Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30531 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 25/04/1977
avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata , il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , società ritenuta strumentale alla associazione finalizzata al compimento di truffe contestata a NOME COGNOME, fratello del ricorrente, l.r. della predetta società.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME quale terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro, svolgendo, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Premette che il sequestro è correlato alle condotte illecite provvisoriamente contestate ai capi 17, 22, 47 al fratello dell’odierno ricorrente, NOME COGNOME il quale avrebbe fatto parte di una consorteria criminosa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui agli artt. 512bis, 640, 640ter cod. pen., nonché dei reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,8, del D. L.vo n. 74/2000, e che, secondo la prospettazione accusatoria, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe fatto parte di una serie di ditte utilizzate quali canali di smercio dei beni di consumo acquistati da vari fornitori per conto della RAGIONE_SOCIALE; in particolare, NOME COGNOME, quale intraneo alla predetta consorteria, avrebbe utilizzato l’attività imprenditoriale in questione, formalmente amministrata dal fratello NOME, al fine di rivendere parte della merce.
Il ricorrente deduce, quindi, violazione di legge e vizi della motivazione, mancante o travisante, segnalando, in particolare, che, in una sola occasione, la società interessata dal sequestro avrebbe ricevuto prodotti acquisiti in modo presumibilmente illecito dalla Alipadania, dopodiché le attività illecite si erano interrotte. Non sussisterebbe, dunque, il legame funzionale essenziale tra il bene in sequestro e il possibile reiterarsi o aggravarsi delle condotte delittuose, atteso che non risponde al vero quanto affermato nell’ordinanza impugnata, ovvero che ‘ molto spesso prodotti di diversa natura sarebbero stati trasportate anche nei locali in cui ha sede il panificio RAGIONE_SOCIALE ‘ ; dalle intercettazioni sarebbe, infatti, emersa un’unica circostanza in cui ciò era avvenuto, ovvero il 19.9.2022, che coincide con la totale dismissione e interruzione delle attività della RAGIONE_SOCIALE e la suddivisione tra i correi della residua merce provento di truffa. Cosicchè, in ottica difensiva, può parlarsi, al più, di un vincolo occasionale di strumentalità, ciò che esclude il periculum in mora .
Si sostiene, inoltre, che sarebbe stato travisato il contenuto della intercettazione del 19.9.2022, nella quale, secondo la Difesa, si faceva riferimento all’acquisto effettuato (non dalla RAGIONE_SOCIALE , ma) da altra ditta (RAGIONE_SOCIALE). L’unica fattura dimostrativa di un rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e il panificio RAGIONE_SOCIALE avrebbe, invece, a oggetto una fornitura inversa del panificio in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente , nel ricostruire in modo inesatto la vicenda, l’ordinanza non ha reso un corretto giudizio dimostrativo della concretezza e attualità del periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.In premessa, va richiamato il principio di diritto, affermato da S ez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 , a tenore del quale ‘ Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando” o “in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). ‘
2. Va anche ricordato che il sequestro preventivo, disciplinato dall’art. 321 cod. proc. pen., è una una misura di coercizione reale per esigenze di prevenzione, peraltro connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all’accertamento del reato per cui si procede, nel senso che è suo scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. In particolare, il sequestro preventivo trova la sua giustificazione nel “finalismo” cautelare di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per estendere nel tempo od in intensità le conseguenze del crimine o per agevolare il compimento di altri reati. Il provvedimento inibitorio è inteso a stabilire un vincolo di indisponibilità in riferimento ad una cosa mobile od immobile il cui uso è ricompreso necessariamente nell’agire vietato dalla legge penale. Ne discende che la misura cautelare in questione va disposta nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell’accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l’imputazione contestata e l’intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all’effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell’illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati. Al riguardo, è
stato affermato che le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono identificabili con l’evento del reato in senso naturalistico e neppure con l’evento in senso giuridico (cioè , la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. (cfr. Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 Cc. (dep. 20/03/2003 ), in motivazione).
3. Va, altresì, ricordato che questa Corte ha, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, COGNOME, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509); e, su tale linea, si è, dunque, affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, COGNOME, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068). In continuità con tale indirizzo ermeneutico si è attestata anche la giurisprudenza europea che ha affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, RAGIONE_SOCIALE Romania).
4. Inoltre, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il ” periculum in mora ” deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede anche la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede ( ex multis, Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 -01).
5. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuto il provvedimento di sequestro: il G.I.P. ha infatti considerato come, proprio sfruttando le compagini aziendali già in essere, sia stato attuato e portato avanti l’affare RAGIONE_SOCIALE, in quanto le ditte esistenti sono state il canale di smercio di tutta la merce acquistata dai vari fornitori, da tale reiterazione traendo il periculum in mora , considerando che la libera disponibilità di tali compagini aziendali avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri.
6.Analogamente, il provvedimento impugnato, nel confermare quello genetico, ha osservato -a giustificare la sussistenza di un vincolo affatto occasionale fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la
prosecuzione di quello per cui si procede – come – al pari di altre ditte gestite dai sodali e pure poste sotto sequestro – anche il RAGIONE_SOCIALE sia risultato funzionale al programma associativo di reimpiego delle merci derivanti dalle truffe commesse a danno delle ditte fornitrici dell’Alipadania, dal momento che parte di detta merce è stata trasportata presso il panificio RAGIONE_SOCIALE Mesiano, come riscontrato dalle bolle di trasporto.
E’, dunque, in ragione della già acclarata reiterazione di condotte funzionali al reimpiego di merci illecitamente acquisite che è stato correttamente ravvisato in concreto il periculum in mora necessario per l’imposizione del sequestro c.d. impeditivo, dal momento che, come detto, la società è stata considerata, come altre, strumentale alla realizzazione dei delitti di truffa commessi dall’associazione per delinquere, poiché in essa , come nelle altre sottoposte a sequestro, è stata trasferita e allocata parte della merce oggetto di reimpiego delle truffe.
In presenza di una motivazione congrua, non confinabile nell’alveo dell’apparenza e/o inesistenza, il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive, con conseguente infondatezza del ricorso.
Ciò che rende superfluo anche lo scrutinio del tema -controverso nella giurisprudenza di questa Corte -afferente alla possibilità del terzo interessato ricorrente che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, di contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare ( cfr. in senso affermativo, S ez. 6 n. 15673 del 13/03/2024, Rv.286335; Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024 (dep. 2025) Rv. 287416; contra, cfr. Sez. 2 n. 41861 del 03/10/2024,Rv. 287165; S ez. 3 n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439)
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2025