Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6832 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6832 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
nei confronti della:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Matera
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera -adito in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. -confermava, con ordinanza del 18 settembre 2025, il provvedimento di rigetto della istanza presentata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la concessione in uso
temporaneo a terzi dello studio odontoiatrico, di cui la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria e che era stato sottoposto a sequestro preventivo impeditivo in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen., contestato anche al legale rappresentante p.t., NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento, la RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto:
vizi di motivazione, per omissione ed evidente illogicità, per la mancata rispondenza della misura cautelare reale ai principi di proporzionalità e adeguatezza, avendo la RAGIONE_SOCIALE chiesto la restituzione del bene sotto sequestro in favore di terzi e per consentirne un uso temporaneo al fine di appianare i debiti societari.
Alla odierna udienza- che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre precisare che, nel caso in esame, i Giudici del merito hanno disposto il sequestro preventivo ‘impeditivo’ dello studio odontoiatrico – di cui la RAGIONE_SOCIALE ricorrente risulta essere proprietaria – essendo stata accertata la funzionalità e strumentalità di esso alla commissione del reato di esercizio abusivo della professione, provvisoriamente contestato anche al legale rappresentante della stessa RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La ricorrente -con l’unico motivo di ricorso non contesta il nesso pertinenziale, che, per costante giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile non solo in relazione al corpo del reato, ma «a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso» (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 244342), quanto piuttosto la rispondenza della misura reale ai principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Il principio di proporzione, normativamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale e funzionale alla tutela dei diritti inviolabili della persona, ha assunto, negli orientamenti interpretativi di questa
Corte di cassazione, una portata applicativa via via più ampia essendo stata estesa anche alle misure cautelari reali.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale principio ha, dunque, travalicato il perimetro della libertà individuale, per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti fondamentali e la giustificazione della loro limitazione finalizzata al soddisfacimento di esigenze processuali.
I principi di proporzionalità ma anche di adeguatezza e gradualità debbono, dunque, costituire oggetto di ineludibile valutazione anche da parte del giudice della cautela reale, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, ovvero una sua limitazione che non sia necessaria e proporzionata al fine perseguito e che, dunque, si traduca per il destinatario in onere eccessivo rispetto all’obiettivo da perseguire (in questo senso, tra le tante, Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509).
Anche, in ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità, così inteso, è stato codificato ai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, nonché al par. 3 dell’art. 49 e al par. 1 dell’ art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed è considerato dalla Corte di Strasburgo il necessario presupposto di legittimità di tutti gli atti che incidono – limitandoli – sui diritti fondamentali della persona (cfr. tra le altre, Corte EDU, Grande Camera, 5 gennaio 2000, RAGIONE_SOCIALE c. Italia; Corte EDU, 13 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE Romania; Corte EDU, 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE Bulgaria; Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).
Naturale corollario di tale premessa è che, anche in relazione al sequestro preventivo impeditivo, che qui rileva, il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare la correttezza della soluzione adottata (sulla operatività del principio anche nella fase esecutiva della misura cautelare reale v. Sez. 3, n. 15637 del 13/03/2024, Rv. 286173 -01; Sez. 6, n. 1645 del 21/11/2022, dep. 2023, Rv. 284158 -01; Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Rv. 267586 -01).
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità richiede un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato. In tale prospettiva ermeneutica, si è, infatti, ritenuto necessario che il bene, oggetto di sequestro preventivo, si caratterizzi per la intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la ” res ” ed il reato commesso ( ex multis , Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246881; Sez.6, n. 13176 del 29/03/ 2012, NOME, Rv. 252591, secondo cui nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario accertare un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato).
Il Giudice di merito, adito in sede di opposizione, ha correttamente applicato tale regula iuris.
Nel provvedimento impugnato, il diniego della concessione in uso temporaneo è stato motivato sulla base del rapporto di stretta funzionalità tra la res e il reato provvisoriamente in contestazione.
E’ stato, infatti, congruamente rilevato come la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE proprietaria, odierna ricorrente, avrebbe svuotato sostanzialmente la funzione tipica della misura reale, per la incompatibilità ontologica tra la disponibilità della res in capo al proprietario e lo scopo cui la misura cautelare tende, che è appunto quella di sottrarre il bene alla libera disponibilità del titolare, al fine di impedire la perpetrazione del reato.
In relazione alla specifica istanza, volta ad ottenere la concessione in uso temporaneo a terzi, effettivamente i richiamati principii di adeguatezza e di proporzionalità consentono una tale apertura.
E’, tuttavia, necessario accertare la sussistenza di elementi da cui potere desumere che la res venga utilizzata e destinata allo svolgimento di un’attività lecita e che, quindi, sia stato interrotto il nesso di strumentalità con il reato.
Nel caso in esame, il Giudice dell’opposizione ha disatteso l’istanza, congruamente e in termini non manifestamente illogici segnalando l’assenza di ‘ informazioni ‘ circa la natura e tipologia di rapporti intercorrenti tra i terzi professionisti, che, per la difesa, dovrebbero lecitamente proseguire l’attività all’interno dello studio odontoiatrico in sequestro, e le persone che risultano
indagate in ordine al delitto di esercizio abusivo della professione nel l’ambito del presente procedimento.
E’ , all’evidenza , una ‘informazione’ necessaria da cui il Giudice del merito non poteva prescindere -ai fini dell’accertamento della ‘rottura’ del nesso di pertinenzialità e della verifica del rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, vieppiù considerando che, al riguardo, il ricorrente non ha prospettato o addotto alcunché di specifico.
Il richiamo al principio di proporzione non è, in tale specifico contesto, spendibile, non essendovi la garanzia della canalizzazione della res verso finalità lecite e non potendo detto principio essere invocato, in modo strumentale, per svuotare la funzione e lo scopo della misura cautelare reale.
Al rigetto del ricorso segue -ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 28/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME