Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30226 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30226 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata in Kosovo il 25/07/1981 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Bolzano del 17/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il Tribunale della Libertà di Bolzano ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, del 15 novembre 2024, di revoca parziale del sequestro preventivo dal medesimo giudice precedentemente disposto sulla scorta del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione all’udienza del 26 settembre 2024, con l’informazione provvisoria n. 12/2024 (da euro 935.412,28 a euro 502.504, importo pari all’ammontare dei bonifici bancari eseguiti da COGNOME NOME su conti correnti nella disponibilità della Herceg).
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge -artt. 11 e 12-bis d.lgs. 74/2000- in relazione ai criteri di individuazione del profitto del reato di c all’art. 11 d.lgs. 74/2000 in rapporto alla pendenza di diverso ed ulteriore sequestro preventivo per il reato presupposto di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000.
2.1. Ripercorre la difesa le evidenze procedimentali come di seguito:
-il 7 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano disponeva a carico di COGNOME NOME, amministratore di fatto e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME COGNOME legale rappresentante della stessa società, nonché NOME COGNOME Xhemile, formalmente estranea alla società, il sequestro, per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 11 d. 74/2000, per un ammontare di euro 935.412,28, a fronte di un’omissione tributaria della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pari a euro 639.938,80;
-il profitto veniva quantificato al netto delle somme già sequestrate ai medesimi indagati in distinti procedimenti penale, n. 7656/19 RGNR, e n. 2379/21 RGNR, per violazioni dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 in relazione ad omissioni tributarie dell medesima società dal 2016 al 2018;
-il sequestro preventivo nel presente procedimento veniva eseguito nei confronti dell’odierna ricorrente quale concorrente esterno nel reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000, per importi certamente non inferiori a euro 426.505,74;
-con l’istanza di revoca proposta al Giudice per le indagini preliminari Herceg chiedeva la riduzione del sequestro nei limiti del concreto arricchimento dell’indagata (euro 502.504,80), o comunque dell’entità dell’imposta evasa (euro 639.938,80), comunque tenendo conto di quanto già oggetto di sequestro nei procedimenti penali n. 7656/19 RGNR, e n. 2379/21 RGNR;
-l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 novembre 2024, che pure riduceva la somma entro il profitto concretamente conseguito dall’ indagata (euro 502.504,80), GLYPH rimaneva GLYPH priva di effetti GLYPH per la stessa GLYPH in quanto, contraddittoriamente, dalla somma non veniva detratto quanto oggetto di sequestro nei procedimenti penali n. 7656/19 RGNR, e n. 2379/21 RGNR, diversamente da quanto ritenuto nel procedimento genetico;
-di tanto si doleva COGNOME con l’atto di appello ex art. 322-bis cod.proc.pen.;
-il Tribunale di Bolzano, con l’ordinanza qui impugnata, ometteva ogni valutazione sul punto.
2.2. Assume la ricorrente, dunque, che la sottrazione fraudolenta contestata nel presente procedimento abbia come ‘presupposto’ proprio l’omessa dichiarazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE ai Gufler riferibile, negli anni di imposta dal 2 al 2021, inclusi i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 contestati nel procedimento n. 7656/19 RGNR.
E che, dunque, il debito di imposta contestato in tale ultimo procedimento è parte di quello contestato nel presente.
2.3. Individuato ed applicato il criterio di determinazione del profitto del reato cui all’art. 11 d.l.s 74/2000 (Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019 Cc. GLYPH (dep. 18/07/2019 ) Rv. 277251 – 01, secondo cui «Il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto»), il giudice del decreto genetico sarebbe pervenuto, nella specie, ad un risultato di chiara sproporzione, perché, a fronte di un debito tributario di euro 639.938,80, sarebbero stati sequestrati euro 935.412,28 (pur successivamente ridotti, per la sola ricorrente, in forza, però, del principio affermato da Sezioni Unite del 26 settembre 2024, a euro 502.504,80). Assume la difesa che ove si consideri che il principio della commisurazione del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000 all’ammontare dei beni sottratt piuttosto che all’ammontare del debito tributario è ispirato al principio del favor ( -1 rei, e che, nel caso di specie, il debito fiscale è, invece, inferiore alla somme che si ritengono fraudolentemente sottratte, ne conseguirebbe la violazione -da parte dei giudici di merito- del principio di proporzionalità desumibile dagli artt. 3, 25 27 Cost., nonché dagli artt. 17 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’aporia di sistema sarebbe stata denunciata e, in qualche misura corretta da una recente pronuncia di questa sezione della Corte (Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024 Cc. (dep. 17/07/2024 ) Rv. 286833 – 01), con l’inaugurazione di una “INDIRIZZO” alla luce della ricostruzione dell’impianto normativo secondo cui «l’effettiva entità del profitto confiscabile con riferimento all’attività dist
dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell’Erario, deve essere calcolato con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili».
