Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LAUREANA DI BORRELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
letta la memoria difensiva del difensore AVV_NOTAIO con la quale si è insistito nei motivi.
Udito il difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO il quale si riporta ai motivi per COGNOME e chiede l’annullamento senza rinvio per la RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell’appello cautelare reale, dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME e respingeva l’analoga impugnazione proposta da COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice del dibattimento penale, del 6-4-23, che aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo della ditta commerciale denominata RAGIONE_SOCIALE e di un’azienda agricola intestati alla stessa COGNOME.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli
interessati; l’AVV_NOTAIO, difensore · della COGNOME, deduceva con unico motivo q riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza assoluta di motivazione e motivazione comunque apparente in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro nonché relativamente alla decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all’art. 512 cod.pen.. Si lamentava, in particolare, che l’impugnato provvedimento non aveva tenuto conto dell’intervenuta prescrizione del reato di intestazione fittizia contestato al capo L7) d rubrica, stante l’avvenuta attribuzione del cespite nel 2004 e la natura di reato istantaneo c effetti permanenti dell’ipotesi contestata; si aggiungeva, al proposito, che con sentenz 2239/2024 il tribunale di Vibo Valentia giudicando nel merito, pur dichiarando la prescrizione aveva comunque sottoposto a confisca la ditta RAGIONE_SOCIALE, senza però che risultasse alcuna modificazione del momento consumativo; doveva pertanto affermarsi non essere possibile mantenere il sequestro per un reato nei cui confronti era maturata la prescrizione.
AVV_NOTAIO nell’interesse di entrambi, NOME e NOME, deduceva con 13 distinti moti qui riassunti:
violazione di legge e dell’articolo 111 della Costituzione per assenza di motivazione del provvedimento impugnato;
violazione dell’articolo 240 codice penale in ordine alla inapplicabilità delle s disposizioni nei confronti di persone estranee al reato quali la COGNOME, mai rinviat giudizio per il reato di cui all’articolo 512 bis cod.pen.;
violazione dell’articolo 321 comma 3 cod.proc.pen. che contempla la revoca del sequestro preventivo quando risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti le condizioni di applicabilità dello stesso;
assoluta mancanza nel provvedimento impugnato del necessario rapporto di strumentalità tra reato contestato e patrimonio aziendale in sequestro nonché di qualsiasi giustificazione circa la sussistenza del periculum in mora;
totale mancanza di motivazione in relazione alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati rispetto al reddito o alle attività economiche dell’odierna ricorrente ed a prova offerta nel corso del giudizio della provenienza lecita dei beni sequestrati;
violazione dell’articolo 195 comma 7 cod.proc.pen. relativamente alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME;
carenza assoluta di motivazione in ordine all’apporto probatorio dei collaboratori d giustizia relativo alla prova dell’infiltrazione gestionale nel patrimonio aziendale coniugi nonché pretermissione degli argomenti sostenuti dalla difesa al fine di dimostrare l’assoluta inaffidabilità, inattendibilità e manifesta contraddittorietà fonti collaborative esaminate; al proposito si procedeva all’analisi delle dichiarazioni ciascun collaboratore;
violazione dell’articolo 195 comma 7 cod.proc.pen. nella parte in cui non era stata dichiarata inutilizzabile la dichiarazione di NOME per mancata indicazione
della fonte di cognizione ed analogo motivo relativamente alle dichiarazioni di COGNOME NOME; pretermissione in sede motivazionale di tutti gli argomenti difensivi volti dimostrare l’assoluta imprecisione, incostanza e contraddittorietà del racconto del collaboratore COGNOME in ordine alle interferenze gestionali dell’associato mafios COGNOME quali socio occulto nell’autosalone dei coniugi COGNOME;
-motivazione apparente in ordine alle argomentazioni difensive volte a dimostrare la provenienza lecita delle risorse monetarie utilizzate per riavviare nel 2017 l’attività vendita denominata RAGIONE_SOCIALE intestata alla COGNOME dopo il dissequestro avvenuto a settembre 2015 a seguito del rigetto della prima richiesta di misura di prevenzione nei confronti di COGNOME NOME; al proposito, venivano lungamente riportate le argomentazioni difensive sostenute in relazione alla riattivazione dell’attività di vendi a seguito del dissequestro del 2015;
-erronea applicazione dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 74 del 2000, violazione degli articoli 157, 158 cod.pen. in materia di prescrizione del reato di cui all’articolo bis codice penale, quanto al ritenuto slittamento della consumazione del reato fino a data attuale o quantomeno fino alla data dell’ultimo sequestro intervenuto nel 2019 a causa di presunte successive intestazioni fittizie della stessa ditta RAGIONE_SOCIALE, non potendo disporsi il sequestro e la confisca per equivalente a seguito di sentenza di prescrizione del reato intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale come nel caso di specie;
-violazione degli articoli 322 bis, 324 e 325 codice procedura penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME NOME.
2.1 Con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G., l’AVV_NOTAIO insisteva nei motivi originariamente proposti deducendo, in particolare, che la decisione su analoga istanza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME (titolare di una dotta di pompe funebri) risultava annullata con rinvio dalla corte di cassazione; si deduceva, ancora, che l’intervenuta declaratoria di prescrizione del reato di intestazione fittizia di cui al cap precludeva la possibilità di disporre la confisca del cespite, non potendo sostenersi l spostamento della data di consumazione dei fatti in assenza di successive intestazioni della RAGIONE_SOCIALE alla COGNOME. Difatti, dalla data del 2004 di originaria intestazione, non vi erano altre modifiche della composizione societaria ed il COGNOME, in quel momento, non era ancora raggiunto da alcun provvedimento che potesse farlo ritenere interessato ad operazioni di intestazioni fittizia; in ogni caso la confisca non definitiva disposta non precludeva la possibi di riesaminare la legittimità del provvedimento di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH I ricorsi sono proposti o da soggetto non legittimato o per motivi manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Deve innanzi tutto richiamarsi quell’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario de bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione de bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 – 01). L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta affermare che il ricorso del COGNOME è inammissibile perché lo stesso, così come già rilevato dal tribunale del giudizio cautelare reale, non è terzo del procedimento bensì imputato nei cui confronti è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione c contestuale applicazione della confisca del bene.
Peraltro è il caso di rilevare come tutte le doglianze avanzate nel ricorso AVV_NOTAIO e con le quali si lamentano vizi di valutazione delle emergenze dibattimentali non sono proponibili nella presente fase di legittimità; ed invero va rammentato come il ricorso pe cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da render l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692 – 01). Nel caso in esame non appare sussistere l’ipotesi della motivazione insussistente o meramente apparente posto che il tribunale dell’appello cautelare reale ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione e le doglianze avanzate propongono una lettura alternativa delle prove assunte in fase dibattimentale del tutto non deducibile nella fase di legittimità dei procedimenti cautelari reali.
Quanto ai motivi dedotti nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e con i quali si deducono viz del provvedimento impugnato in relazione alla insussistenza dei requisiti del disposto sequestro, deve innanzi tutto essere precisato come in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto ch dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenz del “fumus commissi delicti”, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale s consistenza del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 – 03; Sez. 5 – , n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 – 01).
Nel caso in esame, pertanto, alcuna questione relativa al fumus può essere dedotta in questa sede né può proporsi per le ragioni già esposte al punto 1 una lettura in versione difensiva di mezzi di prova assunti nella fase del dibattimento penale.
In relazione alle altre doglianze avanzate nei due distinti ricorsi, va precisato ch il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione dell’originaria ordinanza di rigetto dell’istanza di dissequestro da parte del tribunale di Vibo Valentia del 6 aprile 202 pronunciata prima della sentenza dichiarativa della prescrizione del successivo 20 novembre
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2023; ne deriva pertanto a f fermare che nella presente sede tutte le questioni attinenti la violazione dei principi in tema di non applicabilità della confisca a seguito di declaratori prescrizione non possono essere dedotte, dovendo invece le stesse essere fatte valere con l’attivazione di nuova istanza di dissequestro ed eventuale appello cautelare ove sussista interesse.
E poiché il tribunale ha giustificato il mantenimento del sequestro sotto il profilo periculum in relazione alla possibilità di utilizzazione del bene sottoposto a possibile confisca doglianze avanzate appaiono ugualmente non proponibili e manifestamente infondate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 2 Iuglio 2024