Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p. , come da nomina che deposita, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE. che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.
Sono presenti la Dott.ssa COGNOME NOME tessera NUMERO_DOCUMENTOCODICE_FISCALE e il Dott. NOME tessera CODICE_FISCALE ordine avvocati di Roma, per la pratica forense.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29.4.2025 il Tribunale di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza resa da questa Corte, Sez. 3, in data 5.2.2025 / di annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 14.6.2024 con cui era stato confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip di Torre Annunziata in data 15.12.2023 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, ha confermato il provvedimento impugnato.
2. Per una migliore comprensione della vicenda processuale, va premesso che: nell’ambito del procedimento penale n. 4945 del 2022 il Gip del Tribunale di Torre Annunziata emetteva decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
L’ipotesi accusatoria formulata in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 era che il COGNOME e la COGNOME, quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto – capo d) della preliminare rubrica, contestato a COGNOME in quanto amministratrice sino al 13/4/2021- e sulle imposte sui redditi – capi e), relativo all’anno d’imposta 2019, contestato a COGNOME e f), relativo agli anni d’imposta 2020 e 2021, contestato a COGNOME– COGNOME avvalendosi COGNOME delle COGNOME fatture COGNOME per COGNOME operazioni COGNOME oggettivamente COGNOME e soggettivamente inesistenti emesse il 22 e il 29 novembre 2019 dalla RAGIONE_SOCIALE, per l’importo complessivo di Euro 400.000,00, avevano indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi così realizzando una consistente evasione delle imposte.
A carico di entrambi gli indagati, ancora, era stato altresì configurato il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nelle rispettive qualità, utilizzando in compensazione crediti d’imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo, per un importo complessivo di Euro 205.000,00, discendenti dall’operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente documentata dalle predette fatture, omesso’ di versare gli importi di Euro 125.771,00 ‘per l’anno 2020 e di euro 79.228,00 per l’anno 2021 (capo g).
Il decreto aveva disposto, in via principale, il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui ai capi d),e), f) e g) per un importo totale di Euro 350.600,00 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ovvero del suo legale rappresentante, identificato sino al 13/4/2021 in COGNOME NOME (per Euro 261.452,90) e dal 13/4/2021 ad oggi in COGNOME NOME (per Euro 89.147,10): in via subordinata il sequestro preventivo ai fini della confisca
per equivalente, fino alla concorrenza di Euro 261.452,90, dei beni dell’indagata COGNOME NOME e, fino ad Euro 89.147,10, dei beni nella disponibilità dell’indagato COGNOME NOME.
Adito in sede di riesame, il Tribunale del Riesame di Napoli /con ordinanza in data 14/6/2024/confermava il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 15/12/2023, rigettando le istanze di riesame presentate nell’interesse di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rapp.te della . RAGIONE_SOCIALE, e di, COGNOME NOME.
Proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, questa Corte, Sez. 3, con sentenza n. 14439 del 5.2.2025, ha annullato l’ordinanza / rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ritenendo che “l’apparato argomentativo che sorregge la misura, con riferimento al periculum in mora, elude l’obbligo di motivazione gravante sul giudice, radicando la violazione di legge denunciata”
Con l’ordinanza oggi impugnata il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.
Premessi i principi enunciati dalla Sezioni Unite Ellade, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, poiché la misura del sequestro funge da garanzia di efficacia dell’eventuale successiva confisca, nella specie sussistfiq il requisito del periculum, atteso che é provato che i valori patrimoniali nella disponibilità degli indagati e della società RAGIONE_SOCIALE sono nettamente inferiori all’entità del profitto confiscabile; pertanto, tutti i soggetti indagati al momento del sequestro sono incapienti rispetto alla futura confisca il che già costituisce j~. chiara spia di pericolo di sottrazione anche di tali cespiti in attesa del provvedimento ablativo definitivo.
Ha altresì addotto a sostegno del periculum un indice soggettivo ovvero l’attitudine a porre in essere atti in frode all’Erario.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti, a mezzo dei difensori di fiducia, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE.
3.1. I tre ricorsi si articolano nei medesimi due motivi.
Con il primo si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riguardo agli ‘artt. 325 cod.proc.peri., 606 lett. b) cod.prod.pen., 309, comma 9, cod.proc.pen., 324, comma 7 cod.proc.pen., 321 cod.proc.pen. art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e art. 27, comma 2, Cost e 6 par. 2 Cedu, per violazione del principio dell’obbligo di motivazione del provvedimento, per carenza di motivazione, per motivazione illogica, apparente/apodittica risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si censura l’ordinanza impugnata laddove il Tribunale del riesame ha ritenuto che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dovesse essere
confermato in ragione dell’incapienza patrimoniale degli indagati e della società rispetto al profilo di reato contestato, così equiparando i presupposti legittimanti detto sequestro con quello conservativo che invece sono differenti.
