Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 30/6/2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del riesame, confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro corrispondenti al profitto reati di truffa ai danni dello Stato ex artt. 81, 110, 640 comma 2 n. 1 cod. pen., p quantificato per COGNOME NOME, NOME legale rappresentante del “RAGIONE_SOCIALE” s. esercente attività di “Laboratori di analisi cliniche”, in euro 192.706,10.
Il Tribunale del riesame ha premesso trattarsi di procedimento nato da due diverse denunce presentate dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE concernenti l’una pagamenti per lavori m autorizzati e mai eseguiti, e la seconda concernente mandati di pagamento per “prestazion occasionali”, aventi ad oggetto “acquisti di servizi sanitari per assistenza specia ambulatoriale da privati” relative a prestazioni in realtà mai erogate, per un importo comples di euro 3.436.556,00.
Gli sviluppi investigativi avevano portato all’emersione di altre truffe della stessa tip ad ulteriori denunce relative a mandati di pagamento illeciti per complessivi euro 266.550 creati dall’indagato NOME COGNOME ed eseguiti da NOME COGNOME COGNOME, tra i destinatari d pagamenti, nella prospettazione accusatoria vi sarebbe il “RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentato da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ha ricevuto la somma di euro 192.706,10 in assenza di documentazione giustificativa, circostanza che ha indotto il Tribunale del riesam riconoscere il fumus commissi delicti con riferimento sia all’elemento oggettivo del r ipotizzato che al consapevole concorso del legale rappresentante della società destinataria d mandato di pagamento.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stess COGNOME NOMENOME NOME legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all’art. 309 com cod. proc. pen. per la nullità del decreto impugnato perché privo dell’articola dell’imputazione preliminare, e perché privo di motivazione con riferimento alla natura d artifizi e raggiri ed al consapevole concorso del titolare della società destinataria del mand pagamento.
Con requisitoria scritta del 22/12/2023 il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibil ricorso ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza ed aspecificità.
Come ricordato anche nell’atto di impugnazione, infatti, il ricorso per cassazione co ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a soste del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giu (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. S.U., 29/5/2008 n. 25933, non nnassimata sul punto).
Il decreto di sequestro preventivo e quello probatorio non sono sottoposti a precondizione del rinvio a giudizio e, pertanto, possono essere emessi anche in difetto de completa formulazione di un capo di imputazione, non prevista nella fase delle indagi preliminari, occorrendo soltanto “l’esplicitazione di sussistenza di un reato in concreto med
la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, sicché comportan l’autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto responsabilità dell’indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266788; Sez. 2, Sentenza n. 27859 del 30/04/2019, Rv. 276727; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, Rv. 238162).
La verifica del tribunale in tema di riesame di misura cautelare reale non può limitarsi sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coeren delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi f dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibi l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato senza sindacare la fondatezza dell’accusa. Non occorre, quindi, ai fini dell’emissione sequestro, un compendio indiziario che si configuri come grave ex articolo 273 cod. proc. pen ma è imprescindibile comunque la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai qua desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà” degli i costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (cfr. Sez. U, n. 9 17/12/2003, COGNOME; Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, COGNOME).
Il Tribunale del riesame risulta essersi conformato a tali principi, atteso che, quan condotte ascritte al ricorrente, ha evidenziato l’individuazione precisa di due manda pagamento, emessi a favore del ricorrente NOME rappresentante del “RAGIONE_SOCIALE, creati dal dipendente della RAGIONE_SOCIALE ed eseguiti dal dipendente COGNOME NOME nonché la relazione congiunta a firma dei due nuovi dirigenti ASL, subentrati alla dott.ssa NOME NOMEche aveva sottoscritto mandati di pagamento poi rivelatisi irregolari), che hanno esc l’esistenza di documenti giustificativi dei suddetti mandati di pagamento e ne hanno evidenzia l’irregolarità.
Il provvedimento impugnato ha altresì rilevato che il COGNOME ed il COGNOME sono entram coinvolti in numerose altre vicende delittuose dello stesso genere, progressivamente emerse nel corso delle indagini, ed ha evidenziato, pertanto, la necessità di esaminare i fatti fondamento della cautela reale “nell’ambito della complessiva indagine”, sottolineando in t ottica anche il coinvolgimento dello stesso ricorrente in altre vicende delittuose analog quanto destinatario di altro mandato emesso in favore dello stesso COGNOME NOME NOME rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE“, anche in questo cas assenza di documentazione giustificativa”. Infine, ha rilevato che la documentazione prodot dalla difesa in sede di riesame non risulta riguardare i mandati di pagamenti di cui si mentre tale documentazione deve essere confrontata con quanto attestato dai nuovi dirigenti della RAGIONE_SOCIALE.
Risulta evidente, pertanto, che l’assunto difensivo secondo cui la vicenda in esa integrerebbe un mero pagamento indebito, rilevante soltanto sul piano civilistico, no confronta con gli elementi dinanzi ricordati posti a fondamento della motivazione, tutt’alt inesistente, dell’ordinanza impugnata, così incorrendo nel vizio di aspecificità; questa, i deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudic censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 let c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di co determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 200 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Presidente estensore