Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Santa Maria Capua Vetere in data
28/2/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dei difensori i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/2/2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale il Napoli Nord in data 28/2/2024, relativamente all’alloggio facente parte del Plesso Edilizio denominato Parco Verde del Comune di Caivano, occupato dall’indagato, ritenendo sussistente il fumus del delitto di cui agli artt.633, 639 bis c.p.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione COGNOME NOME deducendo, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza impugnata per non
avere il Riesame rilevato il difetto di autonoma valutazione da parte del GIP degli elementi addotti dal P.M.
Il decreto di sequestro avrebbe recepito le considerazioni dell’accusa senza operare alcun vaglio critico in ordine alla sussistenza del funnus del delitto e del periculum in mora.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge avendo il Gip disposto il sequestro in assenza del fumus del delitto di cui all’art. 633, 639 bis c.p., avendo il COGNOME il legittimo possesso dell’immobile asseritamente abusivamente occupato, avendogli il precedente possessore legittimo consegnato le chiavi dell’appartamento .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su censure manifestamente infondate.
Sul vizio di omessa motivazione, preme preliminarmente osservare che le Sez. U nella sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789, hanno precisato che “nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa”.
Le Sezioni Unite hanno spiegato che l’autonoma valutazione per i provvedimenti cautelari reali, comporta, per l’autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell’indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi. Mentre quel percorso non può che essere affine per quanto concerne il dovere di verifica – non più concepibile in termini solo astratti – della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.
La verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell’ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito dell
motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che fosse apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, “in più parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità. ez. 6, Sentenza n. 31370 del 19/06/2018 Cc. (dep. 10/07/2018 ) Rv. 273450
Nel caso in esame il Tribunale a pag. 2 dell’ordinanza impugnata ha risposto alla specifica doglianza avanzata dal ricorrente riguardante l’omessa autonoma valutazione degli indizi, da parte del GIP, pertinentemente evidenziando che il GIP nel decreto impugnato aveva esplicitato in maniera chiara le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza del fumus commissi deliciti e del periculum in mora effettuando uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro in relazione a ciascun indagato. In particolare ha rimarcato il Tribunale che il Gip aveva redatto uno schema sinottico per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati compresa la ricorrente, nel quale erano riportati tutti gli elementi di fatto ritenuti sufficienti ad integrare il fumus del delitto di cui all’art. 633, bis c.p., dovendosi peraltro ricordare che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, secondo quanto affermato da questa Corte “Sez. 6 n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658).
Il motivo con il quale si contesta il fumus commissi delicti, per avere il COGNOME il possesso delle chiavi dell’immobile, consegnategli dal precedente possessore legittimo, è palesemente infondato.
Non ignora il collegio l’orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui “non integra il reato di invasione di terreni o edifici l condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, atteso che, quand’anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all’assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall’art. 633 cod. pen., che presuppone l’introduzione arbitraria e dall’esterno”(Sez. 2, n. 15874 del 30/1/2019, Rv. 276416 ).
Su questa linea, ed anche recentemente, questa stessa Sezione ha nuovamente ribadito che non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, del 26/2/2019, NOME, resa in una fattispecie di sequestro preventivo di immobili e di area ricadente nell’alveo di un fiume, pervenuti ai ricorrenti in qualità di eredi; conf., in un fattispecie analoga, Sez. 2, del 23/9/2010 n. 36733, COGNOME).
Tuttavia, nel caso di specie, non si può non rilevare come la stessa prospettazione difensiva della vicenda non consente certamente di individuare, in capo al COGNOME il “possesso” dell’alloggio per aver ricevuto nel 2005, la disponibilità delle chiavi dal precedente assegnatario, posto che detta circostanza è rimasta indimostrata, a nulla rilevando che il precedente legittimo detentore non avesse promosso azione civile al fine di recuperare il possesso dell’immobile. In definitiva, quindi, è proprio sulla scorta della rappresentazione fattuale proposta dalla difesa che non è possibile configurare alcun fenomeno di fattuale “successione” del COGNOME nel “possesso” dell’appartamento.
Per quanto complessivamente esposto deve dichiarasi l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11/6/2024