Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3389 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Lastra Signa il 29/05/1966, avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale del riesame di Perugia; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiara inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 aprile 2024, il Tribunale di Perugia ha respinto riesame cautelare proposto dal ricorrente avverso il decreto di seque preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Peru in data 13 marzo 2024, funzionale alla confisca, diretta e per equivalente profitto, quantificato in euro 58.834,86, dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n per aver il ricorrente, quale titolare della omonima ditta individuale, indicat dichiarazioni IVA relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 elementi passi fittizi derivanti da fatture relative ad operazioni giuridicamente inesistenti di evadere l’imposta sul valore aggiunto per gli importi di euro 14.91 relativamente al 2020, euro 40.307,77 relativamente al 2021 ed euro 3.608,4 relativamente al 2022.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentand violazione di legge in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. p
Espone il ricorrente che i motivi di riesame si erano incentrati insussistenza del periculum e, dunque, sulla confutazione documentale dei da forniti dalla Guardia di Finanza, sostenendo a) che i redditi d’impresa percepit ricorrente ed indicati dalla Guardia di Finanza erano errati per difetto, con registrabile dalla lettura delle dichiarazioni fiscali prodotte; b) che v documentato miglioramento reddituale nell’anno 2023, a confutazione della flessione economica del 2022 su cui era basato il periculum; c) che era erro l’affermazione secondo la quale il COGNOME non era in regola con i versamenti perio IVA o che avrebbe accumulato un debito per decine di migliaia di euro, da momento che i dati offerti dalla Guardia di Finanza erano errati perché fond sulle liquidazioni periodiche IVA e non sulle dichiarazioni annuali IVA; d) che er stati prodotti 14 documenti tra cui l’elaborato tecnico di parte che aveva ill matematicamente i dati emergenti dalle dichiarazioni IVA, dalle dichiarazioni d redditi e, in genere, dal cassetto fiscale, segnalando una differenza redditua gli anni 2017-2022 di ben 51.265,00 rispetto alla prospettazione della Guardia Finanza, mentre il bilancio di periodo dell’anno 2023 mostrava un utile annuo molto superiore a quello conseguito negli anni precedenti (attestandosi ad o euro 58.000,00 da detrarre gli ammortamenti).
Lamenta, pertanto, come il Tribunale del riesame non abbia vagliato documenti prodotti dal ricorrente, motivando il periculum sul dato personologi di aver partecipato per più anni al meccanismo fraudolento contestato nel provvisoria incolpazione, ovverosia sull’elemento costitutivo della contes fattispecie dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 che nulla ha a che fare con il pericu
costituisce un elemento a sé stante che attiene alla recuperabilità o dell’evasione d’imposta.
Deduce la difesa a) che, nonostante la riduzione del fatturato 2022 ( recuperata nell’anno successivo), il ricorrente si era adeguato al maggior re del questionario Isa, pagando le tasse e VIVA su un maggior reddito anche se no conseguito, b) che la durata della condotta (01/08/2020-21/12/2021) era priva valore, poiché l’impresa dell’indagato era in crescita, c) che even inadempienze, se pregresse í non influiscono sulla valutazione del periculum che deve essere concreto ed attuale, d) che, sulla base del cassetto fi corrispondente alle dichiarazioni IVA presentate al Fisco, emergevano dei debi IVA rateizzati e il ricorrente era in regola con le rateizzazioni, e) che, a fr primo sequestro annullato che aveva colpito cinque conti correnti e vincolato somma complessiva di euro 17.121,91, il secondo sequestro, in questa sede impugnato, aveva colpito quattro conti correnti e vincolato una somma d complessivi euro 5.011,26, oltre ad un bene immobile mai liberato dal vincol nonostante l’annullamento del primo sequestro, differentemente da quanto riportato nell’ordinanza del Tribunale del riesame che quantifica erroneamente euro 60.000,00 l’importo complessivamente vincolato con il primo sequestro.
