Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45647 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: BELRAGIONE_SOCIALE NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 07/11/2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribun quella stessa città ha rigettato l’istanza di dissequestro dell’immobile sito in Novedrate app con decreto di sequestro preventivo emesso in data 26 febbraio 2021.
1.1. Per quanto qui rileva, il sequestro parziale del complesso di Novedrate- posseduto dal ricorrente tramite la partecipazione al 98% nella RAGIONE_SOCIALE– , con finalità sia preventive confisca, è stato adottato nell’ambito di procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sen del Tribunale di Roma del 17.2.2016;
di NOME, amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE;
di COGNOME NOME amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE ( MFE);
di COGNOME NOME (medio tempore deceduto) amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE indagati per due fatti di bancarotta fraudolenta contestati ai capi 2G e 2H, relativi alla dist dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, con sentenz 17/02/2016, di ingenti somme (ammontanti a 8.150.00,00), trasferite, senza una valida giustificazione economica, in favore della RAGIONE_SOCIALE, società appartenente a RAGIONE_SOCIALE facente capo a COGNOME NOME, nel quale rientra anche la odierna ricorrent beneficiaria delle distrazioni. Secondo la prospettazione accusatoria, gli immobili in questi costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di bancarotta distrattiva, acquisiti con somme di danaro provenienti dalle distrazioni in danno di RAGIONE_SOCIALE, e impiegate p estinguere il mutuo bancario acceso per il loro acquisto.
2.Ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, quale terza interessat svolgendo sei motivi.
2.1. Con il primo motivo, che denuncia erronea applicazione della Legge fallimentare ( artt. 2 co. 1 e 223) e di norme processuali ( artt. 125 co. 3 – 192, 321, 322 cod. proc.pen.) e omes motivazione in merito al fumus commissi delicti, si contesta la natura fraudolenta delle operazioni confluite nelle due imputazioni, consistite, nell’ottica accusatoria, nella erogazione, soluzioni, di cospicue somme di danaro da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, con l’effetto ultimo della acquisizione, da parte della ricorrente M.F.E., della prop compendio immobiliare sequestrato; in particolare, non sarebbe corretta l’affermazione che s tratti di operazioni senza alcuna contropartita per la fallita, sul rilievo della non confi ex ante dell’antieconomicità dell’operazione, giacchè l’investimento, inteso quale impiego risorse finalizzato al conseguimento di profitti futuri, rientra nella logica imprend L’appellante aveva dimostrato come, subito dopo l’investimento attraverso il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto la sede dove realizzare il proprio progetto imprenditoriale, fosse rapidamen rientrata dalla spesa, incamerando ingenti importi, nell’ordine di decine di milioni di euro 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per omessa motivazione, sostenendosi che manchi da parte del Tribunale la dovuta valutazione ex ante della percepibilità della
dannosità dell’operazione per il patrimonio sociale: il Tribunale non ha dimostrato l’insussiste o la esiguità dei profitti, palesemente sproporzionati per difetto rispetto all’investimento, g gli atti di disposizione vanno posti in correlazione con i profitti che RAGIONE_SOCIALE si proponeva ex ante, e che conseguì ex post attraverso la gestione dei servizi di tutoraggio e di istruzio dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Erronea interpretazione degli artt. 192 – 321 – 322 cod. proc. pen. e manifesta illog della motivazione riguardante gli effetti prodotti ex post dagli atti di disposizione patrimoniale, che, se esistente, sarebbe affetta da plurimi e decisivi errori logici e da erronea applicazione principi sull’onere della prova. Una volta che il Tribunale del riesame – discostandosi d valutazioni del P.M. e del G.I.P. che avevano fondato la natura distrattiva delle operazi sull’assenza di contropartita per la fallita – ha ritenuto invece di riferirsi alla palese spro dei profitti rispetto agli esborsi sostenuti, avrebbe dovuto dare prova di tale sproporzi determinando l’ammontare degli utili e indicando le fonti di prova. Invece, tutti gli argo utilizzati dal Tribunale non rispondono a tale esigenza probatoria e risultano anche inconferen oltre a travisare le prove.
2.4. Carenza di prova dell’elemento soggettivo e del nesso causale tra beni sequestrati e l’atti delittuosa. La RAGIONE_SOCIALE, proprietaria degli immobili di Novedrate sequestrati, è interv solo nell’ultimissima fase del complesso delle operazioni che li hanno riguardati, quando h acquistato le quote della RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE senza mai interfacciarsi con fallita RAGIONE_SOCIALE, laddove l’affermazione che RAGIONE_SOCIALE fosse consapevole delle prece operazioni in cui si sarebbero concretizzati i fatti distrattivi dei due reati di bancarotta c è frutto di illazione affidata alla presunta appartenenza della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui sono inserite senza alcuna convincente argomentazione tutte le società coinvolte nell operazioni. Trattandosi di beni appartenente a terzo rispetto al reato, incombe sul giud l’obbligo di motivare sul collegamento dei beni con l’attività delittuosa dell’imputato, non ess a tal fine sufficiente l’inclusione dell’amministratore della società tra gli imputati, dovendo dimostrata la mala fede di colui che agiva in nome e per conto della società.
2.5. Violazione del principio di proporzionalità. Posto che la misura cautelare reale non sacrificare in maniera irreparabile i diritti dei terzi, nel caso di specie il sequestro complesso immobiliare e la gestione da parte di un custode comprime ingiustificatamente i dirit della società.
2.6. Insussistenza del periculum in mora e della necessità di anticipazione del vincolo ablativo. L’ordinanza impugnata non rende conto delle ragioni necessitate della imposizione anticipata del vincolo reale in spregio ai principi affermati da Sez. Unite ‘Ellade’, nonché ai successivi ap giurisprudenziali, che hanno ritenuto legittimo il dissequestro in favore della societ possegga capacità economiche in grado di scongiurare il periculum in mora e di attendere la definizione del giudizio (Sez. 3 n. 18093 del 06/05/2022). Nessun pericolo di dispersione o alienazione dei beni posseduti dalla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di sintomi di criticità, anzi la società percepito nel 2022 utili dalla società RAGIONE_SOCIALE per otto milioni di euro, e co
possedendo beni locati a enti che occupano migliaia di lavoratori, come dimostra l documentazione prodotta dalla difesa appellante. Del tutto congetturale e apparente la motivazione resa sul punto dall’ordinanza impugnata.
La ricorrente ha depositato in data 14 ottobre 2023 una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Giova premettere che, con provvedimento del 26 gennaio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo sia con finalità impeditive che di confis facoltativa, limitatamente a una quota di valore di 6.200.00000 euro, del complesso immobiliare di Novedrate, in quanto diretto reimpiego del profitto dei reati di bancarotta fraudol contestati ai capi 2G e 2H. Detto provvedimento non era stato oggetto di richiesta di riesam mentre, con istanza del 04 ottobre 2022, la RAGIONE_SOCIALEa della RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto al G.I. restituzione del compendio immobiliare in sequestro.
1.1. Con il gravame di merito, la ricorrente aveva, invero, inteso dimostrare, attrave l’esibizione dei bilanci, in sede di appello cautelare, come il finanziamento di RAGIONE_SOCIALE che per anni ha utilizzato gli immobili sequestrati quale prestigiosa sede di un istituto di istru oltre ad essere lecito, per come emergente da una serie di elementi evidenziati dalla RAGIONE_SOCIALE avesse consentito alla RAGIONE_SOCIALE di partecipare a quell’attività conseguendo utili enormement superiori all’esborso sostenuto per l’acquisto. In tesi difensiva, dunque, non era possi attribuire a un’operazione rivelatasi ex post vantaggiosa per la fallita RAGIONE_SOCIALE la finalità consapevole di depauperamento o svuotamento del patrimonio sociale. Inoltre, mancherebbero elementi specifici di prova legittimanti l’apprensione di beni appartenenti a una società div dalla fallita, intervenuta a distanza di tempo dall’erogazione dei finanziamenti da par RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e amministrata da persone diverse dai gestori di fatto e di diritto della fallita. Da qui, la carenza del periculum in mora, per mancanza del collegamento dei beni con l’attività delittuosa. D’altro canto, il provvedimento di sequestro non evidenzia ragioni della necessaria anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla defi del giudizio. Le doglianze dell’appellante afferivano, dunque, sia al fumus che al periculum in mora.
