Sequestro Preventivo: Il Pericolo di Dispersione dei Beni va Dimostrato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di misure cautelari reali: il sequestro preventivo non può essere disposto basandosi unicamente sulla gravità degli indizi di colpevolezza. È indispensabile una motivazione specifica e concreta sul periculum in mora, ovvero il rischio effettivo che i beni vengano dispersi prima della conclusione del processo. Questa decisione sottolinea la necessità di un rigoroso bilanciamento tra le esigenze investigative e la tutela del diritto di proprietà.
I Fatti del Caso: Un Sequestro Contestato
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imprenditore avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava un sequestro preventivo sui beni di una società. L’accusa era legata a un reato tributario. La difesa contestava la misura cautelare su più fronti, ma il punto focale del ricorso accolto dalla Cassazione riguardava il presupposto del periculum. Secondo i legali, il Tribunale aveva erroneamente desunto il pericolo di dispersione dei beni dalla sola sussistenza di gravi indizi di reato, senza considerare elementi di segno contrario come l’accertata capienza patrimoniale della società e l’assenza di atti volti a sottrarre i beni alla garanzia dello Stato.
La Decisione della Cassazione e il Sequestro Preventivo
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al ruolo dell’imprenditore nella società, in quanto implicavano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Tuttavia, ha ritenuto pienamente fondato il motivo relativo al vizio di motivazione sul periculum in mora. La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale del riesame per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto enunciati.
Le Motivazioni: Distinguere Fumus e Periculum
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra i due presupposti del sequestro preventivo: il fumus boni iuris (la parvenza del buon diritto, ossia la serietà degli indizi di reato) e il periculum in mora (il pericolo nel ritardo).
La Cassazione ha rilevato come il Tribunale del riesame avesse costruito una motivazione ‘assolutamente incoerente’, desumendo il periculum ‘esclusivamente dal fumus, ossia dalla gravità indiziaria’. Questo approccio è stato censurato come un errore logico e giuridico. Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 36959/2021, nota come sentenza ‘Ellade’), i giudici hanno ribadito che il provvedimento di sequestro deve contenere una motivazione, seppur concisa, anche sul periculum. Tale motivazione deve spiegare concretamente le ragioni per cui si ritiene necessario anticipare l’effetto ablativo della confisca, indicando gli elementi specifici da cui si desume che il bene potrebbe essere ‘modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato’.
Nel caso di specie, il Tribunale non solo non aveva fornito questa motivazione specifica, ma aveva ignorato circostanze fattuali, come la solidità patrimoniale dell’azienda e l’assenza di atti distrattivi, che avrebbero dovuto essere considerate nella valutazione del rischio di dispersione. In sostanza, la gravità del presunto reato non è sufficiente, da sola, a giustificare il congelamento dei beni.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza rafforza le garanzie per gli indagati e per le imprese coinvolte in procedimenti penali. Stabilisce che il sequestro preventivo non è una conseguenza automatica dell’esistenza di indizi di reato, ma una misura eccezionale che richiede una valutazione autonoma e concreta del pericolo che i beni vengano effettivamente sottratti alla giustizia. I giudici del merito sono chiamati a un’analisi più approfondita, che non può limitarsi a una motivazione apparente o basata su presunzioni. Ciò garantisce una maggiore tutela del diritto di proprietà e del diritto di iniziativa economica, che possono essere compressi solo in presenza di un’esigenza cautelare reale, attuale e specificamente dimostrata.
Quando è legittimo un sequestro preventivo?
Un sequestro preventivo è legittimo solo quando sussistono e sono autonomamente motivati entrambi i presupposti richiesti dalla legge: il ‘fumus boni iuris’, ovvero la presenza di seri indizi sulla commissione di un reato, e il ‘periculum in mora’, cioè il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Il rischio di dispersione dei beni (periculum) può essere presunto dalla gravità del reato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il ‘periculum in mora’ non può essere desunto in modo automatico dalla sola gravità degli indizi di reato (‘fumus’). Il giudice deve fornire una motivazione specifica che illustri gli elementi concreti da cui si evince il rischio che il bene possa essere modificato, disperso o alienato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la solidità patrimoniale dell’indagato e l’eventuale assenza di atti sospetti.
Cosa succede se la motivazione del sequestro preventivo è insufficiente sul punto del ‘periculum’?
Se la motivazione del sequestro preventivo è carente, illogica o apparente riguardo al ‘periculum in mora’, l’ordinanza è illegittima. Come avvenuto in questo caso, il provvedimento può essere annullato dalla Corte di Cassazione con rinvio al giudice del riesame, il quale dovrà procedere a una nuova valutazione rispettando il principio secondo cui il pericolo di dispersione dei beni deve essere provato in modo specifico e non può essere semplicemente presunto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30418 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30418 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 518 CC – 25/03/2025 R.G.N. 3881/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA,
- Preliminarmente si dà atto che i difensori hanno chiesto la trattazione orale e dopo il decreto autorizzativo del Presidente di sezione titolare vi hanno rinunciato. Il processo Ł stato trattato in pubblica udienza perchØ il Collegio ritiene che la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost. (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01 e Sez. 1, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 01).
Preliminarmente ancora si osserva che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali Ł ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le piø recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME e altro, Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
Nel caso in esame, i primi due motivi di ricorso, relativi al ruolo del RAGIONE_SOCIALE nella società a titolo di amministratore di fatto e al concorso morale nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso dalla moglie NOME COGNOME, ineriscono al vizio di motivazione e come tali sono inammissibili. Si propone infatti una rivalutazione degli elementi indiziari da cui Ł stata desunta la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE come dominus della società.
E’ invece fondato il terzo motivo sul periculum, la cui giustificazione Ł assolutamente incoerente, dunque priva dei requisiti minimi di idoneità giustificativa, poichØ, a prescindere dall’adempimento tributario che parrebbe essere stato accertato nella sentenza relativa ai fatti del 2016, circostanza devoluta dai difensori ma non esaminata nell’ordinanza, il Tribunale del riesame ha desunto il periculum esclusivamente dal fumus , ossia dalla gravità indiziaria, e ciò nonostante l’accertata capienza patrimoniale della società e la mancanza di atti distrattivi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege” (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di COGNOME, per nuovo esame riguardo al presupposto del pericolo di dispersione
dei beni.
Così deciso, il 25 marzo 2025
P.Q.M.
Il Presidente NOME COGNOME