Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33650 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33650 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; per udito il difensore presente, AVV_NOTAIO, che ha insistito l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 febbraio 2025 , il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese del 27 dicembre 2024 che aveva rigettato l’istanza del 30 ottobre 2024, con cui l’indagato aveva chiesto il dissequestro dell’area, sottoposta a sequestro preventivo con decreto del 7 febbraio 2023, sequestro disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, D.lgs. n. 42 del 2004, ed ascritti al medesimo, in concorso con NOME COGNOME, contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio -temporali meglio descritte nell’imputazione cautelare ed accertati in data 3 febbraio 2023.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di
seguito enunciato ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, si censura il provvedimento impugNOME sostenendo che lo stesso non avrebbe risposto adeguatamente ai motivi di appello presentati. Il Tribunale del riesame, dopo aver passato in rassegna l’iter procedurale adottato dalla Procura a fondamento de l sequestro preventivo operato sull’immobile, avrebbe ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento senza fornire alcuna motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALE doglianze argomentate nell’impugnazione. Nell’appello cautelare erano state indicate in maniera analitica tutte le ragioni il cui corretto apprezzamento avrebbe dovuto condurre i giudici del riesame all’accoglimento dell’impugnazione. Nel prosieguo del ricorso, la difesa del ricorrente opera una sintesi di quanto argomentato in sede di appello per contrastare le argomentazioni del pubblico ministero in sede di diniego di parere favorevole al dissequestro. Anzitutto, rileva come nell’ordinanza di rigetto originariamente impugnata davanti al Tribunale del riesame, è affermato che i lavori di copertura della corte interna, con l’apposizione di infissi, costituivano interventi edilizi non autorizzati e che ciò appariva sufficiente a ritenere configurabile il reato paesaggistico. Orbene, si osserva in ricorso che, una volta chiesta e ottenuta la rimozione temporanea dei sigilli, si sarebbe provveduto allo smontaggio degli infissi nella parte apicale della copertura dell’area adibita a corte interna, facendo venir meno sul punto il contestato aumento di volumetria e, conseguentemente, il reato contestato. Tra l’altro le opere di copertura della corte interna sarebbero state dismesse, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, senza la necessità di alcuna opera di demolizione, ma non con un semplice intervento di smontaggio. In secondo luogo, quanto al mancato mantenimento del paramento in muratura del prospetto principale, la difesa avrebbe contrastato la tesi secondo la quale il crollo del preesistente infisso centrale avrebbe fatto venir meno il senso del progetto di risanamento conservativo in quanto si sarebbe dovuto presentare un nuovo progetto per un intervento di totale demolizione. In relazione a tale profilo, osserva la difesa in ricorso come non solo l’opera realizzata era stata autorizzata nel 2021 dalla Sovrintendenza, ma anche che nel 2024 era stato emesso un ulteriore nulla-osta circa le modalità di rifacimento del paramento in oggetto, correttamente adottate dalla parte. Sarebbe dunque evidente che, per la Sovrintendenza, l’intervento in esame rientrava nella categoria del risanamento conservativo e non si trattava di un intervento di ristrutturazione edilizia poiché, diversamente, lo stesso ente avrebbe rigettato l’istanza. D’altronde, si osserva, l’articolo 20 della legge regionale n. 71 del 1978 precisa che tra gli interventi di