Contesta, pertanto, la difesa il travisamento degli elementi probatori da p del tribunale del riesame e l’erroneo criterio di inferenza con il quale si a l’esistenza di circostanze indicative della volontà di sottrarre le proprie dispo all’ablazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di que Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di seques preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso sol violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tut mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezz e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giu Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la q può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e auto motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
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2. Incontestato essendo il fumus commissi delicti, è immune da censure il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell’impugnazione cautelare rimarcato in proposito, oltre alla specifica attitudine della so operare, per più anni di imposta, in modo da sottrarsi al pagamento delle impo dovute, e oltre alle pregresse inadempienze fiscali, le condizioni economi dell’indagato, desunte dai redditi imponibili degli anni dal 2018 al 2023, no dal patrimonio immobiliare costituito da un unico bene immobile dal valor equivalente a quello del profitto del reato, elementi questi ragionevolme ritenuti tali da imporre l’adozione di uno strumento cautelare volto a evit rischio della dispersione del denaro e dell’unico bene immobile in v dell’eventuale confisca, con l’ulteriore precisazione che in tema di reati tr commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo dispo la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, profitto del reato, corrispondente all’ammontare delle imposte o delle ritenute versate al fisco, sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238).
Deve essere ricordato che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazional stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente modulat in considerazione della fase processuale interessata, il periculum in mora essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitat ragione cioè dell’entità del profitto determinante il quantum sequestrab successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla cifra d 58.834,86) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che de essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibi comportamento dell’onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di att dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai f della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggetti soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternati per fondare la giustificazione del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 4 dell’11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769).
Nel caso in esame, infatti, l’entità (consistenza quantitativa) del p confiscabile (euro 58.834,86) e, in via anticipatoria, sequestrabile nonc natura dei beni (denaro e bene immobile) ritenuti esistenti nel patrimo dell’indagato, rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazion facente leva sul fatto che dalla permanente disponibilità di essi, anc considerazione appunto della loro entità (il valore del bene immobile è all’in pari al profitto del reato, mentre è stato sequestrato denaro per comple
5.000,00 euro circa) e della loro qualità (trattandosi, quanto al denaro, d fungibili e, quindi, facilmente occultabili), si possa desumere la poss dispersione, anche in ragione – sempre quanto al denaro – della difficile, dal di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del recupero ai fi confisca in caso di condanna.
Le censure mosse sul punto con il ricorso non colgono nel segno, essendo dirette a sollecitare una diversa valutazione degli elementi a disposizion Tribunale in ordine alla posizione reddituale e finanziaria del ricorrente, pon l’accento su una situazione reddituale affatto decisiva, considerato che il r lordo d’impresa dichiarato nel 2023 per l’anno d’imposta 2022 è di 16.490,00 eu’ mentre il reddito imponibile, per lo stesso anno, è di soli 12.000,00 mostrando inoltre di confondere il reddito lordo dichiarato, evidenziato in ric con il reddito imponibile relazionato dalla Guardia di finanza, redditi in evi flessione rispetto agli anni precedenti e che non sempre coincidono, essendo reddito imponibile di regola inferiore a quello lordo dichiarato. Né è contesta a sostegno del periculum, l’ulteriore argomento del Tribunale cautelare veden su elementi soggettivi e relativo alla sensibile riduzione dell’entità del rinvenuto sui conti correnti dell’indagato in esecuzione del secondo seques rispetto al primo sequestro poi annullato per difetto di motivazione sul peric in mora o ancora sulle pregresse inadempienze in materia di versamento IVA per gli anni dal 2018 al 2022.
Tale impostazione motivazionale deve ritenersi in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 24/06/2021, Rv. 281848) che ha concluso che solo una soluzione ermeneutica che «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anc sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzional adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indeb compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, qual diritto di proprietà o la libertà dì iniziativa economica, e la trasformazion misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio riguardo questa Corte ha chiarito, in particolare, che l’onere di motivazione ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deterior utilizzato od alienato, ragioni sufficientemente esplicitate nel provvedim impugnato.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso pro nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare ol massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in cas inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.