Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8005 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA
nei confronti di
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento dell’impugNOME ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME per sopravvenuta carenza di interesse.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME in difesa di COGNOME NOME precisa che non è stato proposto nessun ricorso nell’interesse di COGNOME NOME e chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Bologna ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 13 aprile 2023 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribun Bologna nei confronti di NOME COGNOME avente ad oggetto “l’intero compendio aziendale (comprensivo delle quote sociale, dei contratti di affitto/noleggio/leasing dei beni strume mobili ed immobili) afferente alla società RAGIONE_SOCIALE” disponendone la restituzione all’av diritto.
Presentando ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero della Direzione distrettua antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna lamenta la violazion
dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimen momento consumativo del reato previsto dall’articolo 512 bis c.p..
Si sostiene che il tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il delitto contestato 0 capo di imputazione, ne abbia erroneamente decretato la prescrizione avendo ritenuto che il reato si fosse consumato con l’ultimo mutamento dell’assetto simulatorio identificato n conferimento delle quote sociali a favore di NOME NOME COGNOME intervenuto il 15 maggi 2016. In realtà, si sostiene nel ricorso, il reato si è perpetuato e consumato attraverso plu successive autonome operazioni di intestazione fittizia di denaro, beni o di altre utilità attr reiterati distinti negozi giuridici stipulati a favore degli amministratori e soci occulti. tali atti, intervenuti dal 2017 il 2021, non sono stati commessi dei post factum non punibili ma sono stati commessi nuovi reati di interposizione fittizia, che è reato a forma libera, istan e con effetti permanenti.
Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 lett. e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai reiterati finan occulti a favore della società da parte di COGNOME ed a favore di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto per carenza di interesse.
A seguito della progressiva affermazione dei principi elaborati nella sentenza Ellade (Sez. n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 – 01) il mainstream della giurisprudenza di legittimità è oramai orientato ineluttabilmente nel senso che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispett definizione del giudizio, posto che la necessità di tale motivazione opera sempre, essend irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca dire equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazion uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (ex multis, Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022 Rv. 283910 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 49491 del 04/11/2022 Migliaro Rv. 283993 – 01 richiede la motivazione del periculum anche nel caso di confisca obbligatoria).
Per altro verso, costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata, in materia di mis cautelari personali, quella per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ric cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appe avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, s nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il m riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante. Tale massi (espressa da ultimo da Sez. 3, sent. n. 13284 del 25/02/2021 Pmt c/COGNOME Domenico Rv. 281010 – 01) trova la propria ragione nel fatto che l’accoglimento del ricorso in ordine al profilo della sussistenza dei gravi indizi senza approfondire quello altrettanto fondante
esigenze cautelari, non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 30/10/2018 Pmt c/De Gasperis Mino Rv. 276375).
Nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento pronunciato dal tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, l’identità di ratio, pur nel diverso grado di protezione che il differente valore di riferimento consente (nel caso di misura cautelare personale la li personale, per il sequestro la proprietà privata, entrambi valori comunque tutelati a li costituzionale) induce a ritenere altrettanto necessaria, con la formulazione del ricorso, non l’enunciazione delle ragioni a sostegno dei gravi indizi ma anche l’esposizione delle ragioni diano sostanza al periculum in mora.
Non si ignora che nel caso concreto il Procuratore ricorrente ha avuto cura di esplicita quale fosse il proprio interesse a ricorrere (pg.6) specificando che “a fronte dell’interv rinvio a giudizio con udienza preliminare già fissata al 21 settembre 2023, anche Per i sogge interessati dai due Capi di imputazione (12 e 12bis) sopra indicati, la questione affrontata Tribunale del Riesame risulta essere dirimente nei loro confronti in difetto di altri addebiti carico” (sottolineato nell’originale) ma tale esigenza si risolve in sostanza nella richiesta ‘interpretazione autentica’ (ciò che, a ben vedere, costituirebbe una ragione autonoma inammissibilità, non essendo questa Corte preposta a tale funzione astratta, se non collegata a un interesse concreto e specifico), senza alcuna menzione del perículum in mora che rappresenta, per il provvedimento richiesto, l’esigenza cautelare tipica.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
tore Il Conigliere re Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il Presid