2.4. Il tema della possibile sproporzione tra esigenze di tutela della garanzia per l’adempimento del debito e l’effettivo ammontare dello stesso, così introdotto, e in concreto superato nel procedimento che ne occupa, in concreto, dall’avvenuta riduzione dell’ammontare della somma posta sotto sequestro (pur se in virtù del pronunciamento delle Sezioni Unite del 26 settembre 2024 sostenuto da differenti note ragioni di diritto), offrirebbe, comunque una ragione, logica, ulteriore, a sostegno della denunciata macroscopica sproporzione derivante dall’avvenuta duplicazione del sequestro dei beni fraudolentemente sottratti all’erario ex art. 11 d.lgs 74/2000 -pur ridotta pro quotae del sequestro a carico dei medesimi soggetti, in separato procedimento, di parte del debito tributario inadempiuto ex art. 5 d.lgs 74/2000 (argomenta la difesa che ove parametro della determinazione del profitto ex art. 11 fosse l’entità del debito tributario -quanto meno nel caso di imposta evasa inferiore al valore dei beni fraudolentemente sottratti- la perfetta identità dell’importo sequestrabile in virtù dei due differenti titoli risultereb plasticamente evidente; ove parametro al medesimo fine utilizzabile fosse il valore dei beni fraudolentemente sottratti all’erario -quanto meno nel caso di valore superiore a quello dei beni sottratti- il cumulo del valore di quanto sottratto con quello dell’imposta evasa determinerebbe una evidente ed irragionevole duplicazione); con la conseguenza logica, ove -come nel caso di specie- sia già intervenuto il sequestro ex art. 5 d.lgs. 74/2000 di parte dell’imposta inadempiuta, della doverosa detrazione di tale importo dall’ammontare del profitto ex art. 11 d.lgs. 74/2000, successivamente sequestrato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. Impostazione il cui precipitato concreto, nella specie, sarebbe la doverosa sottrazione dall’importo del profitto posto sotto sequestro ex art. 11 d.lgs. 74/2000 nel presente procedimento, della somma -euro 256.925,00- pari all’ammontare della imposta evasa dalla Iris s.r.l. ed oggetto di sequestro, ex art. 5 d.lgs 74/2000, nel procedimento n. 7656719 RGNR (come peraltro già aveva operato il Giudice col decreto genetico). Importo, pari a euro 256.925,00, secondo prospettazione difensiva risultante dalla somma di euro 189.624,89, sequestrati a Herceg quale terza estranea del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000, e euro 63.217,27, sequestrati alla società RAGIONE_SOCIALE di cui RAGIONE_SOCIALE risulta socio unico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come già risultante da quanto sopra riportato, con l’atto di appello il rico aveva posto ai Tribunale la questione secondo cui dall’importo individuato co profitto del reato di cui all’art. 11 d.igs. 74/2000, e individuato nel valore posti a garanzia del debito erariale e contestati come sottratti, avrebbe operarsi la sottrazione dell’importo oggetto dell’evasione conseguente alle om dichiarazioni sui redditi e sul valore aggiunto, per . gli anni dal 2016 al 2018, essendo stata la condotta di sottrazione finalizzata, anche nella contest formulata, a rendere inefficaci le procedure di riscossione.
Su tale questione, che presuppone, evidentemente, la- distinzione o meno d profitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 da quello del “sottostante” art 74/2000, nonché la cumulabilità o meno dei rispettivi importi, è tuttavia man la risposta del Tribunale; io stesso, infatti, con argomentazione eccentric limitato a rigettare l’appello (con cui, in virtù della questione posta appunto, come detto sopra, proceduto a richiedere lo “scomputo”, dall’impor profitto sequestrato con riferimento al reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74 quello complessivamente oggetto dell’importo-profitto del reato di cui all’ d.lgs. 74/2000) ritenendo applicabile anche al reato di sottrazione fraudole il principio, affermato in relazione ai reati tributari in generale, secondo cu è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione nel caso il debito tributario sia stato adempiuto (posto che ciò . si risolverebbe, evidentemente, in un ingiustificato arricchimento; così Sez. 6, n. 12084 06/01/2023, COGNOME, Rv 284568-01).
Con ciò, tuttavia, premesso che neppure il ricorrente ha dedotto es intervenuto l’adempimento tributario, non risulta chiarito il nesso logico postulato con la questione, posta, logicamente pregiudiziale, che richiede, i di affrontare, sulla base dei principi enunciati da tempo da questa Corte altre Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza e alrtri, Rv 262754-01), l identità o meno del profitto dei reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 co del reato “presupposto” (nella specie, peraltro, afferenti ad anni di i diversi), nonché poi, in particolare, la “prevalenza” dell’uno o dell’altro i beni sottratti il cui valore sia inferiore oppure superiore a quello de tributario.
L’ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale Bolzano.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzan competente ai sensi dell’art. 324, co 5, c.p.p..
Così deciso in Roma , 6 maggio 2025
Il Pres ente