risanamento e restauro conservativo vanno considerati gli interventi che comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. Non si trattava, quindi, di interventi di ristrutturazione edilizia. In terzo luogo, quanto al presunto totale complessivo ampliamento volumetrico, si contesta quanto affermato dal pubblico ministero secondo cui, pur non risultando ad oggi realizzata una scala, in ogni caso la realizzazione di un solaio calpestabile facilitava una futura richiesta di autorizzazione alla realizzazione della scala. Secondo la difesa, però, né dal progetto né dal sopralluogo sarebbe emersa una modalità di collegamento al sottotetto, che resta non raggiungibile e, dunque, non fruibile, cosicché l’affermazione del pubblico ministero è un semplice ‘processo alle intenzioni’. In quarto luogo, sempre secondo il pubblico ministero sulla scorta della relazione del suo consulente di parte, l’aumento complessivo di volumetria nell’intero immobile era superiore a 641 m³ rispetto a quanto dichiarato nella SCIA dallo stesso ricorrente, conclusione tuttavia contestata per tabulas da quest’ultimo. In particolare, con riferimento all’argomentazione utilizzata dal pubblico ministero per giustificare l’ulteriore ipotetico aumento di volumetria dato da una maggiorazione dell’altezza del fabbricato in misura di metri 1,13, a tale conclusione la Procura sarebbe pervenuta attraverso la comparazione di un palo della luce con l’immobile in sequestro, ciò che avrebbe dovuto smentire la prova documentale e inconfutabile offerta dalla difesa, consistente nel rilievo aerofotogrammetrico rilasciato da una società che certifica per tutte le istituzioni pubbliche in Sicilia, e che dimostrava che l’altezza originaria dell’immobile nel 2004 era di metri 6,55 a fronte di un’altezza del fabbricato attuale di metri 6,10 regolarmente autorizzato. Quanto poi, in quinto luogo, alla contestazione secondo la quale parte RAGIONE_SOCIALE opere realizzate nel fabbricato in sequestro andavano qualificate come opere di ristrutturazione edilizia e non già come recupero conservativo, la difesa rileva che l’immobile si trova collocato in zona A) del piano regolatore, classificata di terzo grado, dove per legge possono essere realizzate lavorazioni di categoria A) e B), ossia opere di ristrutturazione edilizia, anche se le opere realizzate erano esclusivamente catalogabili come interventi di risanamento conservativo. In ogni caso, sarebbe stato dimostrato che tutte le opere sin qui realizzate dalla ditta del ricorrente rientravano nella SCIA inoltrata al Comune nel 2021 e corredata di tutta la documentazione in merito, oltre che di copia dei pareri già conseguiti. Ancora, sia il tetto a mono falda che l’intero progetto della ditta del ricorrente sarebbero stati autorizzati dalla Soprintendenza, sicché incongrua sul punto sarebbe la tesi del pubblico ministero secondo cui l’opera non era consentita in zona A) del piano regolatore. Sul punto si rileva come l’articolo 2.8 del regolamento edilizio stabilisce che le opere di risanamento
conservativo possono effettuarsi insieme agli interventi che prevedono anche innovazioni tecnologiche, e tali potevano ritenersi sia l’uso del cemento armato, sia la trasformazione del tetto a due falde in un unico tetto a mono falda. Da ultimo, quanto alle contestate difformità statiche che, secondo il pubblico ministero, andavano riapprovate dal Genio civile, si sostiene da parte della difesa che, nel corpo dell’appello, era stato dimostrato come il ricorrente avesse ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie nei termini previsti dalla legge e dagli atti del procedimento. Conclusivamente, nell’ordinanza impugnata si sarebbero esaminate esclusivamente le sole ragioni ostative al dissequestro dell’immobile, senza confutare per nulla, nemmeno sommariamente, quelle specifiche, e provate documentalmente dalla difesa. Non vi sarebbe traccia, dunque, RAGIONE_SOCIALE motivazioni per le quali gli argomenti sostenuti dalla difesa nell’appello cautelare non sono state considerate pertinenti e meritevoli di accoglimento, nonostante sia stata fornita una precisa prova, idonea a comprovare il venir meno degli abusi originariamente contestati e il conseguente ripristino dello status quo ante , operato a seguito della richiesta di rimozione temporanea dei sigilli. Tutte le difformità riscontrate nell’ordinanza di rigetto del GIP, infatti, sarebbero state smentite e documentate con atti di provenienza pubblica. In definitiva, il Tribunale del riesame si fonderebbe su una motivazione che non avrebbe affrontato alcuno dei temi dell’appello, neanche per relationem , risultando priva di motivazione, e dunque viziata da nullità. I giudici, anziché limitarsi a ribadire quanto affermato dal GIP che ha emesso il provvedimento impugNOME, avrebbero dovuto analizzare i fatti, confutando le argomentazioni mosse dalla difesa nell’appello.
