Sequestro Preventivo di Immobile: la Cassazione chiarisce i presupposti
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11788/2024) offre importanti chiarimenti sui requisiti per l’applicazione del sequestro preventivo, in particolare quando riguarda un bene immobile. La decisione analizza i concetti di fumus boni iuris e periculum in mora, specificando i limiti del ricorso in Cassazione e la validità della motivazione che definisce il danno ‘in re ipsa’.
I Fatti del Caso: Occupazione Illegittima e Provvedimento Cautelare
Il caso ha origine dal sequestro preventivo di un immobile, già di proprietà di una persona deceduta, che era occupato dal ricorrente. Il Tribunale del riesame di Chieti aveva confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, rigettando l’istanza presentata dall’occupante.
Contro questa decisione, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
I Motivi del Ricorso: Fumus e Periculum contestati
La difesa ha basato il ricorso su due argomenti principali:
1. Insussistenza del fumus boni iuris: Secondo il ricorrente, gli elementi a sostegno dell’accusa non erano conclusivi. In particolare, una perizia sulla firma apposta dal defunto su un presunto contratto di locazione era smentita da un’altra consulenza di parte. Inoltre, l’analisi del traffico telefonico non forniva una prova definitiva sulla sua presenza nel luogo di sottoscrizione del contratto.
2. Insussistenza del periculum in mora: La difesa contestava la motivazione del Tribunale, giudicata tautologica. L’affermazione secondo cui ‘il danno è in re ipsa’ (cioè implicito nella cosa stessa) non indicava, a suo dire, un danno specifico che la permanenza dell’indagato nell’immobile avrebbe potuto causare.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul sequestro preventivo
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato sotto ogni profilo e fornendo una disamina dettagliata dei principi che regolano il sequestro preventivo.
Limiti del Ricorso in Cassazione
In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), non per vizi di motivazione. Un difetto di motivazione può integrare una violazione di legge solo quando è talmente grave da risultare assente, palesemente illogico o contraddittorio, rendendo incomprensibile il ragionamento del giudice. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata ampia e sufficiente.
La Sussistenza del Fumus Boni Iuris
La Corte ha ritenuto l’accertamento del fumus boni iuris ineccepibilmente fondato. Gli elementi, tra cui le conclusioni di una consulenza e le analisi del traffico telefonico che escludevano la presenza dell’indagato al momento della firma del contratto, costituivano una base solida per ritenere probabile la sussistenza del reato. L’argomentazione del ricorrente è stata definita ‘generica’ perché non affrontava il punto cruciale: come avrebbe potuto firmare il contratto se non si trovava nel luogo in cui questo è stato concluso?
La validità del Periculum in Mora ‘In Re Ipsa’
La parte più interessante della sentenza riguarda la valutazione del periculum in mora. La Corte ha spiegato che la formula ‘in re ipsa’, utilizzata dal Tribunale, non era affatto vuota o tautologica. Il pericolo concreto derivava dal perdurante possesso del bene da parte dell’indagato. Tale situazione aggravava le conseguenze del reato, ostacolando le attività della curatela dell’eredità giacente e il completamento della successione.
In sostanza, l’occupazione abusiva impedisce ai legittimi aventi diritto (eredi o curatore) di disporre del bene, ad esempio mettendolo a reddito o utilizzandolo direttamente, causando così un pregiudizio economico diretto e immediato. L’espressione ‘danno in re ipsa’ esprime proprio questa evidenza: l’occupazione illegittima arreca inevitabilmente un danno a chi ha legittime aspettative di fruizione del bene.
Le conclusioni: la legittimità del provvedimento
La Corte di Cassazione ha concluso rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza rafforza il principio secondo cui la sottrazione della disponibilità di un immobile ai legittimi proprietari o eredi costituisce una ragione sufficiente a soddisfare il requisito del periculum in mora per il sequestro preventivo. Il danno non è ipotetico, ma concreto e attuale, e risiede proprio nell’impedimento al godimento del diritto di proprietà.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un sequestro preventivo per vizi di motivazione?
No, di regola il ricorso in Cassazione avverso le ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Un vizio di motivazione è censurabile solo se l’apparato argomentativo del giudice manca del tutto o è talmente privo di coerenza e logica da equivalere a una violazione di legge.
Cosa si intende quando il pericolo che giustifica il sequestro è ‘in re ipsa’?
