Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co.8 d. leg. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Chieti, sezione del riesame, ha l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il G le indagini preliminari di Chieti aveva disposto il sequestro di un immobile già di defunto NOME COGNOME ed occupato dal ricorrente.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato motivo in cui si deduce l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione d preventivo. Da un lato, si denuncia l’insussistenza del fumus boni iuris poiché gli elementi indicati dal Tribunale a tal fine non sono conclusivi (la perizia del p.m. sulla firma appost sul titolo apparentemente legittimante l’occupazione dell’immobile da parte del r smentita da altro elaborato di segno opposto; l’analisi delle celle telefonich localizzazione non fornisce una risposta definitiva sulla collocazione del ricorrente della sottoscrizione del contratto); dall’altro si contesta il periculum in mora giacché al di là di formule tautologiche (‘il danno è in re ipsa’) non viene indicato un danno specifico che l permanenza del ricorrente nell’immobile potrebbe causare.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso vengono evidenziati diversi profili di doglianza ne dell’ordinanza del Tribunale di Chieti che, rigettando l’istanza di riesame formulata d ha confermato il decreto di sequestro dell’immobile dalla stessa occupato.
Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all’apparato motivazionale motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione de preventivo”, si legge nella rubrica del motivo), per una delle infrazioni elencate ne e) c.p.p. essendo dirimente sul punto l’argomento per cui avverso le ordinanze materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazio (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazi gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazio ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.
Nemmeno si può prospettare la violazione di legge sotto l’aspetto della manca fumus boni iuris ovvero del periculum in mora, data la piena adeguatezza e correttezza motivazionale in relazione ad entrambi i menzionati profili.
La Corte ritiene che l’accertamento del fumus boni iuris sia ineccepibilmente fondato, tra l’altro, sulle conclusioni del consulente di parte e delle risultanze delle anal telefonico generato dal terminale dell’imputato (che ne esclude la presenza nel l momento in cui il contratto contestato risulterebbe essere stato sottoscritto). Con a quest’ultimo aspetto, in particolare, va evidenziato che il ricorso non fornisce al -ed è pertanto generico-, rifugiandosi in una formula evasiva che non affronta il tema come potesse l’imputato aver apposto la firma, se non era nel posto in cui venne co contratto.
Anche in relazione al periculum in mora, limitandosi a criticare la formula utilizzata Tribunale del riesame (secondo la quale il periculum, nella data condizione, sarebbe in re ipsa), il ricorrente trascura di considerare che già il giudice per le indagini preliminare la corretta giustificazione sul punto. Dopo aver chiarito la natura ‘impeditiva’ preventivo (diretto ad impedire il protrarsi dell’attività delittuosa, piuttosto che primo giudice ha indicato il periculum nel perdurante possesso del bene da parte dell’indaga causa dell’aggravamento delle conseguenze del reato per l’ostacolo alle attività de ed al completamento della successione ereditaria. In sostanza, anche a prescind sottrazione di mobili, pure oggetto della denuncia all’origine del procedimento pena
di NOME COGNOME, la sottrazione della disponibilità del cespite immobiliare a coloro ai spetta, per la gestione dell’eredità giacente o quali eredi del defunto NOME COGNOME costituisce ragione sufficiente a soddisfare il requisito cautelare richiesto dalla giurispru di legittimità. L’occupazione dell’immobile infatti ostacola la procedura precludendo la ‘me a reddito’ del bene da parte della curatela o degli eredi o, in alternativa, l’utilizzazion dello stesso, con corrispondente pregiudizio economico. Lungi dall’essere una formula vuota poiché eccessivamente sintetica o oscura, l’espressione utilizzata dal tribunale del riesam esprime l’evidenza del danno che una occupazione abusiva inevitabilmente arreca a chi abbia legittime aspettative alla fruizione di un bene.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso nonché la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Cons gliere relatore i GLYPH Il President