Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e dell’avv.to NOME COGNOME sostituto dell’avv. NOME COGNOME difensore della ricorrente, che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16/7/2024, il Tribunale del Riesame di Napoli rigettò l’appello cautelare proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza emessa in dat 15/5/2024 con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto l’istanza d dissequestro presentata nell’interesse della società in relazione al conto corrente n. 452 oggett del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato il 15/12/2023.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la società che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 325, 321 cod. proc. pen e 10 quater d.lgs. 74/2000 e 104 disp. att. cod. proc. pen. e l’omessa, carente, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione. Si deduce che:
il valore dei beni immobili sequestrati agli indagati NOME e NOME era molto superiore a quello loro assegnato dalla Guardia di Finanza, siccome rivelato dalla perizia di stim dal geom. NOME COGNOME, e ciò in quanto i militari avevano utilizzato i valori OMI “se conoscere la metratura degli immobili”;
al momento della presentazione dell’istanza, il valore dei beni sequestrati alla società e ag indagati era pari a C 332.769,45, a cui andavano aggiunti C 28.367,30, confluiti sul cont corrente della società – e sequestrati- il 13/5/2024, ed C 18.388,40, sequestrati il 23/5/202
la stima dei beni non teneva conto che il valore delle quote della società RAGIONE_SOCIALE sequestrate agli indagati era ben superiore al valore nominale considerato, gestendo la RAGIONE_SOCIALE un centro alberghiero e sportivo a Pomezia con oltre trenta dipendenti;
il Tribunale aveva omesso di considerare gli elementi allegati dalla difesa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 325, 309 comma 9, 324 comma 7, 321 e 125 cod. proc. pen. nonché “la carenza di motivazione, motivazione illogica, motivazione apparente/apodittica”.
Si espone che il Tribunale aveva ritenuto legittimo non soltanto il mantenimento del vincolo sul denaro rinvenuto sul conto corrente ma anche l’apprensione delle eventuali ulteriori somme che vi fossero accreditate “dopo la contestazione del reato” sino al raggiungimento della sogli di C 350.600,00, senza considerare che in sequestro vi sono anche i beni sequestrati a COGNOME e COGNOME, in spregio ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che regolano le misur cautelari reali e che avrebbero imposto, secondo i principi enunciati nella sentenza COGNOME delle Sezioni Unite, una volta sequestrato il denaro rinvenuto sul conto corrente della società e ben appartenenti agli indagati sino a raggiungere la soglia indicata dal GIP, che fosse revocato “vincolo di inoperatività sul conto corrente” in modo da “ripristinare la funzionalità aziendal
Si rappresenta, altresì, che il Tribunale del Riesame aveva travisato il fine dell’istanz dissequestro che mirava allo svincolo del conto corrente e non anche alla restituzione del denaro che era stato sequestrato per cui la motivazione del provvedimento, anche sotto tale profilo, carente e manifestamente illogica.
Si lamenta, infine, che il Tribunale aveva omesso di motivare sull’eccezione difensiva che aveva rappresentato che il mantenimento del vincolo sul conto corrente sine die avrebbe sottoposto a vincolo anche il denaro che vi sarebbe affluito dopo la “contestazione dei reati”, palese violazione dei principi enunciati nelle sentenza delle Sezioni unite COGNOME e COGNOME.
Tali argomenti sono stati dalla difesa ribaditi nella memoria ex art. 611 cod. proc. pe tempestivamente inoltrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ necessario premettere che il conto corrente n. 452 è stato sequestrato nell’ambito del procedimento a carico di NOME e NOME, indagati per i reati di cui agli artt. 2 e
quater d.lgs. 74/2000. Assume l’ipotesi accusatoria che gli indagati, quali amministratori del RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto – capo d) della prelimi rubrica, contestato a COGNOME in quanto amministratrice sino al 13/4/2021- e sulle imposte sui redditi – capi e), relativo all’anno d’imposta 2019, contestato a Papa e f), relativo agl d’imposta 2020 e 2021, contestato a COGNOME– avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse il 22 e il 29 novembre 2019 dalla RAGIONE_SOCIALE, per l’importo complessivo di C 400.000,00, avevano indicato nelle scrittur contabili e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi così realizzando una consi evasione delle imposte. A carico di entrambi gli indagati, ancora, era stato configurato il re di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/00, per aver, nella rispettive qualità, utiliz compensazione crediti d’imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo per un impor complessivo di C 205.000,00 discendenti dall’operazione inesistente documentata dalla predette fatture, omesso di versare gli importi di C 125.771,00 per l’anno 2020 e di C 79.228,00 per l’anno 2021 (capo g).
Va precisato, altresì, che il decreto aveva disposto, in via principale, il sequestro prevent ai fini della confisca diretta, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui ai capi g) per un importo totale di C 350.600,00 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con sede Pomezia, ovvero del suo legale rapp.te, identificato, sino al 13/4/2021, in Papa Paola (per C 261.452,90) e, dal 13/4/2021 ad oggi, in Rossi Riccardo (per C 89.147,10), in via subordinata il sequestro preventivo di fini della confisca per equivalente fino alla concorrenza di C 261.452,9 dei beni mobili registrati nella disponibilità dell’indagata Papa e di C 89.147,10 dei beni mo registrati nella disponibilità dell’indagato COGNOME.
Il Tribunale.di Napoli ha motivato il rigetto dell’appello rilevando, da una parte, che il v degli immobili era stato stimato dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia secondo “parametri oggettivi e condivisibili” e, dall’altra, che l’istanza rigettata era diretta a li vincolo il denaro depositato sul conto corrente della società, che era oggetto della confisca c diretta, mentre il maggior valore degli immobili dedotto riguardava i beni appartenenti a Papa Rossi, che erano stati oggetto della confisca per equivalente, così finendo “per sovvertire rapporto fra le due forme di sequestro che si caratterizzano per il carattere sussidiario eventuale della confisca per equivalente e del sequestro che l’anticipa”.
Si è, quindi, dinanzi a una motivazione che lungi dal risultare del tutto mancante o priv dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, ha puntualmente esaminato le censure difensive rilevando come non fosse configurabile l’eccedenza nel valore dei beni appresi e, in ogni caso, che la stessa avrebbe potuto incidere sui beni colpiti dal sequestro per equivalente non sul denaro confluito sul conto corrente della società.
4. Tale motivazione si sottrae alle censure difensive che, sotto l’egida della violazione di l finiscono per prospettare carenze logiche della motivazione derivanti dalla prospettata n
corretta valutazione di elementi di fatto, quali l’effettivo valore degli immobili in seque validità dei criteri di stima utilizzati dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia.
5. Giova ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozion
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi de motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giud
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
6. Tardivo, in quanto non prospettato dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 45314 de
4/10/2023, COGNOME, Rv. 285335 – 01), come rivela la sintesi dei motivi di appello inserit provvedimento impugnato, che non ne fa menzione, risulta l’argomento difensivo prospettante l’illegittimità, per difetto del rapporto di pertinenzialità con il reato, dell’apprensione de confluite sul conto dopo “la contestazione del reato”.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, all’esito del ric consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 5/2/2025