Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento nei confronti di:
NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sulmona il DATA_NASCITA
l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per i ricorrenti, degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori, il primo, di NOME COGNOME e, il secondo, di NOME COGNOME e NOME
COGNOME, i quali chiedono tutti dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 22 maggio 2025, la quale aveva respinto la richiesta di applicazione di sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, persone sottoposte alle indagini per i reati di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544ter cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 40 cpv., 110 e 544bis cod. pen. (capo 2).
Secondo le imputazioni provvisorie, i tre indagati avrebbero: a) detenuto cinque macachi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in assenza di qualunque esecuzione di programmi di sperimentazione scientifica previamente autorizzata sugli stessi, a partire dal giugno 2022 (capo 1); b) soppresso un macaco senza rispettare i protocolli indicati nell’autorizzazione ministeriale, provocando nello stesso un’inutile sofferenza , il 20 giugno 2022 (capo 2). Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato il provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto l’insussistenza tanto del fumus commissi delicti quanto del periculum in mora .
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Hanno presentato memorie le persone sottoposte alle indagini, NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO.
Il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è articolato in quattro motivi, preceduti da una breve esposizione in ordine alla evoluzione del procedimento.
3.1. Con il primo motivo, si denunciano assenza di motivazione e violazione di legge, con riferimento all’art. 544 -bis cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 2.
Si deduce che l’ordinanza impugnata, così come già quella del Giudice per le indagini preliminari, non ha compiuto alcun sindacato giurisdizionale sul fumus commissi delicti in relazione all a fattispecie di cui all’art. 544 -bis cod. pen. Si rappresenta che la questione è rilevante, non essendo riferibile a tale fatto la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IXbis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dal l’art. 19 –
ter disp. coord. cod. pen. , attesa l’evidenza, in relazione a tale condotta, del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e all’art. 19ter disp. coord. trans. cod. pen., avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1.
Si deduce che erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto pertinente la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IXbis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19 -ter disp. coord. cod. pen., in relazione al caso di specie. Si osserva che, ai fini di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALE causa limitativa RAGIONE_SOCIALE punibilità, non può ritenersi sufficiente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 26 del 2014 , relativa alla c.d. attività di stabulazione degli animali, occorrendo, altresì, anche la compresenza del l’autorizzazione di cui all’art. 31 del medesim o d.lgs., relativa al preliminare progetto di ricerca e sperimentazione scientifica. Si rappresenta che la concorrenza delle due autorizzazioni è necessaria perché altrimenti si consentirebbe una stabulazione degli animali priva di limiti di durata e fine a se stessa, non collegata ad una concreta ed effettiva sperimentazione scientifica. Si segnala, poi, che, nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE, ente di appartenenza dei tre indagati, quando ha eseguito le attività stabulazione, era priva d ell’ autorizzazione del progetto di sperimentazione, perché l ‘efficacia di questa era ormai definitivamente cessata nel giugno 2022.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 544ter cod. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1.
Si deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame ha escluso il fumus commissi delicti del reato di maltrattamenti di cui all’art. 544 -ter cod. pen. Si espone che, nella specie, pur premettendo l’inoperatività del limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IXbis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19 -ter disp. coord. cod. pen., l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto apprezzare le concrete condizioni di detenzione degli animali, risultate non rispettose delle loro caratteristiche etologiche, anche all’esito degli accertamenti compiuti dai consulenti, e chiaramente indicative anche RAGIONE_SOCIALE sussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa o apparente motivazione avuto riguardo al periculum in mora.
Si deduce che l’ordinanza impugnata risulta viziata anche con riguardo alla esclusione delle esigenze cautelari , in quanto dà per accertata l’adeguatezza
del l’attuale sistemazione degli animali oggetto del reato d i cui all’art. 544 -ter cod. pen., sulla base RAGIONE_SOCIALE sola documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale può invece evincersi esclusivamente l’avvenuto trasferimento dei macachi all’estero, ma nulla con riguardo al loro effettivo ed attuale trattamento.
Hanno presentato memoria NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto a firma dell’AVV_NOTAIO .
