Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/09/2023, il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro il decreto del 17/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Avellino che aveva disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., e in relazione al fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) – contestato al COGNOME nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, oltre che a NOME COGNOME, tecnico incaricato dal COGNOME ai fini dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di finanziamento di C 141.426,73 – il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca,
delle somme accreditate sul conto corrente intestato al COGNOME fino a concorrenza dell’importo di € 146.426,73, ovvero, in subordine, il sequestro per equivalente, fino a concorrenza del medesimo importo, di beni di cui COGNOME aveva la disponibilità.
Avverso l’indicata ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Avellino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 125 dello stesso codice per il difetto assoluto della motivazione o per il carattere apparente della stessa con riguardo alla sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Il ricorrente lamenta tali vizi motivazionali sull’assunto che le argomentazioni dell’ordinanza impugnata in ordine al fumus di tale reato non sarebbero «ancorate al caso concreto» e non darebbero risposta alle doglianze della propria difesa e rappresenta in proposito, in particolare, che la stessa ordinanza: a) si è limitata a richiamare il provvedimento del 20/06/2019 di sospensione della SCIA che era stata presentata dal COGNOME, senza considerare che, successivamente, il 09/07/2019, lo stesso COGNOME aveva provveduto, come gli era stato richiesto, a depositare documentazione integrativa – che si doveva ritenere «esaustiva e risolutiva» e che era stata depositata anche al Tribunale del riesame – e che, dopo il suddetto deposito, il RAGIONE_SOCIALE di Cervinara «nulla ha più osservato», elementi, questi, che sarebbero potenzialmente decisivi e con i quali il Tribunale di Avellino avrebbe del tutto omesso di confrontarsi; b) è fondata anche sul presupposto dell’esistenza dell’ordinanza di demolizione del 06/02/2023, nonostante tale ordinanza fosse stata annullata in autotutela dal RAGIONE_SOCIALE di Cervinara e, comunque, non gli fosse mai stata notificata; c) si è limitata a considerare un’eventuale prosecuzione dei lavori dopo il collaudo – erroneamente, atteso che «il collaudo chiude e definisce i lavori ultimati» -, senza «analizza l partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al Collaudo, richiesto e ottenuto dal COGNOME, argomento certo dell’acquiescenza del RAGIONE_SOCIALE stesso»; d) ha richiamato l’inconferente punto 7.2 del Bando, atteso che tale punto riguarda attività già in esercizio, mentre il riferimento al punto 7.1 dello stesso Bando sarebbe «utilizzato in modo apodittico e senza alcuna censura, solo normativo, ma non esplicativo»; e) avrebbe omesso di collocare precisamente nel tempo l’eventuale commissione del reato, atteso anche che il pubblico ministero «non ha tenuto conto che la richiesta del beneficio economico (domanda al GAL PARTENIO) è stata formulata nell’anno 2019 e precisamente nel mese di luglio, dopo la integrazione documentale depositata dal COGNOME, a seguito della richiesta del RAGIONE_SOCIALE di Cervinara, sulla base della SCIA». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521-01).
Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussunnere l’ipotesi formulata in
quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).
Nel caso in esame, il Tribunale di Avellino ha congruamente rappresentato come il COGNOME risultasse avere omesso di comunicare il provvedimento del 20/06/2019 del RAGIONE_SOCIALE di Cervinara di sospensione della SCIA che era stata presentata dallo stesso COGNOME – sospensione che, come risulta dal ricorso, era antecedente alla richiesta di erogazione del beneficio economico (presentata nel luglio del 2019) – nonché il provvedimento del 06/02/2023 che ordinava la demolizione dei lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo, provvedimenti che, sulla base delle disposizioni del Bando (punti 7.1 e 7.2), avrebbero potuto essere valutati ai fini della mancanza o del venir meno dei requisiti necessari per ottenere la richiesta erogazione di fondi, con la conseguenza che la menzionata omessa comunicazione si doveva ritenere finalizzata a dimostrare la persistenza dei predetti requisiti necessari per ottenere il finanziamento richiesto. A quest’ultimo proposito, il Tribunale di Avellino ha altresì rappresentato la mancanza di rilievo dell’affidamento che il COGNOME avrebbe fondato sul fatto di non avere ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE di Cervinara, dopo il collaudo e per circa un anno, alcuna comunicazione che gli inibisse la prosecuzione dei lavori.
Il Collegio ritiene che, in tale modo, il Tribunale di Avellino abbia congruamente esposto gli elementi che, allo stato degli atti, consentivano di ritenere la configurabilità dell’ipotizzato reato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche.
A fronte di ciò, il ricorrente, nel fare riferimento ad altre risultanze processuali ha peraltro trascurato di allegare i relativi invocati documenti, con riferimento, in particolare, a quelli che sarebbero stati da lui depositati il 09/07/2019 dopo la sospensione della SCIA, all’asserito annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione del 06/02/2023, al collaudo al quale avrebbe partecipato il RAGIONE_SOCIALE di Cervinara e dal quale egli avrebbe asseritamente ricavato l’acquiescenza dello stesso RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio ritiene infine altresì che, con la suddetta riassunta motivazione, il Tribunale di Avellino abbia anche dato atto dei dati di fatto che non permettevano di escludere ictu ()culi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 25933701).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2024.