In data 6 settembre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, cui si è riportato in sede di discussione orale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Secondo il PG, il ricorso non merita accoglimento. Contrariamente a quanto riferito in sede di ricorso, entro i limiti del medesimo, l’ordinanza impugnata è corredata da corretta e completa motivazione. Assume la medesima – smentita in modo del tutto generico dal ricorrente, senza addurre elementi effettivi di segno contrario, per quanto essi possano valere in questa sede – che permarrebbero significative difformità rispetto ai meri lavori di risanamento conservativo, miglioramento strutturale e frazionamen to per divisione dell’immobile. In particolare, l’abbassamento di 75 cm del piano di posa e la realizzazione di un nuovo tetto monofalda avrebbero comportato un notevole incremento della volumetria, complessivamente pari ad oltre 600 mc. Contesta, come detto, solo genericamente il ricorrente tali dati, ma la tesi difensiva è a sua volta smentita dal CT del PM e dall’ordinanza dirigenziale del 16 febbraio 2024 del Comune di
Godrano, addirittura oggetto di conferma nel corso del sopralluogo congiunto Comune di Godrano e CC del medesimo Comune del 4 dicembre 2024, tutti elementi che riscontrano un sostanziale aumento di volumetria non oggetto di alcun provvedimento autorizzatorio, consistito sia in un innalzamento del tetto sia in un abbassamento del piano di posa, nonché nella modifica della pendenza della falda. Per tali ragioni, in definitiva, per il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è il motivo di ricorso a non fornire alcuna ricostruzio ne alternativa, non l’ordinanza a non dare risposta alle domande poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, è inammissibile, sia perché generico per aspecificità che per essere stato proposto fuori dai casi consentiti dalla legge (art. 325, cod. proc. pen.).
È, anzitutto, generico per aspecificità in quanto mostra di non confrontarsi con le argomentazioni dei giudici del riesame, i quali hanno chiarito le ragioni per le quali le argomentazioni difensive sviluppate in sede di appello cautelare (e replicate in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), non potessero condurre a ritenere accoglibile il richiesto dissequestro.
In particolare, i giudici del riesame, nel rigettare l’appello cautelare della difesa, evidenziano come, allo stato attuale degli atti, risultavano ancora persistenti i presupposti del sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari e confermato in sede di riesame. A tal proposito, richiamano le risultanze della relazione di consulenza tecnica, l’ordinanza dirigenziale del Comune di Godrano dei 16 febbraio 2024 e la relazione tecnica del Comune di Godrano, redatta a seguito del sopralluogo del 4 novembre 2024, evidenziando come le opere realizzate nell’immobile posto sotto sequestro presentavano RAGIONE_SOCIALE significative difformità rispetto ai meri lavori di risanamento conservativo, miglioramento strutturale e frazionamento per divisione dell’immobile di INDIRIZZO situato nel centro storico di Godrano di cui alla SCIA del 10 agosto 2021. Osservano, nello specifico, i giudici del riesame come già il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva evidenziato come lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE opere, ed in particolare la realizzazione di un nuovo tetto mono falda e l’abbassamento di 75 cm del piano di posa del fabbricato (scelta che, insieme alla eliminazione del setto interno, aveva peraltro causato il crollo della antica muratura di pietrame) avessero comportato un incremento della volumetria
complessivamente pari a 641,21 mc. Si aggiunge, ancora, nell’ordinanza impugnata come, con l’ordinanza Dirigenziale n.1 del 16 febbraio 2024 (che in pendenza del ricorso al TAR aveva determiNOME di ritirare in autotutela l’ordinanza dirigenziale n. 7 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto la revoca della SCIA al fine di avviare il procedimento volto all’adozione dell’ordine di demolizione ex art 31 del DPR n. 380 del 2001) era stata messa in evidenza la presenza di interventi difformi che avrebbero richiesto apposita autorizzazione fra cui l’aumento di volumetria della struttura, la chiusura non precaria della corte interna, dovuta alla orditura di travi lamellari incastrata in travi di calcestruzzo armato, la cui rimozione non presupponeva un mero smontaggio ma una vera e propria demolizione di elementi strutturali, la traslazione di due pilastri rispetto alla posizione originaria, l’inserimento di un pilastro non previsto in progetto, la diversa dimensione rispetto al progetto assentito di un altro pilastro ed il diverso posizionamento di due travi a spessore. Tali significative difformità venivano ribadite, si legge, anche nella più recente relazione tecnica del Comune di Godrano