Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico dei medesimi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso la ordinanza del 04/04/2024 del tribunale di Reggio Calabria; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME NOME rappresentante legale della immobiliare RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla con dell’area di proprietà della predetta società e dichiarare inammissibili i ri COGNOME NOME NOME di COGNOME NOMENOME lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti COGNOME NOME NOME ha ins per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Re Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata da COGNOME NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME quale titolare e rappresentante legale della omonima impresa RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME quale rappresentante legale della ditta RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 15 marzo 2024, con cui il Gip del tribunale di Reg Calabria aveva disposto il sequestro preventivo di talune aree, per compless 3168 mq., oggetto di permuta da parte dei proprietari, laddove l’acquisizi della proprietà in favore della RAGIONE_SOCIALE era stata sottopo condizione sospensiva della realizzazione, sulla stesse, di talune vilette in dei cedenti, oltre ad un autocarro Iveco di COGNOME NOME e ad altro veic in leasing in favore della ditta RAGIONE_SOCIALE, in relazione a reati ex art comma 1 lett. b) e comma 2 del Dlgs. 152/06, contestati a Sivilla NOME COGNOME NOME.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ciascuno mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorsi p cassazione.
COGNOME NOME premette che un area sequestrata di circa 2000 mq. apparterrebbe alla sua società RAGIONE_SOCIALE. Egli è indagato pe reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06. Con il primo motivo deduce il vizi violazione di legge, per illegittima integrazione, da parte del tribunale motivazione dell’atto di convalida del sequestro. Il provvedimento del sarebbe stato privo di motivazione essendosi limitato solo a rilevare e atte la sussistenza dei presupposti del sequestro come richiesto dal P.M provvedimento di convalida sarebbe stato, in particolare, privo di motivazione ordine al periculum in mora.
Con il secondo motivo si rappresentano vizi di violazione di legge e di motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i b presenti nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Il tri avrebbe motivato l’esclusione solo rispetto al materiale inerte presente, pe riutilizzabile a date condizioni, e non in ordine agli altri beni pure e mentre gli stessi sarebbero beni strumentali e utilizzabili come tali.
Segue la specificazione dei beni così qualificati dalla difesa. Si tratt di sottoprodotti, in assenza della intenzione di disfarsene, e in strumentali alla attività edilizia. I materiali inerti poi, avrebbero solo int deposito temporaneo, invece escluso in base a mere presunzioni e senz verificare il superamento dei limiti quantitativi e temporali di legg risulterebbe indimostrato.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e motivazione, in relazione all’art. 256 comma 3 del dlgs. 152/06. Il tribunale
avrebbe motivato in ordine alla disposta confisca, laddove la stessa pot giustificarsi solo per la presenza di una discarica abusiva, non contestata. D la impossibilità di giustificare il periculum con la possibilità di proc confisca, e sarebbe quindi stato necessario operare una specifica motivazio rispetto alla misura ordinata.
COGNOME COGNOME NOME, con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del periculum in mora, dife del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogica e contraddittoria. Si co ogni collegamento tra l’autocarro sequestrato, rivendicato dal ricorrente, condotte illecite sequestrate. Si osserva che sarebbe erronea la contestazio cui all’art. 256 commi llett. b) e 2 del Dlgs. 152/06 e comunque si evidenzia pur avendo il collegio della cautela escluso un collegamento tra il veicol vinculis e la ipotizzata attività di gestione illecita di rifiuti, avrebbe affermato il rapporto di pertinenzialità con motivazione illogica e contradditt laddove si è valorizzato il dato per cui con il veicolo si sarebbe trasport escavatore (quello rivendicato dal COGNOME), servito per uno scavo preordina all’interramento dei rifiuti. Si osserva che comunque, il vincolo di pertinenz non potrebbe rinvenirsi in un collegamento mediato con il reato, e che non sarebbe considerata la estraneità del COGNOME alla condotta ipotizzata lad poi il veicolo era inaccessibile a terzi e privo di tracce di rifiuti. Non comprensibile l’iter logico seguito in un ragionamento che sarebbe fondato congetture e mere “possibilità”. Inoltre l’episodio del trasporto dell’esca integrerebbe solo un episodio occasionale, incompatibile con i presupposti sequestro.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen. e 309 comma 9 cod. proc. pen., per la illegittima integrazione parte del tribunale, della motivazione del provvedimento di convalida d sequestro. Il provvedimento del AVV_NOTAIO sarebbe stato privo di motivazione essendo limitato solo a rilevare e attestare la sussistenza dei presupposti del se come richiesto dal P.M. Il provvedimento di convalida sarebbe stato in particola privo di motivazione in ordine al periculum in mora. Il tribunale avrebbe dovu annullare il provvedimento di convalida e procedere al dissequestro.
COGNOME Si premette che la società del RAGIONE_SOCIALE avrebbe concesso a COGNOME NOMENOME in noleggio a freddo, il proprio veicolo, sottopost sequestro, corrispondente ad un escavatore Doosan TARGA_VEICOLO, rientrante nel disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, quale utilizzatrice nel quadro di un contr di leasing. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di violazione di leg
relazione all’art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen. Si oss che il sequestro non può avere ad oggetto beni che l’imputato detiene in leas dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato. Il c di noleggio con il COGNOME sarebbe poi ormai scaduto. In tale quadro il b sarebbe ancora nella titolarità della società di Leasing concedente e disponibilità giuridica della società del RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice. Sono terzi ris reato sia la società di leasing che la società utilizzatrice del COGNOME, poteva immaginare l’uso distorto del veicolo né emergono a suo carico element di malafede nella relativa gestione rispetto al reato. Congetturale sarebbe l per cui il contratto di nolo sarebbe stato predisposto in data postuma rispe fatti contestati.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nulla essendo stato dedotto in ordine al periculunn. E non vi sarebbero elementi a suffragare l’ipotesi della stipula di altri contratti o del confezionamento po dell’unico contratto sottoscritto, in realtà munito di data certa. Si contest l’ipotesi di una ipotetica futura nuova stipula del contratto di noleggio nel della valutazione del periculum in mora, e si contesta altresì il rappo pertinenzialità tra l’escavatore e l’ipotesi di reato, che peraltro non pu occasionale. Sarebbe significativa, per escludere il sequestro e in partico periculum, anche la circostanza della avvenuta scadenza del contratto, per cu bene non sarebbe più nella disponibilità dell’indagato.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 3 comma 7 cod. proc. pen.,rilevandosi la illegittima integrazione della motivazi del provvedimento di convalida in presenza di una motivazione apparente, con uso di clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del COGNOME NOME è inammissibile. Dalla incontestata ordinanz risulta che la società predetta era stata immessa nel possesso di terreni per proseguire a sue spese nella realizzazione di villette progettate men trasferimento della proprietà dei terreni a suo favore era subordinato condizione sospensiva della realizzazione di 5 villette entro il 2015. Può q rinvenirsi, preliminarmente, in capo alla società, un interesse a rientrare disponibilità dei terreni posseduti.
Quanto al motivo come proposto, deve premettersi che con il ricorso s rappresenta la avvenuta deduzione, in sede di riesame, di una care motivazione in ordine in particolare al periculum, rispetto al provvedimento
convalida del sequestro, con riflessi negativi sulla ordinanza del tribunal avrebbe illegittimamente integrato l’atto. Sul predetto atto di convalida, de dunque, è incentrata tutta la censura proposta con il motivo in esame, la qu quindi, considerata in questi termini, è inammissibile, atteso che in te misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di seque preventivo, disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero, né l’ordinanza la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen dispone la convalida (In motivazione la Corte ha osservato che il decreto pubblico ministero non è ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322-bis proc. pen. ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un’automati caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di control positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequ giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituis titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato). (Sez. 2 – , n. 50 19/09/2019 Rv. 277784 – 01). In altri termini, considerata la prospet proposta dalla difesa, per cui in sede di riesame si sarebbe censura convalida del gip, atto in realtà non impugnabile, laddove invece dove impugnarsi l’autonomo decreto di sequestro del Gip, quella critica, co proposta davanti al collegio della cautela, deve dichiararsi, seppure so questa sede, inammissibile. Infatti, se da una parte non sono deducibili c ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annull provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto a quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316 – 01) tale principi porta a maggior ragione a ritenere che non sia possibile, in sede di ricors cassazione, rivendicare vizi della decisione del tribunale del riesame c colleghino ad atti precedenti non impugnabili. A rigore quindi, il motivo in esa per come proposto, in rapporto a un atto non impugnabile, assunto come inficiante la ordinanza del tribunale, deve dichiararsi inammissibile, trattand censura del tutto extra – ordinem. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
COGNOME Il secondo motivo riguarda vizi di violazione di legge e d motivazione, laddove in maniera apodittica si sarebbe escluso che i beni prese nelle aree sequestrate potessero considerarsi sottoprodotti. Si tratta motivo inammissibile, sia perché rivalutativo del merito, sia perché assert senza alcuna illustrazione in fatto nonché in diritto RAGIONE_SOCIALE ragioni affermazioni tese a ricondurre, nell’alveo di legittimità, i materiali rinven perché in realtà si mira a contestare la motivazione del tribunale – sussist
articolata nelle sue ragioni, anche in relazione alle tesi difensive del d temporaneo e della presenza di sottoprodotti ( mai prese in considerazione specificamente confutate) – trascurando il noto principio per il quale il ricor cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestr preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozio dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei v della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 189 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
rispetto alla attività costruttiva pure prevista sui fondi medesimi, e propria società del ricorrente.
4. COGNOME Quanto al primo motivo proposto da COGNOME NOME, esso attiene al vizio di violazione di legge e di motivazione, con carenza del pericu in mora, difetto del vincolo di pertinenzialità e motivazione illogi contraddittoria. Va innanzitutto ribadito sia la non deducibilità in questa per le misure cautelari reali, di vizi di motivazione sub specie di illogici contraddittorietà, sia quanto già sostenuto dal tribunale, per cui in te sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzion bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misu cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolari disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale c l’indagato (Sez. 3 – , n. 23713 del 23/04/2024 Rv. 286439 – 01), così restringersi la portata del motivo da esaminare. In proposito si ribadisce c terzo che invochi la restituzione RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate qualificandosi c proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti c della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vant l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in g di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). altri termini, il terzo, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza d ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né eg deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avu comportamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa ( motivazione, Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Rv. 252030 – 01). In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbliga mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estra al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissio dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un comportamento negligente. (Sez. 3 – , Sentenza n. 23818 del 29/03/2019 Cc. (dep. 29/05/2019 ) Rv. 275978 – 01). Ebbene, va osservato che appare del tutto generica l’asserzione di estraneità del ricorrente, come tale inammissi in presenza di una censura incentrata tutta, piuttosto, sulla mancanza del vin di pertinenzialità tra il bene e il reato e del periculum; tanto più a fronte motivazione che, valorizzando, quanto ai rapporti tra il veicolo e il ipotizzato, la presenza in loco del bene, la idoneità al trasporto dell’esca Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
utilizzato sul fondo, la assenza di rifiuti intesa come sintomatica destinazione del mezzo proprio al trasporto di ulteriori mezzi, assieme assenza di buona fede, ritenuta desumibile, per quanto qui interessa, anche legami tra il titolare del veicolo e il COGNOME NOME per conto della cui erano effettuate le lavorazioni sull’area di rinvenimento del mez ragionevolmente esclude l’ignoranza, incolpevole, dello stato dei terren comunque la dimostrazione dell’assenza di ogni addebito di negligenza da cui si derivata la possibilità dell’uso illecito del bene. In particolare, rispet quadro manca ogni specifica dimostrazione del necessario requisito di buona fede.
Quanto al secondo motivo, analogo al secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME, non solo si reiterano le correlate considerazioni già espr da questo collegio, ribadendosene la inammissibilità, ma ancor prima, dev osservarsi, a rigore, che la manifesta infondatezza deriva dalla circostanza cui, trattandosi di terzo interessato le sue deduzioni possono solo attenere titolarità del bene e alla buona fede.
Riguardo al COGNOME, ed alla sua società, preliminarmente devono ritenersi inammissibili il secondo e terzo motivo atteso che trattasi di un sog che si prospetta terzo interessato e come tale può solo dedurre la titolari bene e la sua buona fede.
Quanto al primo motivo dedotto da COGNOME NOMENOME esso attiene al vizio di violazione di legge in relazione all’art. 240 comma 3 cod. proc. pen. e cod. proc. pen. Premessa la inattaccabilità del rilievo sul vinco pertinenzialità tra il mezzo, ossia l’escavatore usato per gli sca seppellimento dei rifiuti, e il reato, anche in ragione dei limiti di deducib capo a chi si prospetti terzo interessato rispetto al bene sequestrato, come g precedenza evidenziati, si rileva come a fronte questa volta di specif deduzioni inerenti la ritenuta buona fede, manchi del tutto una risposta tribunale precisa e puntuale sul punto. Invero, ribadito che il terzo che invo restituzione RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolar altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pre particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a su carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possib dell’uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749), manca in proposito un adeguata analisi, negativa, alla luce del disposto rigetto dell’ista
dissequestro da parte del tribunale, di questi ultimi profili relativi alla es al reato e alla buona fede. Non ha invero nulla a che fare con tali aspet generica possibilità di altri contratti di noleggio a freddo con la ditta RAGIONE_SOCIALE – non meglio specificata, peraltro, nelle sue tipiche attività in fun della analisi della eventuale negligenza nel consentire l’uso dell’escavatore appare adeguata, di per sé, ai fini in esame, la tesi di una possibile sti nuovi contratti di nolo. Posto che non appare comprensibile – con conseguent motivazione apparente – il percorso logico che ha condotto al rigetto de richiesta di dissequestro, laddove, piuttosto che effettuarsi una analisi buona fede, anche alla luce di quanto prospettato dall’istante, che ha evidenz l’impossibilità di prevedere un uso distorto di un escavatore siccome concesso nolo rispetto ad una società di costruzioni, sembra che il tribunale s soffermato sul diverso e non direttamente rilevante tema del pericolo prosecuzione di un tale rapporto giuridico. Consegue entro questi limi l’annullamento della ordinanza impugnata per nuovo esame, da svolgersi anche preliminarmente con riguardo alla verifica della legittimazione dell’istante, c prospetta utilizzatore, seppur legittimo, della cosa sequestrata, nel quadro contratto di leasing, a qualificarsi quale terzo. Tanto verificando in concret rapporto e considerando gli indirizzi di legittimità, del resto citati dall difesa, per cui la nozione di appartenenza (di rilievo per la temati questione), che presenta un significato generico proprio nella pratica comun assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico c sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.). L’orientam giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l’applicazione de confisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n del 14/10/1992, COGNOME, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, COGNOME Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, COGNOME, Rv. 210742; Sez. U, n. del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, COGNOME, Rv. 244816). Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilit giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuri legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale temporanea del bene ( Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Cc. (dep. 17/04/2012 ) Rv. 252030 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che i ricorsi di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME debbano essere dichiara inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto de sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “ve in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i predetti ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Annulla con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria la ordinanza impugnata limitatamente a sequestro dell’escavatore rivendicato da COGNOME NOME quale rappresentante legale della ditta RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. co. 5 cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.