Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28/2/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/2/2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale il Napoli Nord in data 15/1/2024, relativamente all’alloggio facente parte del Plesso Edilizio denominato Parco Verde del Comune di Caivano, occupato dalla COGNOME, ritenendo sussistente il fumus del delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la COGNOME deducendo, con il primo motivo, la carenza di motivazione non avendo il Tribunale del riesame risposto in merito alla censura difensiva con la quale ci si doleva della mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP.
Il Tribunale del riesame, sollecitato ad una verifica sul punto, non avrebbe adeguatamente motivato posto che la difesa aveva evidenziato la necessità di specificare, per ciascun indagato, la sussistenza della gravità indiziaria.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità dello strumento ablativo prescelto, requisito richiesto ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo, anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Rileva la ricorrente che anche la Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha affermato l’esigenza del bilanciamento tra lo strumento predisposto dal legislatore e le finalità da perseguire nonché la necessità di un’analisi dei costi benefici, finalizzata a verificare che i sacrifici non siano eccessivi rispett all’obiettivo perseguito.
Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il GIP prima e il Tribunale poi, avrebbero motivato sulla base di ipotesi astratte senza valutare in maniera specifica la posizione di ciascun ricorrente sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza dello strumento ablativo, requisiti richiesti anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
Sul vizio di omessa motivazione, articolato dal ricorrente, sotto diversi profili, preme preliminarmente osservare che le Sez. U nella sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789, hanno precisato che “nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa”.
Le Sezioni Unite hanno spiegato che l’autonoma valutazione per i provvedimenti cautelari reali, comporta, per l’autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità
dell’indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica – non più concepibile in termini solo astratti – della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.
La verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell’ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito dell motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che fosse apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, “in più parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità. ez. 6, Sentenza n. 31370 del 19/06/2018, Rv. 273450
Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale a pag. 2 dell’ordinanza impugnata ha risposto in maniera specifica alla doglianza avanzata dal ricorrente riguardante l’omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del GIP, pertinentemente evidenziando che questi, nel decreto impugnato, aveva esplicitato in maniera chiara le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza del fumus commissi deliciti e del periculum in mora effettuando uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singol posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro in relazione a ciascun indagato.
In particolare, il Tribunale ha rimarcato che il Gip aveva redatto uno schema sinottico per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati compresa la ricorrente, nel quale erano riportati tutti gli elementi di fatto ritenut sufficienti ad integrare il fumus del delitto di cui all’art. 633, 639 bis c.p., dovendosi peraltro ricordare che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, secondo quanto affermato da questa Corte ( Sez. 6 n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658; Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Rv. 267350) “non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti”.
Alla luce di quanto detto, appaiono quindi destituiti di fondamento i motivi nn. 1 e 3.
Quanto al difetto di motivazione in relazione al requisito della proporzionalità, osserva il collegio che la censura non era stata proposta in sede d riesame, non potendo quindi l’indagato dolersi dell’omessa motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto.
Deve in ogni caso osservarsi che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848; Sez. U. n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938, che peraltro concerne il caso diverso dal presente – del terzo che non abbia partecipato al procedimento di cognizione) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione de giudizio, e che tale motivazione è necessaria anche nell’ottica del «rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata». La giurisprudenza delle Sezioni semplici ha poi ritenuto (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104) che, anche in tema di sequestro preventivo c.d. «impeditivo», il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A tali principi si è conformato il AVV_NOTAIO il quale ha motivato in ordine al requisito del periculum in mora e cioè all’esigenza di impedire il protrarsi della situazione di illiceità la quale, ledendo ininterrottamente il diritto dominicale dell’ente pubblico proprietario del bene, determina un aggravamento delle conseguenze del reato, considerato che il sequestro riguarda alloggi destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e che devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto i quali vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblic e da questi verificati attraverso idonee procedure, non erogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 11/6/2024.