Significa che il pericolo di danno è una conseguenza diretta, implicita e ovvia del fatto stesso. Nel caso di occupazione abusiva di un immobile, il danno per i proprietari (come l’impossibilità di affittare o usare il bene) è una conseguenza inevitabile dell’occupazione stessa, senza bisogno di dimostrare un ulteriore e specifico pregiudizio.
Quali elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare il ‘fumus boni iuris’ nel caso di specie?
La Corte ha considerato sufficienti, tra gli altri, le conclusioni di una consulenza tecnica sulla firma apposta su un contratto e le risultanze delle analisi del traffico telefonico dell’indagato, le quali escludevano la sua presenza nel luogo e nel momento in cui il contratto sarebbe stato sottoscritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co.8 d. leg. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Chieti, sezione del riesame, ha l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il G le indagini preliminari di Chieti aveva disposto il sequestro di un immobile già di defunto NOME COGNOME ed occupato dal ricorrente.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato motivo in cui si deduce l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione d preventivo. Da un lato, si denuncia l’insussistenza del fumus boni iuris poiché gli elementi indicati dal Tribunale a tal fine non sono conclusivi (la perizia del p.m. sulla firma appost sul titolo apparentemente legittimante l’occupazione dell’immobile da parte del r smentita da altro elaborato di segno opposto; l’analisi delle celle telefonich localizzazione non fornisce una risposta definitiva sulla collocazione del ricorrente della sottoscrizione del contratto); dall’altro si contesta il periculum in mora giacché al di là di formule tautologiche (‘il danno è in re ipsa’) non viene indicato un danno specifico che l permanenza del ricorrente nell’immobile potrebbe causare.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso vengono evidenziati diversi profili di doglianza ne dell’ordinanza del Tribunale di Chieti che, rigettando l’istanza di riesame formulata d ha confermato il decreto di sequestro dell’immobile dalla stessa occupato.
Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all’apparato motivazionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione de preventivo”, si legge nella rubrica del motivo), per una delle infrazioni elencate ne e) c.p.p. essendo dirimente sul punto l’argomento per cui avverso le ordinanze materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazio (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazi gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazio ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.
Nemmeno si può prospettare la violazione di legge sotto l’aspetto della manca fumus boni iuris ovvero del periculum in mora, data la piena adeguatezza e correttezza motivazionale in relazione ad entrambi i menzionati profili.
La Corte ritiene che l’accertamento del fumus boni iuris sia ineccepibilmente fondato, tra l’altro, sulle conclusioni del consulente di parte e delle risultanze delle anal telefonico generato dal terminale dell’imputato (che ne esclude la presenza nel l momento in cui il contratto contestato risulterebbe essere stato sottoscritto). Con a quest’ultimo aspetto, in particolare, va evidenziato che il ricorso non fornisce al -ed è pertanto generico-, rifugiandosi in una formula evasiva che non affronta il tema come potesse l’imputato aver apposto la firma, se non era nel posto in cui venne co contratto.
Anche in relazione al periculum in mora, limitandosi a criticare la formula utilizzata Tribunale del riesame (secondo la quale il periculum, nella data condizione, sarebbe in re ipsa), il ricorrente trascura di considerare che già il giudice per le indagini preliminare la corretta giustificazione sul punto. Dopo aver chiarito la natura ‘impeditiva’ preventivo (diretto ad impedire il protrarsi dell’attività delittuosa, piuttosto che primo giudice ha indicato il periculum nel perdurante possesso del bene da parte dell’indaga causa dell’aggravamento delle conseguenze del reato per l’ostacolo alle attività de ed al completamento della successione ereditaria. In sostanza, anche a prescind sottrazione di mobili, pure oggetto della denuncia all’origine del procedimento pena
di NOME COGNOME, la sottrazione della disponibilità del cespite immobiliare a coloro ai spetta, per la gestione dell’eredità giacente o quali eredi del defunto NOME COGNOME costituisce ragione sufficiente a soddisfare il requisito cautelare richiesto dalla giurispru di legittimità. L’occupazione dell’immobile infatti ostacola la procedura precludendo la ‘me a reddito’ del bene da parte della curatela o degli eredi o, in alternativa, l’utilizzazion dello stesso, con corrispondente pregiudizio economico. Lungi dall’essere una formula vuota poiché eccessivamente sintetica o oscura, l’espressione utilizzata dal tribunale del riesam esprime l’evidenza del danno che una occupazione abusiva inevitabilmente arreca a chi abbia legittime aspettative alla fruizione di un bene.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso nonché la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Cons gliere relatore i GLYPH Il President