Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1832 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VARENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione: a) rilevato che al custode del bene immobile sottoposto a sequestro preventivo non era stata attribuita la facoltà di uso dello stesso, ha disposto la cessazione di ogni comportamento non autorizzato entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; b) ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, al fine di ottenere la sostituzione del custode e la revoca del decreto di sequestro preventivo disposto dal g.i.p. dello stesso Tribunale in data 20 – 21 gennaio 2022.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al rigetto della richiesta di revoca nonostante il difetto del periculum in mora, quanto meno con riguardo al requisito della concretezza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione del custode, portatore di interessi personali e accusato di una serie di delitti.
2.3. Con il terzo motivo (indicato come quarto) si lamenta violazione di legge, con riguardo all’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione «avverso la violazione degli artt. 323, 334, 33 e 650 c.p.».
2.4. Con il quarto motivo (indicato come quinto) si lamenta violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione consentito al custode di servirsi dell’immobile per altri sessanta giorni.
2.5. Con il quinto motivo (indicato come sesto) si lamenta violazione di legge, tenuto conto della possibilità che, per effetto della trascrizione del vincolo presso la conservatoria dei registri immobiliari, il bene poteva essere lasciato nella disponibilità del ricorrente.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile in tutte le sue assertive e generiche articolazioni, prive di qualunque aggancio ad un obiettivo fondamento idoneo a incrinare la tenuta del provvedimento impugnato.
In particolare, premesso che, in tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento è eseguito con la sua trascrizione presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese alla misura, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode (Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275594 – 01), si osserva, in disparte ogni ulteriore rilievo di carattere processuale: a) che il ricorrente insiste nel non indicare su quale base riposerebbe l’asserita assenza di un periculum in mora; b) che la richiesta di sostituzione del custode è sorretta da un nominale e assertivo riferimento a titoli di reato e da una critica relativa all’assenza di terzietà del custode che, proprio alla luce della cit. Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019, COGNOME non ha alcuna base giuridica, per come formulata; c) che non si ravvisa alcuna violazione di legge nell’assegnazione di un termine di sessanta giorni per la cessazione dell’abitazione nell’immobile indicato, posto che le norme invocate dal ricorrente sono del tutto inconferenti.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.