Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37523 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Nocera Inferiore (Sa) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/6/2025 del Tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5/6/2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore il 19/5/2025.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen L’ordinanza si sarebbe pronunciata su circostanze ovvie e non contestate, come l’illecito commesso dal coindagato COGNOME, ma non avrebbe trattato affatto un argomento decisivo, sollecitato con la richiesta, quale quello relativo al concorso della ricorrente nel reato edilizio; al riguardo la motivazione sarebbe inesistente, o quantomeno apodittica, risolvendosi in una asserzione che non sfocerebbe in alcuna argomentazione. La stessa ordinanza sarebbe inoltre generica, salterebbe numerosi passaggi logici, trascurerebbe molte informazioni rilevanti; in tale contesto, peraltro, mancherebbe per l’appunto ogni indicazione in ordine all’eventuale concorso della COGNOME, di natura materiale o morale, quel che assumerebbe rilievo decisivo per la tenuta del provvedimento. Nel merito, si evidenzia che la qualità di proprietario di un bene non comporterebbe l’automatico addebito di eventuali abusi edilizi commessi da altri, specie considerando che la ricorrente non avrebbe presentato domanda di condono edilizio, non avrebbe la disponibilità giuridica o di fatto del suolo (concesso in locazione al citato COGNOME soggetto a lei estraneo), non sarebbe stata presente sul posto o allo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre evidenziare, in primo luogo, che nessuna questione è posta in questa sede in punto di fumus commissi delicti, così come avvenuto, del resto, innanzi al Tribunale del riesame, per come si legge nell’ordinanza impugnata (pag. 2).
In secondo luogo, il Collegio evidenzia che l’unico tema agitato nel ricorso – assenza di elementi circa l’eventuale concorso della NOME negli abusi edilizi contestati alla stessa ed a Prisco di COGNOME – è stato invero trattato nell’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, e la relativa motivazione sfugge del tutto ad una censura in termini di assenza o di mera apparenza, così da non superare il rigoroso vaglio di ammissibilità di cui all’art. 325 cod. proc. pen.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che in sede cautelare reale occorre accertare soltanto se un reato sia stato commesso, non anche se lo stesso illecito possa essere attribuito anche alla ricorrente; il carattere (si ribadisce) rea del vincolo, infatti, comporta la necessità di riscontrare un nesso qualificato tra i bene ed il reato, non tra lo stesso bene ed una persona, indagata o meno.
6.1. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha evidenziato anche un ulteriore ed assai significativo elemento, che il ricorso non cita affatto, ossia che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prospettato alcun interesse alla restituzione dei terreni (concessi in locazione fino al 1°/2/2028), né poteva rivendicare alcun interesse alla restituzione delle opere abusive (prefabbricati, container, tettoia, come indicato alla pag. 1 del provvedimento), che non le appartengono per emergenza pacifica.
6.1.1. A questo proposito, peraltro, la Corte osserva che il Supremo Collegio, con recentissima pronuncia (25/9/2025) di cui ad oggi si conosce solo la notizia di decisione, ha affermato il principio secondo cui la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame anche avverso il sequestro preventivo di un bene alla cui restituzione non abbia diritto, ma solo ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: ebbene, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione al riguardo.
Alla luce di questi argomenti, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Enriço
COGNOME
Depositata in Cancelleria