Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13620 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13620 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino il 30/07/2024 nel procedimento nei riguardi di NOME COGNOME nato a Sturno il 25/07/1964, e NOMECOGNOME nato a Avellino il 13/08/1974;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME e sostituto dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiar inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizz alla confisca, avente ad oggetto somme di denaro, disposto nei riguardi di NOME Marcello e NOME per più fatti corruzione nell’ambito di alcune procedure di appalto.
Ritenuto sussistente il “fumus commissi delicti” dei reati per cui si procede, Tribunale ha tuttavia ritenuto il decreto di sequestro illegittimo sia quanto al requi
del “periculunn in mora”, sia, quanto a NOME – soggetto corruttore – per essere stato disposto nei suoi riguardi il sequestro del prezzo del reato e non del profitto.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
Si assume, quanto al tema del “periculum”, che il legislatore, con l’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., avrebbe già operato un bilanciamento di contrapposti interessi prevedendo, con riguardo ai reati contro la Pubblica amministrazione, l’obbligatoria anticipazione del sequestro; ciò spiegherebbe, si aggiunge, la locuzione “il giudice dispone” che, diversamente, sarebbe inutile.
Quanto al tema del sequestro del prezzo del reato nei riguardi del corruttore, si sostiene che, ai sensi del comma 2 dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca del profitt obbligatoria salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato ovvero “quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un v corrispondente a quello di detto profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale”.
Dunque, assume il Procuratore ricorrente, la norma dovrebbe interpretarsi nel senso della obbligatorietà della confisca, anche a carico del corruttore, di beni di val quantomeno corrispondente al denaro o alle altre utilità promesse, vale a dire al prezzo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la coincisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo del confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotes sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Si tratta di un principio che trova applicazione anche per il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato al confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pu amministrazione, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di dett motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto,
detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria ch a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare l natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro.
Al riguardo, invero, le Sezioni unite hanno testualmente affermato che «Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l’indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, i giudice sarebbe tenuto a motivare): e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell’altro l predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili» (§ 6.3.1. del Considerato in diritto).
Ancora, la motivazione relativa sul periculum in mora è ritenuta dalle Sezioni unite necessaria per rispettare il principio di proporzionalità «costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto d proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, CEDU … ed espressamente richiamato ne Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale». Il cui art. 1, par. 3, prevede espressamente «che “nell’emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità”. Il medes parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 7 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa a congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea» (§ 6.2.2.).
Anche in riferimento al necessario rispetto del principio di proporzionalità non comprende perché detto presupposto – che trova il suo fondamento nella giurisprudenza della Corte EDU – non debba valere per la tipologia di sequestri in questione.
D’altro canto, è stato evidenziato in dottrina che la pronuncia dell’organ nomofilattico non ha ritenuto che si possa prescindere dall’obbligo di motivazione sul periculum in mora in relazione al sequestro preventivo “impeditivo”, in ordine al quale il comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen. utilizza il verbo “dispone”, per cui risultere contraddittoria un’interpretazione complessiva della sentenza “RAGIONE_SOCIALE” dalla quale si voglia ricavare il principio secondo cui, a fronte di una medesima forma verbale connotata dal modo indicativo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non
richiederebbe motivazione sul periculurn, motivazione invece necessaria per il sequestro “impeditivo”.
Tali condivisibili argomentazioni evidenziano che il dato letterale dei commi 2 e 2-bis peraltro non concludente, risulta recessivo rispetto alle esigenze sistematiche e di rispetto dei sopra indicati principi costituzionali e convenzionali (così testualmente, tutte, in modo condivisibile, Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284757)
E’ infondata anche la parte del motivo di ricorso relativo alla confisca del prez del reato al corruttore.
Per confiscare in via diretta o per equivalente è necessario che il prezzo o il profi del reato esistano e siano stati conseguiti; dunque, per sequestrare o per confiscare al corruttore il prezzo del reato è necessario che vi sia la prova, nella specie inesisten che, in tutto o in parte, il prezzo già corrisposto al corrotto sia successivame “rientrato” nella sua sfera patrimoniale.
Il sequestro finalizzato alla confisca – così come la corrispondente misura ablativa presuppongono un accrescimento della sfera patrimoniale del soggetto che la subisce.
Se il prezzo del reato è stato corrisposto non si può confiscare al soggetto corruttor perché la “res” non è più presente nella sua sfera giuridico patrimoniale.
Il tema, diversamente dagli assunti del Procuratore, non attiene alla quantificazione del profitto – e, quindi, alla clausola sussidiaria, richiamata dallo stesso ricorren cui all’art. 322 ter, comma secondo, cod. pen.
La norma richiamata presuppone solo che il profitto sia stato conseguito dal reo- cioè nel caso di corruzione, dal corruttore- e che, in assenza della possibilità di quantifica esso venga determinato in modo indiretto, cioè facendo riferimento all’ammontare del prezzo (Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, COGNOME, in motivazione).
Ciò, tuttavia, attiene alla confisca del profitto, non del prezzo.
Ne consegue il rigetto del ricorso
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.