudenziale sulla base della consulenza tecnica disposta. Non è questa la sede per affrontare una questione che non incide direttamente sulla legittimità del sequestro, anche se recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che in tema di frode in danno di enti previdenziali per ricezione indebita di emolumenti periodici, è configurabile il reato di truffa c.d. “a consumazione prolungata” quando le erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il
compimento di ulteriori attività fraudolente; ne consegue che, ai fini della prescrizione, nella prima ipotesi, il relativo termine decorre dalla percezione dell’ultima rata di finanziamento, mentre, nella seconda, dalla consumazione dei singoli fatti illeciti. (Sez. 2 – , Sentenza n. 2576 del 17/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022 ) Rv. 282436 – 01
5.Anche i motivi nuovi con cui vengono reiterati i medesimi profili già esposti con il ricorso, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui esposte.
6. Si impone pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 4 luglio 2023