a seguito del sopralluogo congiunto con i Carabinieri di Godrano del 4 dicembre 2024. Si tratta, in particolare: a) del mancato mantenimento del paramento in muratura del prospetto principale; dell’aumento globale RAGIONE_SOCIALE altezze della gronda che hanno comportato un sostanziale aumento di volumetria, con chiusura di una finestra della c hiesa adiacente che veniva inglobata; c) dell’abbassamento del piano di posa (operazione non consentita nelle operazioni di risanamento conservativo); d) della variazione di sagoma con modifica di pendenza della falda; e) di difformità strutturali rispetto al progetto statico assentito dal Genio Civile riguardanti la posizione (due di essi erano stati traslati rispetto alla posizione originaria), il numero (la presenza di un pilastro non presente negli elaborati) e le dimensioni (60×60 anziché 60×30) dei pilastri e la posizione di due travi a spessore. Si legge, ancora, che vi era anche stata come si ricavava dall’analisi della documentazione e dai rilievi eseguiti – una errata rappresentazione dello stato dei luoghi. Le opere eseguite in definitiva, concludono i giudici del riesame, si discostavano notevolmente rispetto a quelle rappresentate nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza e dal Genio civile e risultavano difformi rispetto alla SCIA, anche sulla base dell’errata rappresentazione dello stato dei luoghi e si era verificato lo stravolgimento dell’assetto interno strutturale per sagoma e per volume. Alla luce di tali accertamenti, per il tribunale riesame, continuavano dunque a sussistere i presupposti della misura cautelare reale.
2.1. Al cospetto di tale apparato argomentativo, è evidente come le censure difensive, sotto l’apparente censura del vizio di mancanza o apparenza motivazionale (che ricorre solo nel caso in cui il tribunale non fornisca alcuna ragione per la sua decisione, o la fornisca in modo così superficiale da risultare
incomprensibile), anziché attingere l’impugnata ordinanza per l’unico vizio consentito, ossia il vizio di violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., in realtà svolgono mirate critiche, ma unicamente in fatto, alla motivazione dell’ordinanza impugnata, peraltro senza tener conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dei giudici del riesame poste a supporto del rigetto (a titolo esemplificativo, senza replicare a quanto era emerso nella relazione tecnica del Comunale a seguito del sopralluogo congiunto con i Carabinieri del 4 dicembre 2024, che davano conto del fatto di come le opere eseguite si discostassero notevolmente rispetto a quelle rappresentate nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza e dal Genio civile, risultando difformi rispetto alla SCIA, anche sulla base dell’errata rappresentazione dello stato dei luoghi, essendosi peraltro verificato lo stravolgimento dell’assetto interno strutturale per sagoma e per volume).
2.2. Alla luce di quanto sopra, pertanto, le doglianze difensive sono del tutto prive di pregio, e non tengono peraltro conto, nel dedurre il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., del divieto normativamente imposto di deduzione di tale vizio nell’incidente cautelare reale di legittimità. Pacifico è infatti il principio secondo cui in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. P_IVA 01).
3. L’assenza, infine, come si desume dalla stessa piana lettura della rubrica del ricorso, di una censura afferente al vizio di violazione di legge, impedisce a questa Corte -in virtù del principio devolutivo applicabile ricorso per cassazione, discipliNOME dall’art. 609 cod. proc. pen. (il quale stabilisce che la Corte di cassazione, investita del ricorso, può conoscere solo RAGIONE_SOCIALE questioni relative ai motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente) -di pronunciarsi su aspetti del provvedimento riguardanti profili di diritto (a titolo esemplificativo, circa la natura dell’intervento edilizio eseguito, ossia se lo stesso debba qualificarsi come ristrutturazione edilizia o intervento di restauro e risanamento conservativo, comunque emergendo ex actis senza particolari approfondimenti, in base a quanto risultante dalla ricognizione fattuale, la sussumibilità dello stesso nella prima categoria), richiamati nell’impugnazione unicamente per dissentire rispetto all’approdo argomentativo dei giudici del rie same, senza prospettare ex professo
la relativa questione sotto il profilo del vizio di violazione di legge, non specificamente contestata nel ricorso, non rientrando peraltro le relative questioni di diritto tra le ipotesi, contemplate dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., di rilevabilità d’ufficio che incidono sull’esito del giudizio, anche se non specificamente dedotte nel ricorso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 24/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME