Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MONTALBANO .30NICO avverso l’ordinanza in data 15/11/2023 del TRIBUNALE DI MATERA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite dei propri difensori, impJgna l’ordinanza in data 15/11/2023 (depositata il 15/12/2023) del Tribunale di Matera che ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il decreto in data 3D ottobre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Matera, che disponeva il sequestro preventivo di due terreni agricoli, in relazione al reato di dichiarazione fiscale infedele al fine di evadere le imposte sui redditi.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen..
Con il primo motivo d’impugnazione viene denunciato il vizio di omessa motivazione per la mancata considerazione delle deduzioni difensive, tale da configurare il vizio di violazione di legge.
Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione al fumus e in riferimento all’art. 10-bis, comma 13, della legge 212/2000.
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente rappresenta che l’art. 10bis, comma 13, della Legge n. 212 del 2000 prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Aggiunge che nel caso in esame si configura una mere ipotesi abuso del diritto, mancando -invece- il requisito del furnus commissi del/di.
A tale proposito, osserva che al fine di individuare un’ipotesi di reato non è sufficiente che la condotta realizzata sia intesa a ridurre o a risparmiare in ordine a quanto dovuto in sede tributaria, essendo altresì necessaria un’integrazione normativa che specifichi esattamente la condotta criminosa, non essendo a tal fine sufficiente una norma di “gestione ermeneutica” o una norma in bianco.
Condizioni che si assumono insussistenti nel caso in esame.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati.
Il motivo è inteso a risaltare l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude che COGNOME vesta la qualifica di imprenditore agricolo e a tal fine vengono illustrati i vari orientamenti giurisprudenziali :sviluppatisi su tal tema.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di omessa motivazione.
In questo caso la difesa segnala che la violazione di cui al ‘art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1973 (ossia omessa autofatturazione) è stata abrogata [dall’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per l’omessa valutazione della tassazione con riferimento alla sola quota della merce acquistata che ha superato la parte di prevalenza, e non certo di tutta la fatturazione.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’errata applicazione dei principi fissati dalla sentenza del Consiglio di Sl:ato n. 4441/2018, i cui contenuti vengono illustrati, al fine di evidenziare come l’operato della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza sia stato errato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
1.1. Va preliminarmente rilevato come il reato sia stato contestato sul presupposto che COGNOME NOME abbia perso la qualità di imprenditore agricolo e acquistata quella di imprenditore commerciale, con le conseguenti ricadute in punto di tassazione, in ragione della mancanza del criterio c.d. della prevalenza, secondo il quale la quantità dei prodotti agricoli propri deve essere (appunto) prevalente rispetto a quelli non propri.
Tale dato, secondo quanto esposto in motivazione, risulta dallo stesso software
e
utilizzato dall’azienda.
Da tale dato preliminare, i giudici hanno ritenuto un’immutatio veri che, in quanto tale, sposta la vicenda dall’abuso del diritto alla rilevanza penalistica.
Il ricorso, dal suo canto, si sviluppa lungo enunciazioni di principio che non vengono correlate al caso concreto, se non in forma generica e astratta, con particolare riguardo alla ritenuta configurazione dell’abuso del diritto, alla qualificazione dell’indagato quale imprenditore agricolo, all’erroneità dei rilievi della guardia di finanza e alla stessa segnalata abrogazione dell’art. 41, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1973.
Tutte tali argomentazioni, in realtà, si mostrano quali altrettanti deduzioni di merito, che impingono la motivazione del provvedimento impugnato e che, in quanto tali, non possono essere scrutinati in sede di legittimità avverso un provvedimento pronunciato in materia di misure reali.
Va dunque ribadito che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 283035).
La mancanza della motivazione o la sua apparenza non si rinviene nel caso in esame.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissib lità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 05/03/2024
Il Consigliere est.
La Presidente