Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7646 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7646 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Nardò il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza emessa in data 31 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 734 cod. pen.; 30, comma 1, in relazione all’art. 19, comma 3, lett. b), l. n. 394 del 1991; 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001; 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; 1161 cod. nav. in relazione all’art. 55 cod. nav., avente ad oggetto le opere edilizie insistenti sull’area ricadente al foglio 12, particella 2221, in catasto del Comune di Porto Cesareo.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
2.1. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.
Lamenta la difesa la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza nella parte in cui Ł stato ritenuto che il ricorrente avesse modificato la destinazione d’uso e realizzato uno stabilimento balneare con cinque file di ombrelloni, poichØ il Tribunale ha fatto erroneo riferimento ad un chiosco realizzato abusivamente su area demaniale e ad uno spianamento della stradina sterrata di accesso alla spiaggetta oggetto della sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto emessa dal Tribunale di Lecce il 17/09/2024: in quest’ultima sentenza, infatti, era stata semplicemente contestata la movimentazione e spianamento con mezzi tecnici di una strada storica sottoposta a vincolo paesaggistico ed alla legge quadro sulle aree protette, nonchØ la realizzazione sulla superficie spianata di una struttura estesa 245 mq sulla quale erano collocati 37 ombrelloni e 74 sdraio.
Deduce la difesa, in ordine alla contestata modifica dello stato dei luoghi, con
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‘spianamento di sabbia trasportata appositamente con mezzi meccanici’, la mancanza di riscontri sia sullo spianamento del terreno, sia sull’utilizzo di mezzi meccanici. Aggiunge che solo rilevanti e permanenti trasformazioni del territorio necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, mentre nel caso in esame si era trattato di un rastrellamento sul piano di giacitura di sabbia silicea finalizzata al ripascimento dell’arenile, senza una trasformazione in via permanente del suolo e senza una significativa alterazione della morfologia del territorio.
Quanto al pericolo per il bene giuridico tutelato, la difesa precisa che lo spandimento di sabbia silicea finalizzato al ripascimento dell’arenile non aveva arrecato, nØ poteva farlo alcun pregiudizio di sorta, contribuendo al contrario alla tutela della naturalità del sito. Anche il posizionamento di ombrelloni e sdraio o di un telo di erba sintetica o di un frangivento non avevano determinato distruzione o deterioramento delle bellezze naturali.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 6, lett. e)-bis, e 10 d.P.R. n. 380 del 2001.
Deduce la difesa che le opere sequestrate non potevano essere qualificate come edilizie, poichØ non erano soggette alle autorizzazioni sostenute dal Pubblico ministero, alla luce del disposto dell’art. 6, lett. e)-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 che prevede la realizzabilità, senza il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo, di opere stagionali dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, dunque amovibili e destinate a permanere per il limitato arco temporale della stagione estiva e non comportanti una permanente o durevole trasformazione urbanistica del territorio.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e manifesta illogicità con riferimento al presupposto del periculum.
Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente il periculum a tempo, vale a dire sino al termine della stagione estiva, mentre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, l’attualità del pericolo deve essere valutata sia al momento dell’adozione della misura, sia durante la sua vigenza, imponendo un esame aggiornato e non meramente congetturale, sottolineando che sull’area sottoposta a misura era stata assentita la realizzazione di un chiosco bar ed accessori, che presuppone la frequentazione intensa, nel periodo estivo, di numerosi avventori. Aggiunge che il presupposto del periculum non può essere desunto dalla esistenza delle opere ultimate, ma Ł necessario dimostrare che la effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il Tribunale abbia fatto erroneo riferimento alle opere realizzate su area demaniale dai titolari del prospiciente lido ‘La Spiaggetta’, non a quelle ascritte al ricorrente, e che il rastrellamento sul piano di giacitura di sabbia silicea, finalizzata al ripascimento dell’arenile, non poteva considerarsi intervento comportante trasformazione in via permanente del suolo; ribadendo infine, quanto al periculum, che l’attualità dello stesso andava valutata sia al momento dell’adozione della misura, sia durante la sua vigenza, mentre il Tribunale, nel ritenere che il periculum permanesse per la stagione estiva, era incorso in un vizio logico, avendo pronunciato quando ormai la stagione estiva era cessata, precisando infine che il suo interesse fosse collegato alla posizione di indagato, in quanto legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, affittuaria del terreno sottoposta a sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
Il ricorso Ł inammissibile perchŁ, a fronte di un appello cautelare proposto da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dunque quale terzo interessato, il ricorso per cassazione Ł stato proposto dal ricorrente in proprio e senza allegare procura speciale.
1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, piø volte ribadito che, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Con la conseguenza che Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, COGNOME, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell’inammissibilità l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, COGNOME, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445).
1.2. Inoltre, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287442; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439), cui il Collegio aderisce, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016). E’ stato, infatti, osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro; si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchŁ alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso (in tal senso, con specifico riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione, Sez. 1, n. 35669 dell’11/05/2023, Jelmoni, non mass.).
A ben vedere, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono dunque estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicchØ ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, cit.; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 28565).
