Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1166 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1166 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., avente ad oggetto la somma di 7.510 euro.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus delicti, non trattandosi di un unico fatto corruttivo ma di una pluralità di fatti ascritti a una pluralità di soggetti, senza individuare gli estremi essenziali di tempo di luogo e fatto, così da rendere impossibile la verifica del nesso di pertinenzialità tra bene da apprendere e ciascun fatto contestato.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione assenza del vincolo di pertinenza con il reato per cui si procede. La ordinanza ha escluso espressamente che il denaro fosse prodotto, prezzo o profitto del reato, ritenendo erroneamente sufficiente per confermare il vincolo, la sussistenza del periculum in mora rispetto all’ipotizzato impiego di quel denaro per una nuova attività criminosa o per “perfezionare” uno degli imprecisati accordi corruttivi genericamente indicati nell’imputazione provvisoria.
2.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 321 cod. proc. perì. in ordine al ritenuto periculum in mora, omettendo di motivare a riguardo, incentrandosi erroneamente sulla pericolosità del ricorrente piuttosto che su quella della res oggetto di sequestro, non potendosi questa evincersi nella detenzione della somma in una busta nella cassaforte posta nell’abitazione dell’indagato.
In assenza di istanza di trattazione orale, si è proceduto secondo rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
Va premesso che costituisce jus receptum il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto)(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME,) Rv. 239692 01). Il principio è stato successivamente specificato affermando che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189).
3. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti il fumus delicti e il periculum in mora posti a base del decreto di sequestro preventivo, disposto a seguito di istanza di conversione del precedente sequestro probatorio della somma. Ha negato fondamento alla censura difensiva che faceva leva sulla genericità della imputazione, considerando sia la necessaria fluidità della stessa nel corso delle indagini preliminari, sia le emergenze investigative che davano conto delle innumerevoli e svariate ipotesi corruttive che avevano quale protagonista il ricorrente, al centro di un complesso sistema corruttivo dal settembre 2024 all’attualità, con una ampia platea di medici e basato su scambi reciprocamente utilitaristici e implicanti il compimento di atti contrari di doveri di uffici da par medici compiacenti e riguardanti l’utilizzo di protesi per l’udito. Ha osservato che l’analitica disamina svolta dal primo giudice, al di là della specifica identificazion delle singole ipotesi, per la fase procedimentale in considerazione, ha dato pienamente conto della esistenza del sistema corruttivo e della sua organizzazione. Pur escludendo la individuazione di un nesso di pertinenzialità della somma con il reato contestato, il Tribunale ha affermato che la somma in questione certamente agevolerebbe la commissione di ulteriori reati, perché servirebbe per stipulare ulteriori patti corruttivi o remunererebbe altri già conclusi. A tal riguardo, considera le sue modalità di conservazione e custodia, in quanto custodite in una busta contrassegnata con la lettera A, essendo state rinvenute insieme ad altra somma – in una busta contrassegnata con la lettera V – ricondotta alla remunerazione di un individuato medico (dott. COGNOME). Quanto alla
valenza del primo contrassegno, si prospetta la destinazione ad altro medico, il cui cognome inizia con la lettera A, come COGNOME NOME, soggetto già ampiamente remunerato in precedenza dal COGNOME. E’, quindi, considerato il ruolo centrale del ricorrente nell’organizzazione dei rapporti corruttivi con i medici, ai quali portava anche le somme, fissando gli incontri, e occupandosi della costante disponibilità di denaro liquido per le illecite remunerazioni, così designandosi il peri culum in mora correlato alla libera disponibilità delle somme così trovate in suo possesso.
4. Il primo motivo è infondato.
Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accus (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927); e la valutazione da parte del giudice del fumus commissi delicti è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283) in quanto «La “sufficienza” del requisito del mero fumus commissi delicti si raccorda, concettualmente, al fatto che l’adozione della misura può presentarsi – e di regola, anzi, si presenta – allo stesso esordio della indagine, allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti: e quindi, la base fattuale su cui la misura stessa deve sostenersi, ben può essere rappresentata dalla configurabilità di un reato di cui ancora possono risultare nebulose tutte le interferenze in ordine alle varie responsabilità soggettive. Da qui, dunque, la certa non riferibilità al tema delle cautele reali del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, che, invece, caratterizza le misure cautelari personale”. Peraltro, “la “base” probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è “flessibile” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti: se a legittimare la misura è “sufficiente” il fumus, ciò non toglie che la relativa sussistenza può formare oggetto di scrutini “contenutisticamente” differenziati a seconda del materiale che il pubblico ministero ritiene di devolvere al giudice chiamato ad adottare la misura e, poi, a scrutinare la legittimità del provvedimento in sede di impugnazione” (Sez. 2^, sentenza n. 47421 del 16 dicembre 2011). Nel caso in cui gli elementi prodotti dal pubblico ministero documentino la “sussistenza” del reato in termini congrui, potrà dirsi raggiunto il (necessario e sufficiente) fumus e, quindi, integrato il presupposto “minimo” per l’adozione della misura cautelare reale». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la fondatezza della deduzione difensiva in ordine alla mancata individuazione del perimetro fattuale della accusa in ragione dello sviluppo procedimentale delle indagini, comunque, fondando la
propria valutazione sul complessivo esito delle indagini svolte, idoneo a delineare il complesso e articolato quadro corruttivo di cui il ricorrente risulta protagonista.
Il secondo e terzo motivo, che in quanto direttamente correlati possono essere congiuntamente esaminati, sono complessivamente infondati.
Invero, in tema di sequestro preventivo, il periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità – desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto – che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246881); inoltre, ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose “pertinenti al reato” finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di u collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la “pertinenza” richiesta dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche per questo aspetto la ordinanza ha dato conto della finalità cautelare impeditiva della somma sequestrata all’accusa corruttiva ipotizzata, nell’ambito della sua attuale articolazione, e, quindi, del periculum in mora correlato alla libera disponibilità della stessa somma (v. pg. 5 della ordinanza), non essendo ammissibile la deduzione difensiva secondo una prospettiva di vizio della motivazione, per di più, in chiave fattuale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/12/2025.