Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16333 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16333 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/12/2022 il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di rinvio – dopo l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza del 2/7/2021 disposto da questa Corte di legittimità con la sentenza 8564/2022- ha nuovamente rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 18/1/2021 con la quale il GIP del Tribunale di Roma aveva respinto l’istanza di riduzione del valore del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente operato sui propri beni in quanto indagato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Ricorre il COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen 2 violazione di legge per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, anche in relazione all’art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorrente precisa i termini della questione che ci occupa, trattandosi di un appello su una richiesta di revoca di un sequestro preventivo per equivalente emesso sulla base di un accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE per un’imposta asseritamente evasa per un importo quantificato in un primo momento di circa 155.000 euro. Il contribuente -precisa il ricorso- aderiva poi ad un accertamento con adesione con cui l’RAGIONE_SOCIALE riduceva le imposte dirette contestate come evase per oltre euro 50.000, confermando per intero, invece l’originaria quantificazione relativa all’IVA.
Tale riduzione -continua il ricorrente- veniva operata mediante l’applicazione di una percentuale di redditività più bassa. Pertanto, il contribuente chiedeva la revoca del sequestro preventivo, ma il GUP liberava solo parzialmente la somma, lasciando in sequestro la differenza tra la somma evasa indicata inizialmente nel PVC e quanto concordato in sede di accertamento con adesione.
Il ricorrente lamenta che il giudice, senza una motivazione specifica, abbia fatto riferimento esclusivamente al processo verbale di constatazione iniziale, senza considerare la nuova determinazione dell’imposta in base alla procedura di accertamento con adesione.
Con atto di appello veniva richiesta la liberazione della somma residua sottoposta al sequestro avendo il contribuente pagato interamente la somma evasa come rideterminata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente oggi si duole che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto stabilito da questa Corte nella sentenza di annullamento. In particolare l’impugnata ordinanza non avrebbe ottemperato all’obbligo di congrua e stringente motivazione nel discostarsi dalla quantificazione del profitto risultante
dagli accordi conciliativi con l’RAGIONE_SOCIALE e sarebbe venuta meno al principio che se il debito nei confronti del fisco è stato effettivamente onorato non residua più un profitto di reato suscettibile di sequestro e di confisca.
Il COGNOME lamenta la mancata analisi RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui era giunta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la determinazione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette relative alle tre annualità 2014 2015 e 2016. Infatti, mentre l’IVA è rimasta inalterata ed è stata pagata integralmente, in relazione alle imposte dirette l’RAGIONE_SOCIALE ha modificato i parametri in base ai quali desumere la redditività della società contribuente.
In particolare, rispetto alla contestazione iniziale si è fatto un confronto con altri enti aventi sede nello stesso territorio e con caratteristiche e fatturato simili
Il giudice del rinvio -si sostiene- avrebbe dovuto confrontare l’iniziale avviso di accertamento e il successivo accertamento con adesione per argomentare sulla determinazione dell’imposta diretta effettivamente evasa.
Si critica la conclusione, cui giunge l’ordinanza impugnata, che gli atti di adesione non consentirebbero una diversa valutazione. E si evidenzia che non verrebbe resa una motivazione coerente su quale RAGIONE_SOCIALE due procedure di determinazione dell’imposta sia da ritenere preferibile e per quali motivi,dal momento che la differenza risulta semplicemente dalla considerazione di una percentuale di redditività più bassa offerta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento con adesione.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, aderendo a quanto richiesto con la sentenza di annullamento n. 8564/22, la quale evidenziava che la precedente ordinanza sul punto era priva di motivazione, il tribunale del riesame capitolino, con il provvedimento impugNOME, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni a sostegno della non condivisione RAGIONE_SOCIALE “motivazioni degli atti di adesione” con percorso argomentativo che non può dirsi, come ritiene il ricorrente, meramente apparente. E del resto lo stesso ricorrente, nel lamentare la mancanza di “una motivazione coerente” quanto alle “due differenti valutazioni” relative all’imposta diretta, sembra eccepire un vizio di detto percorso piuttosto che la sua apparenza.
Lo scrutinio richiesto, pertanto, non è tra quelli consentiti a questo giudice di legittimità in quanto l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanzei in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice(vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296).
E’ stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugNOME sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugNOME (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugNOME che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di “fumus”.
3. Nel caso in esame, si è senz’altro al di fuori di tali ipotesi.
Nel caso di specie, il profitto del reato ipotizzato consiste nell’evasione eventualmente connessa all’indicazione in dichiarazione di fatture passive relative ad operazioni inesistenti, ciò che può avere ricadute sia sull’imposta sul valore aggiunto (qualora sia stata indebitamente portata in detrazione VIVA indicata in tali fatture), sia sull’imposta sul reddito, qualora il costo fittizio abbia annullato ridotto) l’utile d’impresa assoggettato a tassazione.
Evidenzia il tribunale capitolino, che sottolinea di avere avuto a disposizione il solo provvedimento impugNOME e il ricorso, ma non l’accertamento con adesione,
che quest’ultimo si è risolto, rispetto all’iniziale accertamento, in una riduzione relativa al solo reddito d’impresa, calcolato con applicazione di una percentuale di redditività sui ricavi accertati, al fine di scomputare dei costi, evidentemente non documentati, che l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto congrui rispetto alla tipologia di attività esercitata.
L’ordinanza impugnata con motivazione logica e coerente, dopo aver offerto una chiara ricostruzione dei fatti, spiega le ragioni del rigetto dell’istanza di dissequestro RAGIONE_SOCIALE somme costituenti la differenza tra la cifra per la quale è stata contestata l’evasione nel procedimento penale e la cifra versata in virtù dell’accertamento per adesione.
Il tribunale analizza le valutazioni degli atti di accertamento per adesione RAGIONE_SOCIALE annualità 2014, 2015 e 2016, per IRES, evidenziando la loro adozione in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario alla luce della volontà del contribuente di definire le annualità controllate.
Evidenzia ancora che invariata rimaneva la contestazione relativa all’IVA. Nel provvedimento impugNOME si precisa che, come rilevato anche dal ricorrente, la nuova definizione degli importi avveniva esclusivamente sulla base di un calcolo effettuato utilizzando dei parametri di redditività risultanti dalla reddività media RAGIONE_SOCIALE srl operanti nel Lazio nel settore degli studi di ingegneria.
Successivamente il tribunale rileva che, invece, il procedimento penale è fondato sul processo verbale di constatazione del 10/6/2019 per le tre annualità utilizzando per l’accertamento degli elementi passivi fittizi gli imponibili RAGIONE_SOCIALE fatture ritenute emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Mentre l’atto di adesione relativo al 2014 richiama un accertamento notificato il 26/11/2019 riportante un reddito accertato diverso da quello indicato nel processo verbale di contestazione.
Vengono svolte a pag. 7 considerazioni sugli importi contestati evidenziando, in primo luogo che l’originaria contestazione RAGIONE_SOCIALE somme evase non era dedotta con metodi presuntivi e che la riquantificazione contenuta negli atti di adesione, basata esclusivamente sull’applicazione di indici medi di redditività, non poneva assolutamente in discussione la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture che determinava la mancata riquantificazione dell’IVA, il cui importo è rimasto quello originariamente contestato.
Il tribunale pone, quindi, in evidenza la contraddittorietà degli atti di adesione che pur ammettendo la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture, in ottica meramente deflattiva, procedono alla definizione con minori imposte.
Pertanto, il tribunale romano -diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che assume violato l’art. 627 cod. proc. pen.- ottempera alle indicazioni di questa Corte argomentando sulle ragioni per cui non condivide le motivazioni degli
atti di adesione e chiarendo che, in ogni caso, nel caso che ci occupa il vincolo permane esclusivamente per l’importo contestato eccedente le somme pagate, interamente già svincolate.
Va ribadito, in ogni caso, che non può parlarsi di motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata opera, pertanto, un buongoverno della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, nei reati tributari, il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa è rimesso al giudice penale, al quale spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario (v.Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389).
La stessa sentenza rescindente aveva peraltro ricordato che, quanto all’accertamento con adesione, neppure esso spiega effetto sul piano probatorio, posto che, in tema di reati tributari, il giudice non è vincolato, nella determinazione del profitto confiscabile, all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente anche se, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell’iniziale pretesa tributaria dell’Erario, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’originaria quantificazione dell’imposta dovuta. (Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019, Nugo, Rv. 276756; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251892).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023
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