Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15273 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15273 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Fondi il 27/02/1987
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 20/05/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Pro H uratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiar arsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame reale da NOME COGNOME ha parzialmente annullato il decreto di s( questro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma in data 25 marzo 2024, disponendo la restituzione alla stessa dell’autovettura Ma COGNOME e del camper, in relazione al reato di cui al capo 52), e confermato, ir vece, il sequestro dei beni aziendali relativi all’esercizio di commercio al detl aglio di generi di monopolio sito in Fondi, alla INDIRIZZO in relazione ai reati d cui ai capi 52) e 53).
Secondo l’ipotesi d’accusa, pur se formalmente intestati a NOME COGNOME azienda e relativi beni sarebbero riconducibili al di lei compagno, NOME COGNOME che avrebbe investito, per rilevarli, la somma di euro 80.000,00, provento del delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore ed , ad una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Fondi; sicchè a prima risulta indagata per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., il secondo pe il rea di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (nel quale è stato ritenuto assorbito il eato e art. 512-bis cod. pen. al medesimo contestato)
Il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME in relazic ne alla statuizione confermativa della cautela reale, consta di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce violazione di hgge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen. e omessa motivazione.
La difesa ha documentato che la tabaccheria oggetto di seqi estro è formalmente e sostanzialmente di proprietà di NOME COGNOME
Dalle certificazioni e dagli atti notarili versati in giudizio emerge:
che la COGNOME aveva prodotto redditi da attività lavorativa lecita, suff cienti riscattare la quota della tabaccheria di spettanza del fratello, senza la n 2cessità di aiuti economici esterni;
che l’attività commerciale, sin dagli anni ’70, è stata gestita dalla famiglia dell ricorrente, venendo da ultimo rilevata da questa, la quale aveva corris )osto al fratello la quota di 26.000,00 euro, corrispondente al 50% circa del suc valore, stimato in euro 50.000,00 nell’atto di donazione della loro madre;
che le affermazioni di COGNOME, laddove assumeva di avere investito la somma di 80.000,00 euro in tale attività commerciale, salvandola dal fallimenti) con le proprie risorse economiche – come emerse dalle intercettazioni telefon che del 2020 – erano dunque oggettivamente false.
Tanto premesso, la ordinanza avrebbe omesso di dare risposta, o 3vrebbe fornito una motivazione solo apparente, alle deduzioni difensive sulla esca -bitanza dell’importo asseritamente versato da COGNOME per rilevare l’attività corni nerciale – 80.000,00 euro, a fronte del valore di euro 50.000,00, stimato nel ‘atto di donazione del 2017 – essendo meramente congetturale l’assunto dei G udici di merito, secondo cui tale valore si sarebbe incrementato in misura sigr ificativa nel volgere di soli tre anni, o comunque sarebbe stato sottostimato notarile, e che dovesse comunque ritenersi comprensivo del costo degli a Tedi.
2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce violazione di I gge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen., per insussistenza dei presupposti ap plicativi dell’art. 648-quater cod. pen. e omessa motivazione.
Il sequestro dei beni aziendali, originariamente configuratc come impeditivo nel decreto del Giudice per le indagini preliminari, è stato cp. alificato come sequestro finalizzato a confisca dal Tribunale, ai sensi del co nbinato disposto di cui agli artt. 321, comma 1, e 648-quater cod. pen.
Il sequestro, che tale norma prevede come obbligatorio, è sub irdinato alla condizione che il bene non appartenga a persona estranea al reato, ‘addove la COGNOME sarebbe estranea al delitto di autoriciclaggio, per il quale no i è mai stata indagata.
2.3. Col terzo motivo, il difensore deduce violazione di legge, in rapporto all’art. 325 cod. proc. pen., quanto al requisito del periculum in mora ed apparenza della motivazione.
Il Tribunale ha assertivamente dedotto il pericolo di depauperam, into del patrimonio dalle stesse modalità delle condotte contestate, che comport wano il reinvestimento del danaro nella tabaccheria.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore c enerale NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibi lità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongc no.
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventi-o) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e che in tale ambito rientra, per giurisprudenza costante, la mancanza assoluta di motivazic ne o la presenza di motivazione meramente apparente (Sez. U, n.5876 del 28/1/2004,
COGNOME, Rv. 226710; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. ) ; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296), quest’u tima da individuarsi nell’assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnatr
Ciò posto, il primo motivo è aspecifico, perché non si confrcnta con l’ordinanza del Tribunale, ed in particolare con le risultanze dell’attività C2. ptativa.
Il decreto di sequestro e l’ordinanza impugnata hanno dato cc nto dei contenuti dei colloqui intercettati, intercorsi tra COGNOME e la ricorre i te, che hanno tenore inequivoco quanto alla provenienza dal primo delle risorse economiche impiegate per l’acquisto della tabaccheria.
Emblematiche, tra le tante, talune espressioni del Pannone ch fanno riferimento alla COGNOME, da cui risulta che, nonostante la formale intesti zione a nome di lei, l’attività commerciale, che aveva conosciuto una fase di c issesto, era di fatto sua: «…sono subentrato io perché questa tabaccheria qi..3 stava chiudendo»; «loro avevano chiuso e non Io volevano e allora io i o fatto subentrare la figlia…non lavoravano, ho detto facciamo l’arredameito…l’ho convinta io la figlia a non cedere la licenza …perché con il mio potere dei ; .oldi …e sei fortunato pure se lo compro».
Di tenore inequivoco, per i Giudici del riesame, è poi la conversa :ione n. 1772 del 17 dicembre 2020, in cui lo stesso COGNOME, a colloquio con la ricorrente, afferma: «il negozio vuoi o non vuoi lo sai dentro di te i .ome lo sappiamo tutti quanti che è mio! Non è né tuo, né di tuo padre…» ed ancora «fatti fare un prestito adesso quando è intestato a te… ti vuoi prendere tutto i negozio NOME io non voglio né più nè meno ridammi tutta la somma c e io ho cacciato … quanto ho speso, 80? Fatti fare un prestito di 80mlla eun , me li ridai».
Peraltro, come chiarito da questa Corte nel suo Massimo Cc nsesso, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutaz one del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle mas ;ime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e, più in generale, costituisce ques:ione di fatto la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzarne – no non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della m3nifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepi e (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01).
Dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significatc di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in p -esenza
del travisamento della prova, ovvero nel caso – che qui non è neppure ip otizzato – in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo differme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).
Sotto altro profilo, la discrasia tra il valore della tabaccheria rkultant dall’atto notarile e quello che risulta investito dal Pannozzo, alla str€ gua del compendio indiziario, è stata spiegata ipotizzando l’indicazione nel rogi o di un prezzo di acquisto inferiore al reale a fini fiscali, ovvero in Nlazione all’incremento di valore dell’esercizio avutosi nel tempo, ed ancora in ragione dell’investimento compiuto dal Pannozzo per l’acquisto degli arredi.
Dunque, esiste motivazione sul punto nel provvedimento impugn rto, che non può dirsi apparente sol perché non condivisa.
Analogamente, il mancato rilievo dato alla circostanza che, in altri i assaggi delle intercettazioni, la tabaccheria era stata indicata come in procinto li fallir non ha carattere di decisiva rilevanza al fine di disarticolare il coripendio indiziario e si esaurisce, al più, in una forma di contraddittorietà o illogic tà del motivazione, vizi come detto non sindacabili con riferimento al provve limento del riesame in materia reale.
4. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiun amente perché strettamente correlati.
Entrambi sono manifestamente infondati.
4.1. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi se nciti da questa Suprema Corte, in ordine alla motivazione relativa al periculum a fini di confisca. Con sentenza Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 21848 01, il Massimo Collegio ha invero stabilito che «il provvedimento di se questro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla :onfisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione ar che del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono ne :essaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizi )ne d giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca re ato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero li quelli confiscabili “ex lege”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizi ato all confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’ )nere d motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si sofferi ni sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)».
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Si è dunque ritenuto, con riguardo al provvedimento di st questro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., che il periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla con ;istenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi compor .anti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi ebbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 dell’11/10/2022, =ricano, Rv.283769 – 01).
Nel caso in esame, la necessità di imporre il vincolo reale per as;icurare l’effettività della confisca obbligatoria dei beni aziendali della tabaccheri – che quanto al profitto del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter.1 cod, pen., prevista dall’art. 648-quater cod. pen. – è stata motivata in modo affatto assertivo, e dunque apparente, dal Tribunale.
L’intenzionalità di sottrarre all’ablazione i proventi dell’attività illec derivanti dall’attività di narcotraffico, è stata desunta dalle stesse nnodal tà dell condotte tenute dal Pannone – cui si ascrive l’attività di autoriciclaggio – il quale ha reinvestito il danaro nella tabaccheria, mantenendo lo schermo inter positivo della intestazione – puramente fittizia – dell’esercizio e dei beni aziendali a nome della COGNOME; e sono modalità indicative dell’intenzione di depauperamE nto del proprio patrimonio, a fini elusivi.
Le doglianze difensive sono sul punto assolutamente generiche,
4.2. Quanto alla nozione di estraneità della ricorrente al reato, si I ratta di un profilo non devoluto al Tribunale del riesame e come tale inammissibili!.
In ogni caso, la condizione di estraneità al reato non si esaurisce n Ala non riferibilità del reato stesso al soggetto terzo proprietario a titolo di cc ncorso Tale condizione presuppone che il soggetto non solo non abbia espres1 o alcun contributo, nemmeno ideativo o morale, alla condotta trasgressiva altrui, ma anche che non abbia tratto vantaggi o altre utilità. La nozione è Htata in giurisprudenza ulteriormente perimetrata, ritenendosi che non deve essere possibile muovere a colui che si assume terzo estraneo alcun giu iizio di rimproverabilità soggettiva, ancorchè ascrivibile a sua negligenza.
Nella specie, il coinvolgimento della ricorrente nella vicenda, riter uto dai Giudici del riesame, pur prescindendo da addebiti formali a suo carico, è tuttavia evincibile dai contenuti dell’attività captativa, che pianamente conser tono di ricostruire le operazioni di intestazione fittizia a suo nome e li: piena consapevolezza, in capo alla stessa, della provenienza illecita delle somme investite nella tabaccheria.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle sp
, !se del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammen le della
somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositi vo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pacamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso l’ 8 gennaio 2025