Ora, nel caso in esame, le doglianze che il ricorrente muove, nell’interesse della società affittuaria dei terreni su cui sono state realizzate delle opere a servizio di una struttura ricettiva, mediante le quali Ł stata censurata l’affermazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora – concentrate sul mancato esame delle deduzioni concernenti la
realizzazione di opere che non avevano trasformato in via permanente il suolo, nØ alterato la morfologia del territorio, nØ richiedevano il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo, essendo dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, nØ infine lasciavano desumere l’attualità del periculum in mora, trattandosi di opere ultimate -, sono estranee alle censure deducibili dai terzi che debbano soggiacere al sequestro e subirne gli effetti, perchØ non attengono alla inesistenza di un contributo da parte del ricorrente ai reati attribuiti agli indagati ed alla effettiva ed esclusiva titolarità o disponibilità del bene in capo a costui che escluderebbe il pericolo di reiterazione dei reati, ma alla contestazione della esistenza dei presupposti della misura cautelare, in particolare del fumus e del periculum nei termini anzidetti, che rappresentano aspetti estranei a quelli deducibili dai terzi destinatari di un provvedimento di sequestro.
Il ricorso Ł, in ogni caso, anche manifestamente infondato.
Difformemente da quanto sostenuto nei primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perchØ connessi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, riproponendo il ricorso per cassazione gli stessi argomenti devoluti al Tribunale cautelare ed avendo quest’ultimo, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della avvenuta realizzazione di un illecito spianamento e livellamento del terreno con riporto di materiale inerte proveniente da altri luoghi nell’area brulla a ridosso della spiaggetta demaniale e la destinazione di quella porzione di suolo a stabilimento balneare, con ben cinque file di ombrelloni e sdraio – oltre alle difformità rispetto al permesso di costruire consistenti nel diverso posizionamento dei serbatoi fuori terra, nella recinzione incannucciata e nel solarium in area paesaggistica e in contrasto con le norme del PUG -, tutto ciò in difformità dai titoli acquisiti, che non prevedevano la realizzazione di uno stabilimento balneare: l’autorizzazione della capitaneria di Porto del 02/08/2023 riguardava la realizzazione su suolo privato, e non sul demanio, di una pedana in legno, con tavolini ed ombrelloni, e di un chiosco-bar a servizio della struttura ricettiva Punta Grossa; il permesso di costruire del 24/06/2024 riguardava l’installazione di un chiosco-bar, con servizi igienici, pedana e staccionata in legno, con la prescrizione del divieto di svolgere attività di noleggio di attrezzature balneari, di eseguire scavi, riporti, livellamenti o spianamenti.
Spiega, quindi, il Tribunale che l’attività descritta, vale a dire la gestione e l’esercizio di uno stabilimento balneare, realizzata attraverso opere difformi dai titoli acquisiti (che non prevedevano livellamenti o spianamenti del terreno, nØ l’esercizio di attività di noleggio di attrezzature balneari), era stata svolta appunto senza le necessarie autorizzazioni e senza il nulla osta paesaggistico, ed anzi in difformità rispetto ad essi, prescrivendo il permesso di costruire espressamente il divieto di attività di scavo, riporto, livellamento e spianamento. NØ potendo sostenersi che lo spandimento di sabbia silicea finalizzato al ripascimento dell’arenile avesse valorizzato l’ambiente, trattandosi di sabbia non autoctona e, comunque, di attività arbitraria posta in essere da privati, senza alcuna preventiva valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. NØ ancora era stata autorizzata l’installazione di ombrelloni e sdraio, trattandosi di occupazione abusiva di area demaniale, oltre che di attività funzionale all’esercizio di uno stabilimento balneare, non consentita ed in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.
Priva di fondamento Ł pertanto la critica del mancato confronto con le obiezioni difensive, che, nel contestare l’avvenuta attività di spianamento e di livellamento, investono un aspetto fattuale, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed accertato sulla base di documentazione fotografica; per contro, le censure mosse non si confrontano con il dato
dirimente della accertata realizzazione di uno stabilimento balneare, senza essere in possesso dei titoli abitativi.
Anche la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso ed incentrata sulla assenza del periculum in mora Ł manifestamente infondata.
Il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione adottata dal GIP, che aveva sottolineato come il pericolo che la libera disponibilità dell’area e delle strutture potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, in quanto avrebbe permesso la prosecuzione dello svolgimento di attività balneare non consentita, anche su area demaniale, consentiva di ritenere sussistente il periculum in mora e non fosse scalfita dagli argomenti difensivi, tenuto conto che l’afflusso di persone avrebbe compromesso ulteriormente la natura del luogo.
L’ordinanza impugnata appare sul punto logicamente argomentata, facendo riferimento al pericolo di prosecuzione della condotta vietata e di aggravamento delle conseguenze della stessa ed espresso richiamo alla stagione estiva. Il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata va, allora, interpretato alla luce dell’ampia descrizione dell’opera illegalmente posta in essere, finalizzata ad un’attività stagionale, sul presupposto cioŁ che, all’esito della stagione estiva, sarebbero state rimosse le strutture, rimarcando in ogni caso la persistenza del pericolo sino al ripristino del sito nelle sue caratteristiche originarie, antecedenti allo spianamento e al livellamento con riporto di materiale non autoctono, sottolineandone la difficoltà, in ragione della irreversibile commistione fra la risetta, la sabbia silicea e lo strato preesistente di terreno.
Del resto, il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell’equilibrio urbanistico ed ambientale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 2384 del 10/10/2024, dep. 2025, Martucci, Rv. 287337).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME