Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO nonché da COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo ed altri imputati avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da NOME COGNOME e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Treviso in relazione al ricorso presentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il tribunale di Treviso, in funzione di tribunale del riesame, ha parzialmente confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 21 luglio 2023 con cui era stato disposto sequestro dell’importo di € 250.000,00 a carico del ricorrente e di un coimputato (tal COGNOME) in relazione al reato di truffa pluriaggravata risalente al dicembre 2020.
Il tribunale di Treviso, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal COGNOME disponeva la riduzione del sequestro alla somma di € 190.000,00 e, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME, annullava il sequestro preventivo disposto nei confronti di costui disponendo altresì di sequestro e restituzione all’avente diritto di quanto precedentemente sottoposto a vincolo cautelare.
Avverso l’ordinanza del tribunale ha presentato ricorso tanto il pubblico ministero di Treviso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’indebita riduzione del pignoramento per la parte di profitto ‘girata’ dall’indagato alla correa NOME COGNOME, quanto l’imputato che lamenta la genericità ed il difetto di motivazione
7gR
. COGNOME (con conseguente violazione di legge) in ordine alle finalità del sequestro, alla sussistenza del periculum in mora nonché all’improcedibilità del reato per difetto di valida querela.
Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso presentato da NOME COGNOME e l’accoglimento di quello presentato dal Pubblico Ministero, con conseguente annullamento in parte qua dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Treviso.
Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all’apparato motivazionale (“vizio di motivazione” e “difetto di motivazione” vengono evocati tanto nel ricorso della parte pubblica che in quello dell’indagato) essendo dirimente sul punto l’argomento per cui avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta adeguata e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.
Incominciando dal ricorso presentato da NOME COGNOME, se ne deve rilevare l’inammissibilità essendo manifestamente infondati tutti i motivi dedotti.
Quanto alla finalità ed alla natura del sequestro, non vi è stata alcuna immutatio da parte del Tribunale del riesame che si è limitato, a pg. 2, a riprodurre, per maggior efficacia dimostrativa, il passaggio saliente del decreto impugnato, da cui si desumeva la natura impeditiva’ del sequestro (facendosi ivi riferimento alla necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati). In relazione poi all’uso del termine ‘confisca’, neppure esso è frutto di malinteso o di confusione, trattandosi piuttosto della (forse superflua ma non errata) constatazione che il profitto del reato può essere assoggettato a confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p..
Sul periculum in mora e le relative deduzioni contenute nel ricorso per riesame: il provvedimento impugnato ha esaustivamente elencato ed analizzato le questioni sollevate dal ricorrente, fornendo congrue motivazioni che, partendo dalla considerazione sulla natura del sequestro, sono sufficientemente dimostrative del razionale che sorregge la misura. Evidenziando il potenziale decettivo delle condotte tenute, anche nella prospettabile attuazione di uno ‘schema Ponzi’ il Tribunale (con il riferimento alla disponibilità del denaro “per soddisfare le prime aspettative di rientro d altri truffati”) il Tribunale ribadisce il significato impeditivo del provvedimento, in l con la funzione dell’art. 321, comma 1 c.p.p..
Sulla presentazione della querela, la qualità del Piva di socio della RAGIONE_SOCIALE, e quindi di potenziale soggetto danneggiato dalla conseguente diminuzione patrimoniale
(tanto più che si tratta di socio unico di società commerciale) risolve a priori ogni possibile dubbio.
Il ricorso del Pubblico Ministero merita accoglimento: la massima citata dal tribunale nel provvedimento impugnato (Sent. n.38034/2021, Rv 282012) si riferisce ad un procedimento di esecuzione in relazione ad una confisca seguente ad un sequestro. E’ del tutto ovvio che in sede esecutiva la ‘distribuzione’ degli oneri segua la proporzione di quanto materialmente conseguito da ognuno dei correi, perché altrimenti si trasformerebbe la confisca in una sanzione ulteriore. Ma nel caso oggi in esame, ciò non si verifica e sarebbe errato contenere l’imposizione del vincolo che, peraltro, come lo stesso tribunale acutamente ha stabilito, ha una prospettiva impeditiva e non è diretto (allo stato) ad una confisca. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento ma senza rinvio poiché è sufficiente ripristinare, con la formula usata in dispositivo, la situazione giuridica preesistente all’intervento del provvedimento cassato, per soddisfare l’interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla riduzione del valore del sequestro che per l’effetto resta determinato nella misura indicata dal G.I.P. del Tribunale di Treviso in 250.000,00.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatOre
La Presidente