4.1 La memoria presentata nell’interesse di NOME COGNOME contesta le censure formulate dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, trattandosi tanto di doglianze già sollevate in sede d’appello che esorbitanti dall’ambito del presente giudizio ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
La memoria, in particolare, evidenzia: a) con riguardo al primo motivo di ricorso, che la motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 544 -bis cod. pen. è esistente in quanto fondata sul richiamo alla disciplina sul limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IXbis del Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19 -ter disp. coord. cod. pen., e comunque le deduzioni mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE regiudicanda; b) con riguardo al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno correttamente affermato l’autonomia delle due autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 del d.lgs. n. 26 del 2014, tra l’altro approdando a risultati pienamente in linea con i l parere rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE nella vicenda in esame, in data 2 novembre 2023, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE; c) con riguardo al terzo motivo di ricorso, che le censure non si confrontan o con il dato riportato nell’ordinanza secondo cui le condizioni di detenzioni degli animali sono state del tutto in linea con quelle stabilite dal RAGIONE_SOCIALE, nonché tali da escludere tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544 -ter cod. pen.; d) con riguardo al quarto motivo di ricorso, che il trasferimento degli animali presso lo zoo De Castellar ha comportato la perdita di disponibilità degli animali da parte degli indagati e dell’RAGIONE_SOCIALE ed è avvenuto sotto il controllo e la supervisione dell’Autorità competente, così da escludere la concretezza e l’attualità dell e esigenze cautelari.
4.2 . La memoria presentata nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME aderisce integralmente a quanto esposto nella memoria depositata nell’in teresse di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 544 -bis cod. pen., sono prive di specificità.
Invero, le censure enunciate nel ricorso non precisano perché il delitto di uccisione di animali, ipotizzato nel capo 2 con riferimento alla morte di un macaco il 20 giugno 2022, costituisca il fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta di sequestro di altri cinque macachi, di cui si contesta il maltrattamento nel capo 1.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) il Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di sequestro preventivo, aveva evidenziato l’assenza di dolo degli indagati; b) nell’atto di appello, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al punto relativo al dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati.
E il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, anche nel ricorso in esame, non ha formulato concrete deduzioni con riguardo alla ritenuta insussistenza del dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati; anzi, più in AVV_NOTAIO, non si è confrontato in alcun modo con quanto indicato nell’ordinanza impugnata e sopra sintetizzato.
Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, e contestano l’esclusione del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui all’art. 544 -ter cod. pen., sono prive di specificità.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione del ricorso, non occorre affrontare il tema relativo ai rapporti tra l’autorizzazione concernente il progetto di ricerca, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 26 del 2014, e l’autorizzazione riguardante la c.d. attività di stabulazione degli animali, di cui all’art. 20 d.lgs . cit.
Questo perché l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che, anche a ritenere non applicabile la disciplina limitativa RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, non vi sono elementi per ravvisare la configurabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’art. 544 -ter cod. pen.,
E questa conclusione è puntualmente motivata innanzitutto con riguardo al profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie delittuosa, alla luce RAGIONE_SOCIALE complessiva attività di indagine e «anche considerando che, agli atti, la risposta del RAGIONE_SOCIALE che riteneva che i requisiti di stabulazione e mantenimento di cui al d.lgs. 26/14,
appunto, non violati, sono considerati limiti utili a garantire il benessere degli animali». Ma pure sotto il profilo soggettivo necessario per la configurabilità del reato, «considerando, appunto, la condotta tenuta dagli imputati nel corso del tempo, non ostativa ad una eventuale attività di controllo ed ispezione ed, anzi, finalizzata, comunque, a garantire il benessere degli animali (nutriti con regolarità, puliti, sottoposti a visite ecc.)».
Né tale motivazione è censurabile in questa sede, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 -01, nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono infine le censure esposte nel quarto motivo, che denunciano l’omessa o apparente motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora.
Invero, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza di qualunque ragione di pericolo di protrazione del reato, da neutralizzare mediante il sequestro dei cinque macachi di cui al capo 1, atteso il trasferimento degli stessi all’estero, e precisamente presso uno zoo in Spagna, effettuato, in conformità delle disposizioni di legge, e sotto la supervisione di un veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, in data 14 aprile 2025. Aggiunge che anche il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nell’originaria richiesta di sequestro aveva ravvisato il periculum in mora in ragione RAGIONE_SOCIALE permanenza degli animali nella materiale disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dove sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle imputazioni.
E anche questa valutazione è incensurabile attesi i limiti posti dalla legge all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, come più analiticamente precisato nel § 3.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma a favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, siccome l’impugnazione è stata proposta da una parte pubblica, atteso l’espresso disposto di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME