Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18977 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
su ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Salerno 1’11/09/1976
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere sopra indicata è stata rigettata la richiesta di riesame di NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva emesso il decreto di sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. per un valore di euro 39.130 nei confront
dell’odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per un
bonus edilizio generato fittiziamente.
2. Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, ritenendo sussistente la violazione di leg
provvedimento impugnato per l’avvenuta applicazione del vincolo reale al denar di un soggetto estraneo al reato in quanto cessionario incolpevole.
3. Nelle more della presente decisione, il difensore di NOME COGNOME co nota trasmessa via pec il 20 marzo 2025, ha depositato la rinun
all’impugnazione, sottoscritta dall’indagato, dando atto che il 17 febbraio 2
Tribunale aveva disposto il dissequestro della somma di euro 19.565 con decret di sostituzione.
Dalla rinuncia all’impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità d ricorso, con condanna alle spese, ma non anche al versamento di una somma a
favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di NOME COGNOME è
riconducibile a modifiche del provvedimento impugnato, intervenute nelle more della decisione, e a lui favorevoli.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali.
Così deciso 1’11 aprile 2025
La Consigliera estensora
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