1.2. Va, in primo luogo, ricordato che la mancata tempestiva proposizione, da part dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una mi cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilit neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione ( Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018 Cc. (dep. 11/10/2018 ), RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274092 – 01). In realtà, la sentenza RAGIONE_SOCIALE si colloca nella scia di Sez. Un. n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, (Rv. 198211) avevano escluso che la precedente proposizione di un’istanza di revoca determini una preclusione
rispetto all’istanza di riesame che, dunque, non può essere ritenuta inammissibile solo perch proposta successivamente alla richiesta di revoca – e di Sez. U., n. 29952 del 24/5/2004 COGNOME, Rv. 228117, che ha ribadito il principio con riguardo alle misure cautelari reali escluso che la mancata tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta d riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale precluda la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti. riprendere le argomentazioni già svolte dalle Sezioni Unite ‘COGNOME‘ e ‘COGNOME‘, il Supre Consesso, con la sentenza ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha escluso che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale determin un effetto preclusivo rispetto alla richiesta di revoca per mancanza delle condizion applicabilità, fondata su elementi di fatto preesistenti e non sopravvenuti, ed ha perta ritenuto ammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto di tale richiesta, muove dall’analisi della differenza strutturale tra il riesame – attivabile entro termini temporal anche senza esporre specifiche censure ed al fine di sollecitare la mera verifica del percor valutativo svolto dal primo giudice – e l’appello cautelare, retto, invece, dal principio strett devolutivo, diversità strutturale delle due impugnazioni che non consente di attribuire vale sostanziale alla mancata proposizione del riesame, “stante le diverse caratteristiche del negozio processuale abdicativo, di carattere sopravvenuto ed esplicito e, dunque, né antecedente né tacito. Ad avviso della Corte, dunque, la mancata proposizione del riesame può essere letta quale rinuncia alla sollecitazione del controllo d’ufficio del provvedimento cautelare, sostanzi formale, da parte del tribunale preposto. Tale effetto, tuttavia, anche alla luce della lett principio di stabilità delle decisioni cautelari adottata dalla giurisprudenza di legittimità n più autorevole composizione (Sez. U. n. 11, del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 e, successivamente, Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 235908), non involge le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedime In continuità con le Sezioni Unite COGNOME, il Supremo Consesso ha nuovamente escluso la configurabilità nel processo penale dell’istituto dell’acquiescenza, nel caso di specie legata mancata proposizione del riesame, che, peraltro, renderebbe asimmetrico il diritto di intervent impedito alle parti direttamente interessate e consentito al pubblico ministero, in capo al q permane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima della sua applicazione.” ( Sez. Un. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, par. 4). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Posto, allora, che il diritto vivente si è definitivamente orientato nel senso de ravvisabilità di una preclusione, derivante dalla mancata tempestiva proposizione della richie di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, rispetto a richiesta di revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità, fondata su elementi di preesistenti e non sopravvenuti, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, l’appello avve il provvedimento di rigetto di tale richiesta, e, conseguentemente, il ricorso per cassazione cui si impugni il provvedimento che si pronuncia su un siffatto appello.
Venendo ai motivi di ricorso, essi sono infondati, al limite dell’inammissibilità, risolvend buona parte in censure che attingono il merito della valutazione espressa dal Tribunale de riesame in ordine alla natura distrattiva dell’operazione, alla capacità di prevedere ex ante l’effetto distrattivo, alla carenza dell’elemento soggettivo, alla violazione del prin proporzionalità, all’insussistenza del periculum in mora: tutti aspetti che, invece, il Tribunale ha specificamente e puntualmente, con ampia e approfondita argomentazione, affrontato.
2.1. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia d sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudi (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , COGNOME, Rv. 239692; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto).
Ora, l’ordinanza impugnata ha così sintetizzato la vicenda distrattiva: la RAGIONE_SOCIALE, 2008, ha acquisto al prezzo di euro 8.510.000 una partecipazione, pari al 98%, della RAGIONE_SOCIALE(svalutata ingiustificatamente due anni prima del fallimento a 1.880.000). La RAGIONE_SOCIALE, era titolare di un credito per finanziamento di oltre 4.000.000,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, della quale possedeva una partecipazione al 96% società quest’ultima proprietaria del complesso immobiliare di Noverdate oggetto del sequestro. Nel 2012 – a distanza di quattro anni – le RAGIONE_SOCIALE ha ceduto la sua partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE al prezzo di 2.3000.000 (da corrispondersi in rate annuali da 60.000 euro l’una), di molto inferiore a quello corris nel 2008 dalla fallita per acquistare la partecipazione del 98 % nella RAGIONE_SOCIALE, il cui unico asset era la partecipazione del 96% nella RAGIONE_SOCIALE Il mutuo di euro 5.900.000, acceso per l’acquisto degli immobili oggetto del sequestro, era stato nel frattem pagato con il prezzo versato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto della partecipazione RAGIONE_SOCIALE
3.1. Già la descrizione dell’operazione ne fa emergere l’antieconomicità, non mancando i Tribunale di replicare alle deduzioni difensive incentrate sull’apprezzabile vantaggio economi conseguito dalla fallita, nonostante la successiva svalutazione della partecipazione acquisita RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE e il deprezzamento del valore dell’immobile d quest’ultima indirettamente posseduto tramite la partecipata RAGIONE_SOCIALE.R.E. L’ordinanza ha evidenziato analiticamente, alcuni elementi significativi dell’antieconomicità dell’operazione: non es subentrata la fallita nella RAGIONE_SOCIALE nella locazione dell’immobile, preferendo un esborso d milioni di euro per l’acquisto del bene, consentendo alla RAGIONE_SOCIALE di estinguere il mutuo essere dimostrata l’esperienza nella gestione immobiliare della RAGIONE_SOCIALE a cui si era appe la ricorrente per giustificare le proprie scelte; l’indinnostrata tesi del vincolo imposto dal M che, in tesi difensiva, aveva subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’aperturp di una
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università alla condizione che l’attività si svolgesse negli immobili di Novedrate; non po affermare che la RAGIONE_SOCIALE fosse rientrata dal notevole esborso di oltre otto milioni di a distanza di soli due anni, evidenziando come gli utili percepiti dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE per la sua partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE siano riferibili unicamente alle annuali che la ricorrente sta ancora corrispondendo alla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto dell RAGIONE_SOCIALE , a una cifra notevolmente inferiore a quella corrisposta quattro anni prima anche con pagamenti rateali estremamente diluiti nel tempo, e tuttora in essere.
3.2. Da qui, la insussistenza della denunciata violazione degli artt. 122, 321 e 322 bis cod. in relazione all’art. 125 terzo cod. proc. pen., per omessa motivazione, risultando i fatti, descritti nell’ordinanza, integrare perfettamente la fattispecie di bancarotta fraudo distrattiva, per cui si procede.
Da quanto precede deriva anche la manifesta infondatezza del secondo motivo, avente riguardo all’assunta non percebibilità ex ante della dannosità dell’operazione per il patrimonio sociale, giacchè la motivazione sul punto non risulta né omessa né apparente, e neppure afflitt dalle palesi illogicità che vengono denunciate con il terzo motivo, con il quale si formu censure che, attraverso l’assunta erronea interpretazione dell’art. 192 cod. proc. pe deducono, in realtà, vizi della motivazione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’elemento soggettivo (quarto motivo). I Tribunale distrettuale ha, infatti, ricostruito l’intento fraudolento sotteso alle descritte o economiche dalle strette connessioni, dal punto di vista sia patrimoniale che amministrativo, società facenti capo tutte all’influenza del COGNOME, amministratore sia di RAGIONE_SOCIALE che di NOME e dal preciso modus operandi individuato dal deus ex machina, perseguito costantemente negli anni, gestendo nel tempo le società a lui riconducibili, suddividendo le società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che raccoglievano gli utili e rilevavano le poste attive, e RAGIONE_SOCIALE destinate a cumulare debiti e a finanziare le prime a fondo perduto, venendo lasciate fallire. Anche questo caso, la motivazione, lungi dal risultare meramente apparente, è ben calibrata sull evidenze istruttorie disponibili.
Il quinto motivo, che formula una censura in ordine al requisito della proporzionali inammissibile. Come è noto, in plurime occasioni, le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tem dell’onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l’importanza, nel valutazione dell’an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione ( Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. COGNOME e altri), valendo detti principi anche per il sequestro delle cose pertinenti al re Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 – 02). In ambito sovranazionale, il principio d proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, C Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, COGNOME c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, COGNOME c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità de misura, Corte EDU del 21/2/1986, NOME NOME altri c. Regno Unito), giacchè il bilanc mento tra
diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Pa Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, RAGIONE_SOCIALE Romania).
Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attravers bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionali Con la sentenza sul “caso Ilva”, si è affermato che nessun valore costituzionale può divenir “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere cond dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalit ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del nucleo essenziale di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). Il princi proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un’istan fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibili un’estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo, in difetto di un nesso diretto di cau dall’illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motiv circa l’impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno inv strumenti GLYPH cautelari GLYPH ovvero GLYPH modulando GLYPH quello GLYPH disposto GLYPH – GLYPH ove GLYPH possibile. Ciò detto, si osserva, tuttavia, che il motivo di doglianza in esame risulta declinato, per la volta, dinanzi al Giudice di legittimità, non rinvenendosi, nell’appello, cautelare, ana censura, con la quale, solo qui, la ricorrente si duole di una compressione ingiustifica sproporzionata dei diritti della società, a suo dire realizzata attraverso il sequestro dell complesso immobiliare. Ai sensi dell’art. 606 co. 3 cod. proc. pen. non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l’appello, tranne che si t di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non stato possibile dedurre in grado d’appello. Il principio trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appe perché non segnalato con i motivi di gravame. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 256631). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Non ha pregio, infine, neppure il sesto motivo, che denuncia assenza di motivazione con riferimento al periculum in mora. Posto che in sede di adozione di una misura ablativa cautelare è stata affermata la esigenza che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato al confisca contenga una concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto definizione del giudizio ( Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848), il tema è stato affrontato dal Tribunale, che ha spiegato come il pericolo di dispersi sia evincibile dalla reiterazione delle condotte distrattive realizzate dagli indagati e in par da COGNOME NOMENOME NOME tuttora mantiene il controllo sulle società coinvolte nelle operaz economiche, avendo egli dimostrato di gestire le sue società secondo una logica di massimo
profitto in spregio alle ragioni del ceto creditorio, così rivelando spiccate capacità crimina in ragione di tale modus operandi, che nel tempo ha caratterizzato l’azione del COGNOME nella gestione delle società a lui riconducibili, che, del tutto razionalmente, l’ordinanza ha rite di apprezzare il periculum, non già in relazione alle attuali condizioni economiche della ricorrente, ma facendo riferimento alle disinvolte abilità criminali rivelate dall’amministrato fatto. In tale ottica si fa apprezzare l’osservazione dell’ordinanza impugnata, per cui “il solo fatto che una società sia al momento in bonis comunque non esclude che i suoi beni possano in futuro essere distratti in favore di altre società del RAGIONE_SOCIALE, così da sfruttare la sua oc gestione unitaria”. GLYPH +–
La memoria depositata solo il 14 ottobre 2023, risulta tardiva e dei essa non puòà’tenersi conto.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è il rigetto del ricorso, a cui segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il’Consigliere estensore