Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di: COGNOME NOME nato in Libia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in data 13/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dal difensore in data 23/1/2024
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13/11/2023 il Tribunale! di Milano, Sezione del Riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo, relativo a nove polizze intestate al ricorrente del valore di euro 550.000,00 accese presso la RAGIONE_SOCIALE, emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 10/10/2023 a seguito della
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rilevata incapienza del patrimonio di COGNOME NOME già attinto da misura cautelare reale divenuta irrevocabile (cfr. decreto di sequestro preventivo del 18/11/2022 e sent. Sez. 2, n. 29558/2023).
Il Tribunale del riesame premesso che il decreto di sequestro del 18/11/2022 avrebbe consentito al RM. di aggredire anche le polizze assicurative oggetto del nuovo provvedimento ablativo, per cui “non vi era necessità di domandare l’emissione di un nuovo decreto di sequestro atteso che il precedente provvedimento del 18/11/2022 era vivo e vitale e tale sarebbe rimasto sino all’ apprensione dell’intero quantum individuato”, annullava il decreto del 10/10/2023 sul rilievo che, trattandosi di provvedimento autonomo ed essendo gli esiti investigativi (in particolare la consulenza medico legale e l’informativa finale), inutilizzabili perché depositati oltre il termine di durata delle indagini c successivamente al 3/9/2022, non era dato ravvisare il fumus dei reati contestati (truffe) ai fini dell’adozione del provvedimento ablativo reale.
2.Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico Ministero il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 407,, comma 2, c.p.p., avendo il Tribunale del riesame ritenuto inutilizzabili gli atti investigativi posti fondamento della misura cautelare reale per decorso del termine di durata delle indagini, nonostante la relativa eccezione fosse stata dalla difesa intempestivamente proposta.
In data 23 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero replicando alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
1.1.11 Tribunale del riesame in accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine, sollevata dalla difesa nell’ambito del procedimento originato dalla richiesta di sequestro preventivo avente ad oggetto le polizze del valore di euro 550.000,00, ha annullato il provvedimento di sequestro, emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 10/10/2023.
1.2. Assume il P.M. che l’inutilizzabilità non poteva essere rilevata dal Tribunale perché essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 c.p.p. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relati
eccezione, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, prima che quest’ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo; ragion per cui si deve ritenere che rispetto decreto del 10/10/2023, che secondo l’impostazione del Tribunale sarebbe superfluo perché il provvedimento impositivo del vincolo è da individuarsi unicamente nel decreto del 18/11/2022, la parte sarebbe decaduta dal potere di sollevare l’eccezione essendosi verificata la sanatoria dell’atto, in ipotesi, viziato.
Il principio di diritto richiamato dal P.M., è corretto ma non si attaglia al cas di specie.
Come pertinentemente osservato dal Tribunale, infatti, il decreto di sequestro preventivo impugnato si configura quale autonomo titolo di apposizione del vincolo reale rispetto al precedente provvedimento del 18/11/2022. Esso e’ stato adottato all’esito di un percorso procedimentale di riferimento connotato da domanda cautelare del P.M. e valutazione dei presupposti di accoglimento del GIP. Pertanto, il provvedimento è stato considerato suscettibile di scrutinio pieno, attivato dalla presentazione del ricorso ex art. 324 c.p.p. e che involge la valutazione della sussistenza di tutti i presupposti legittimanti la sua emissione a cominciare da quello attinente al fumus commissi delicti.
Da ciò consegue che il Tribunale, correttamente, ha proceduto ex novo alla verifica sull’utilizzabilità degli atti sollecitata dalla parte, poiché, in effe verifica va effettuata non in termini assoluti, ma è riservata al momento in cui l’atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (Sez. 2,n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Rv. 262459; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Rv. 238040).
All’esito di detta verifica il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro su rilievo che esso fondava su esiti investigativi inutilizzabili, perchè compiuti dopo la scadenza delle indagini, rilevando altresì che, all’esito della prova di resistenza, le residue risultanze non erano sufficienti a giustificare il convincimento circa la sussistenza del fumus COMMiSSi delicti.
Tutto ciò premesso deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 2/2/2024