Inoltre si assume l’omessa valutazione della sussistenza del requisito del · periculum in mora per avere il Tribunale del riesame affermato che quel requisito sussiste automaticamente quando il patrimonio del soggetto passibile di confisca sia di consistenza inferiore rispetto alla somma sino alla concorrenza della quale questa dovrebbe operare. 5, t i
Si sottolinea che divers a ‘ la ratio e la disciplina del sequestro preventivo sicché non appare consentito fondare il presupposto sulla mera mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, rendendo così evidente l’errore commesso dai giudici del riesame i quali hanno dato rilievo ad un parametro non pertinente.
Peraltro la ritenuta incapienza degli indagati collide con il fatto che il disposto sequestro riguardi l’85% dell’asserito profitto di reato contestato agli imputati. In sintesi, la motivazione adottata dal Tribunale sul requisito del periculum é meramente apparente o inesistente conciò integrando una evidente violazione del combinato disposto dell’ art. 324, comma 7, cod.proc.pen. nel richiamo all’art. 309, comma 9, nonché all’art. 321 cod.proc.pen, in relazione all’art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
^1 1-11 Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 325 cod.proc.pen., all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen., 309 comma 9 cod.proc.pen., 324, comma 7 cod.proc.pen., 321 cod.proc.pen. e art. 125 comma 3 cod.proc.pen. e art. 27, comma 2 Cost e 6 par. 2 Cedu per violazione del principio dell’obbligo di motivazione del provvedimento, per carenza di motivazione, per motivazione illogica, apparente/apodittica risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto di poter ricondurre al periculum in mora considerazioni che in realtà attengono al fumus ritenendo che la sussistenza del periculum in mora possa desumersi dalla tipologia di condotta posta in essere dall’indagato e con ciò violando le statuizioni contenute nella sentenza rescindente.
Inoltre l’òrdinanza impugnata non si confronta con gli elementi offerti dalla difesa dell’indagato che privano di fondamento il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali non essendo in particolare stato valutato l’incasso di ingenti somme di denaro.
In sintesi la motivazione adottata non rispetta i principi dettati delle Sezioni Unite Ellade ed appare manifestamente apodittica ed apparente.
La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che vanno esaminati congiuntamente stante la sovrapponibilità delle censure proposte, sono nel complesso inammissibili.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, giova premettere che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).
1.1. Con riguardo all’oggetto del presente giudizio , che, avuto riguardo alla sentenza rescindente, attiene alla motivazione circa la sussistenza del periculum in mora, va rilevato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, gomma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. P,1 b7iA, pen., deve contenere la concisa motivazione anche gg “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.( Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01).
Il Supremo consesso ha ritenuto quindi che, in linea con la ratio cautelare del vincolo provvisorio, la valutazione del periculum deve riguardare le ragioni per cui si ritiene di anticipare gli effetti della confisca; il giudice deve dare atto, cioè degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio nòn può essere attesa senza rischiare la successiva impraticabilità della confisca, tanto facoltativa quanto obbligatoria.
1.2. Ebbene, ben lungi dal non aver motivato sul punto o dall’aver reso una motivazione meramente apparente, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi quale giudice del rinvio, dopo aver puntualmente perimetrato l’oggetto del giudizio di rinvio ed aver ripercorso i principi enunciati nella pronuncia delle S.U. n. 36959 del 2021, ha enucleato i presupposti da cui inferire l .
con giudizio di natura prognostica. la sussistenza del requisito del periculum in mora.
Detto requisito nella fattispecie all’esame é stato desunto: 1) dal fatto che i valori patrimoniali nella disponibilità degli indagati e della RAGIONE_SOCIALE (di cui venivano puntualmente indicati gli importi- vedi pg. 10 provvedimento impugnato) si rivelavano nettamente inferiori all’entità del profitto confiscabile, sicché già al momento del sequestro tutti i soggetti erano incapienti rispetto alla futura confisca; 2) dalla circostanza che gli indagati, che avevano già creato artefatte apparenze documentali per eludere i loro obblighi tributari, a fortiori prima della pronuncia della sentenza definitiva, ben potevano con analoghi artifici eludere l’effettività di una futura confisca.
In sintesi il Tribunale di Napoli ha ritenuto, sulla base di un giudizio prognostico di natura probabilistica, che fosse ragionevole e logicamente plausibile temere che soggetti incapienti accusati di aver compiuto atti in frode al fisco, potessero sottrarre beni suscettibili di confisca nelle more del processo.
2. Manifestamente infondata é anche la seconda censura.
Nel ritenere la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale di Napoli ha altresì preso in esame gli elementi addotti dalla difesa.
In particolare quanto alla procedura di accertamento con adesione, ne ha ritenuto l’irrilevanza atteso che i debiti tributari oggetto della domanda erano di gran lunga più ridotti rispetto a quelli oggetto di contestazione, non essendo stati nei primi ricompresi gli importi per indebita compensazione ex art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 nonché le evasioni Ires degli anni 2020 e 2021, concludendo quindi per l’irrilevanza della circostanza. Peraltro non è stato in alcun modo riscontrato l’esito di detta istanza.
Quanto agli importi confluiti sul conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE dopo il sequestro, gli stessi non costituivano una volontaria e spontanea offerta allo Stato di somme aggiuntive, non essendo così indicativi di una maggiore affidabilità degli indagati.
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso Roma, il 12 novembre 2025 Il Consigli COGNOME ensore COGNOME
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