Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Copertino; nel procedimento a carico del medesimo; NOMEo la ordinanza del 15/09/2023 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’indagato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Lecce adi ex art. 322 bis cod. proc. pen. nell’interesse di COGNOME NOME NOME provvedimento con cui il Gip del tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta revoca del sequestro preventivo, disposto su di un’area interessata da interve edilizi, realizzata senza titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica, rigett istanza.
GLYPH Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. GLYPH Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., rappresentando l’intervenuta elaborazione di una motivazione apparente riguardo alla sussistenza del fumus dei reati e innanzitutto di quello edil siccome avulsa da risultanze processuali. In particolare, si contesta che, co ritenuto dal tribunale, il ricorrente abbia effettuato uno spianamento con mez meccanici, in assenza di dati che depongano in tal senso. Ciò perché la strada questione avrebbe la stessa quota del terreno circostante, così che non e necessario spianarla come anche evidenziato dal consulente di parte. E in ta senso si osserva che se gli operanti avessero condiviso tale impostazione, momento dell’accesso in loco avrebbero sequestrato il mezzo meccanico ivi presente. Il tribunale avrebbe, in ultima analisi, erroneamente ritenuto qualsiasi movimento di terreno determinerebbe una trasformazione urbanistica, laddove invece l’area in questione è peraltro interessata da periodiche arat per eliminare flora infestante. Si ribadisce, quindi, che nessuna modific allargamento di una strada preesistente sarebbe stata effettuata dal ricorren né egli avrebbe creato alcuna rete viaria in terra battuta. Egualmente apparen sarebbe la motivazione in relazione al fumus dei reati ex artt. 181 Dlgs. 42/04 734 cod. pen., fondata su una apodittica affermazione di intervenuta alterazion dei luoghi e della loro bellezza naturale, sebbene la configurabilità del reat art. 734 cod. pen. richieda un’alterazione che abbia determinato la distruzione il deterioramento di bellezze naturali che non si potrebbe ricollegare a delimitazione di un’area con pali di legno. Sarebbe apparente anche l motivazione in ordine al periculum, individuato nella progettata realizzazione un complesso balneare, posto che al momento dell’accesso degli operanti non era in corso di esecuzione alcuna struttura di tale tipo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ opportuno premettere che emerge la realizzazione di opere su area di una società, la RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME NOME NOME amministratore unico senza che risulti procura speciale rilasciata dallo stesso nei confronto del patrocinatore. Ciò che integra la prima ragione di inammissibilità del ricor posto che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in qu vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che v individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequest Consegue, come anticipato, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della società titol dell’area interessata, mediante un difensore non munito procura speciale (tra
altre Sez. 3 – , n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 – 01 Sez. 1 – n. 6779 d 08/01/2019 Rv. 274992 – 01).
Ulteriore ragione di inammissibilità è la circostanza emergente dagli at disponibili in questa sede, e non smentita in ricorso, per cui il sequestro è revocato dal pubblico ministero.
2. Per completezza, si osserva che nel caso in esame si rappresenta secondo l’impostazione accusatoria, richiamandosi dati fotografici e accertamenti di verbalizzanti oltre che denunzie, la realizzazione di attività di spianamen allargamento di una strada in zona di pregio ambientale, con delimitazione dell’area con pali in legno e collocazione di una pedana in legno per l’accesso mare. La censura difensiva mira ad opporre l’assenza di ogni creazione di strada tantomeno mediante livellamento di un’area, anche richiamando i contenuti di una consulenza. Si tratta di una prospettiva difensiva anche essa inammissibile sia perché, nella sostanza, non denunzia una motivazione mancante, che invero esiste né è apparente, atteso che con essa si spiegano, con puntualità, elementi di supporto, sia perché muove su un piano di merito, anche esso inammissibile, nella misura in cui si contrappone una diversa lettura dei da disponibili, che certamente non possono essere sottoposti all’analisi di que Corte, la quale come noto, solo deve limitarsi a rilevare la sussistenza dei denunziati. In realtà insussistenti, sia in termini di motivazione carente c termini di violazione di legge, atteso che è corretto il richiamo agli indi giurisprudenziali, presente in ordinanza, con cui si rappresenta la integrabili reati edilizi e paesaggistici in presenza di movimentazioni di terra, allargame di strade e livellamenti, come descritti dai giudici della cautela. Per cui v solo ribadito che integra il reato di cui all’art. 181, comma primo, D.Lgs. gennaio 2004, n. 42, l’abusiva esecuzione, in area paesaggisticamente vincolata, di lavori, consistenti tra l’altro nel livellamento del terreno, essendo sogget autorizzazione ogni intervento modificativo come quello in esame (Sez. 3, n. 43863 del 14/10/2009 Rv. 245268 – 01 Manzoni). Tanto in virtù del principio, persistente anche alla luce della disciplina di cui al Dlgs. 42/04, secondo il q in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, la necessità di prevent autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell’assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Sez. 3, n. 1172 d 10/12/2001 (dep. 14/01/2002 ) Rv. 220855 – 01 Totaro). Non implicano, invero, una modifica dell’assetto dei luoghi i soli interventi che il legislato espressamente sottratto al previo regime autorizzativo in area vincolata, anch attraverso un eventuale giudizio postumo di compatibilità paesaggistica, qual quelli di cui all’art. 181 comma i ter del Dlgs. citato e consistenti: Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
in lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggist che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
nell’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
nei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. 3 – n. 18460 del 09/01/2020 Rv. 279427 – 01).
Sul piano edilizio, egualmente questa Corte ha sempre evidenziato che in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento terreno, finalizzate ad usi diversi da ‘quelli agricoli – quali quelli evidenzi tribunale e sopra citati – in quanto incidono sul tessuto urbanistico del terri sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. (Sez. 3, n. 4916 del 13/11/ Ud. (dep. 03/02/2015) Rv. 262475 – 01).
Quanto al reato ex art. 734 cod. pen. va premesso che esso richiede l’effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione (Sez.3,n.37472 del 06/05/2014, Rv.259942 – 01; Sez.3,n.14746 del 28/03/2012, Rv.252625 – 01).
In particolare, è stato affermato che il reato di distruzione e deturpamento bellezze naturali previsto dall’art. 734 cod. pen. tutela l’interesse della com alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall’armonic fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, c conseguenza che per integrare l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed esteti offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento esteti (Sez.3,n.29508 del 04/04/2019, Rv.276359 – 02). Tanto precisato, i giudici hanno individuato la predetta alterazione nella complessiva descrizione dei fat prima citati, secondo un quadro prospettico e deduttivo che non appare manifestamente illogico e cui non può certamente opporsi una diversa valutazione, in questa sede, della situazione accertata.
Ben motivato appare anche il periculum della prosecuzione dei reati, a front della evidenziazione da parte del collegio di appurati interventi in funzione de realizzazione di una struttura balneare, che trova consistenza in dichiarazi dello stesso indagato e in un indiscusso progetto, seppure ancora privo del necessarie autorizzazioni.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale i data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione del
causa di inammissibilità”, peraltro plurime e innanzitutto consistenti nella avvenuta revoca del sequestro al momento delle impugnazioni proposte innanzi al tribunale e in questa sede, e nella assenza di procura speciale, assolutamente noti al ricorrente, si dispone che lo stesso versi la somm determinata in via equitativa, di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 29.02.2024.