Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da;
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 15/02/2005
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA udita la relazione svolta dal Consi gliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito i *fensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.7.2024, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di rie proposta nell’interesse di NOME COGNOME confermando il decreto di sequestro prevent emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5/6/2024, avente ad oggetto immobile sito in Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen.
2.Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due mo di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce l’errata applicazione dell’art. 633 cod. pen. in relazi criterio dell’arbitrarietà. Il Tribunale del riesame afferma che la permanenza prot invito domino sia da considerare arbitraria in quanto non è necessaria una condott violenta; in altri termini fonda l’arbitrarietà sul sopravvenuto dissenso all’occu laddove il criterio corretto da applicarsi è quello dell’introduzione avvenuta senza di accesso. Il Tribunale riconosce che l’accesso nell’immobile è avvenuto con il consenso del proprietaria, che l’avrebbe quindi revocato solo in un secondo momento; già tale circostan sarebbe sufficiente per ritenere errate le conclusioni in punto di diritto dal momen l’art. 633 cod. pen. richiede che l’accesso sia arbitrario, non avendo alcun ril circostanza che diversi mesi dopo, nel caso di specie oltre tre mesi / il consenso alla permanenza nell’immobile, sia venuto meno.
Deduce altresì l’erronea applicazione degli articoli 1803, 1809, 1810 codice civile, in q “norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale” particolare riferimento, nel caso di specie, agli artt. 614 e 633 cod. pen. Infatti il del riesame erra nella ricostruzione giuridica della vicenda in termini civilistici val la circostanza che il contratto di comodato non sia stato registrato, contestualmente al che sia stato disconosciuto dalla proprietaria COGNOME. Ebbene, tale valutazione a ultronea se si considera che il contratto di comodato è a forma libera, perta disconoscimento operato dalla proprietaria può valere in relazione alle clausole conten all’interno ma non rispetto alla causa giuridica che spiegava la presenza dell’A all’interno dell’immobile. In altri termini la scelta della COGNOME di far accedere nella casa e la sua stabile permanenza per motivi di studio all’università creano un ef giuridico consistente nella creazione di un rapporto nel mondo del diritto, che presc dalla sottoscrizione del contratto: tale rapporto ha un unico possibile nomen iurís, comodato. Perché per le caratteristiche che esso ha assunto – durata indeterminata lega agli studi della persona in favore della quale era intervenuta la traditi° -non può parlarsi di rapporto di mera cortesia o ospitalità. Da ciò consegue che la COGNOME avrebbe po richiederne la restituzione solo entro ì limiti dell’art. 1809, comma 2, codice civile, c
sopraggiungere dì un’urgente impreveduto bisogno del comodante e non in virtù di quanto previsto dall’art. 1810 codice civile.
Orbene, tale richiesta non solo manca nel caso di specie ma per avere tutela nel mondo de diritto dovrebbe essere fondata su un bisogno che non deve essere grave ma imprevisto e dunque sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, e urgente, senza che rilevino bisogni non attuali nè concreti o solo astrattamente ipotizz In ogni caso una volta realizzatasi la traditio, e quindi prescindendo dal contratto sc COGNOME non avrebbe potuto cacciare di casa l’COGNOME senza agire in sede giudiziaria valutazioni giuridiche sono la premessa concettuale anche all’impossibilità di ritener sussistente il fumus della violazione di domicilio.
2.2. Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’articolo 614 cod. pen. Tribunale del riesame individua nel proprietario il titolare dello ius excludendi laddove tale potere è in capo al soggetto che ha il rapporto di fatto con l’immobile; lo ius exdudendi non è automaticamente da attribuire al proprietario ma al soggetto che ha un rappor qualificato col bene.
Si cita al riguardo la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 30742 del 12.4.201 sottolineando che lo ius excludendi è in capo a colui che occupa l’immobile allorquando le modalità particolari con cui si è svolto il rapporto col titolare del diritto su medesimo consentono di ritenere il luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante. Nel c di specie si tratta di una situazione analoga a quella di cui alla pronuncia della Cass citata dal momento che,per come riferito dal portiere dello stabile ,.l’COGNOME occ l’immobile col consenso della COGNOME che poi a dicembre, a causa della fine del rap col padre del ragazzo, decideva di prendere una parte dei beni dello stesso e lasciar portiere.
Si conclude che quindi errata è l’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui ” successiva permanenza, protrattasi invito domino, configura i reati ipotizzati”.
3, Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato ai sensi de 611 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 35 del d.lgs. del 30.12.2022 n. 150 – s l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore NOME COGNOME> ha chiesto accogliersi il ricorso e per l’effetto annularsi la sen impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Occorre premettere che secondo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multís, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv, 261677, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv 265433, Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 26/02/2024, Rv. 285966 – 01 -), nel valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, giudice – anche quello del riesame – non può limitarsi alla semplice verifica astratt corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve tener co modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazi difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergent elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che ren sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa; e, per quanto qui particolarme rileva, il giudice non solo non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi eleme fatto, quantomeno indiziari, indicativi – anche – della riconducibilità dell’evento alla dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc, pen. per le misure cautelari personal alla stregua di Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Rv. 286366 – 01).
Sicché, sebbene il ricorso per cessazione sia esperibile nei ristretti limiti indicati da cod. proc. pen., ovvero per violazione di legge, rientrando tuttavia, pacificamente, nozione anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di norme processuali, si dev concludere che ove il provvedimento impugnato non contenga – come nel caso di specie la valutazione, in modo puntuale e coerente, di tutte le risultanze processuali, ivi comp in particolare, le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possan influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato, e illegittimo e deve essere annullato.
Nel caso in scrutinio, invero, il provvedimento dal Tribunale del riesame, pur a fro specifici rilievi difensivi, si è limitato a rimarcare l’astratta configurabilità dei re 4 dell’ordinanza impugnata), facendo leva su circostanze seriamente contestate, già quella sede, dal ricorrente, prima tra tutte la mancanza di un titolo contrattuale ori che secondo la ricostruzione della difesa non corrisponderebbe, invece, alla realtà, momento che, di là del pur esistente titolo contrattuale, lo stesso portiere dell’immo questione aveva confermato che l’COGNOME, giovane studente universitario fuori sede, e stato autorizzato dalla proprietaria ad abitare nell’appartamento di sua proprietà.
Il provvedimento impugnato sembra, per altro verso, incentrare il fumus dei reati di cui agli artt. 633 e 614 cod. pen. sul fatto che quanto meno la successiva permanenza nell’immobile, proseguita invito domino, integrerebbe i reati provvisoriamente contestati, laddove l’unica circostanza certa emersa, su cui in definitiva si fonda la stessa motiva
del Tribunale del riesame, sembrerebbe essere quella del cambio della serratura ascrit tuttavia, dal medesimo Tribunale, al padre del ricorrente e non a quest’ultimo.
Analogo difetto motivazionale è altresì ravvisabile rispetto alla valutazione concerne periculum in mora, non essendo neppure chiaro se l’immobile, di là del cambio della serratura, fosse ancora abitato dal ricorrente.
Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame, affinché lo stesso proceda ad una effettiva disamina di tut elementi confluiti nel procedimento, anche nell’ottica di valutare l’incidenza dei civilistici che possono venire in rilievo nella vicenda in scrutinio rispetto alle fa reato ipotizzate.
Ciò in quanto, si ribadisce, il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazio emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi di prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al su dimostrazione di congruenza che a maggior ragione si impone allorquando la fattispecie involge anche aspetti civilistici che possono fare la differenza.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per il nuovo giudizio. Così deciso il 29/11/2024.