Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5052 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5052 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME, nato a Sandrigo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/4/2025 del Tribunale di Vicenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 aprile 2025 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibili a causa della loro tardività le richieste di riesame presentate da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del decreto del 7 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, in via diretta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti di COGNOME, del profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo j) della incolpazione provvisoria, contestato a COGNOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha eccepito la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen., a causa dell’errata individuazione da parte del Tribunale di Vicenza del termine di decorrenza per la presentazione della richiesta di riesame.
Ha esposto che con decreto del 7 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro, in via diretta e per equivalente fino alla concorrenza della somma di 91.883,29 euro nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’indagato COGNOME; il Pubblico ministero aveva però proposto appello avverso tale provvedimento, chiedendone l’estensione a ulteriori ipotesi di reato, e i difensori della RAGIONE_SOCIALE e del ricorrente avevano partecipato alla relativa udienza di discussione, in data 5 marzo 2025; il 14 marzo 2025 il Pubblico ministero aveva quindi disposto l’esecuzione dell’originario provvedimento di sequestro (ossia limitato al solo profitto del reato di cui al capo J), delegando la polizia giudiziaria, che vi aveva provveduto il 17 marzo 2025 (mediante comunicazione alle banche del provvedimento di sequestro per procedere al cosiddetto blocco dei relativi rapporti di conto corrente), nonché il 28 marzo 2025 (su una automobile) e il 1 aprile 2025 (sulla quota di un immobile); il 18 marzo 2025 era, frattanto, stato notificato sia alla società sia all’indagato il decreto sequestro, e il 28 marzo 2025 era quindi stata presentata la richiesta di riesame.
Tanto premesso, circa lo svolgimento della vicenda processuale, ha censurato la decisione del Tribunale di fissare la decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame al 5 marzo 2025, ossia dalla partecipazione all’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero in relazione ad altre ipotesi di reato, trattandosi di decisione in chiaro contrasto con il disposto dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il termine per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
Nel caso del ricorrente la prima attività di apprensione dei beni era avvenuta con il blocco RAGIONE_SOCIALE somme depositate in banca, comunicatogli il 20 marzo 2025, seguito dal sequestro dell’automobile in data 28 marzo 2025 e poi della quota di un immobile il 1 aprile 2025.
Anche volendo collocare al 18 marzo 2025, allorquando il ricorrente era venuto a conoscenza del blocco dei propri conti bancari ed era stato notificato il provvedimento di sequestro, la decorrenza del termine per presentare la richiesta di riesame, questa, che era stata depositata il 28 marzo 2025, doveva ritenersi tempestiva, non essendo sufficiente la mera conoscenza del provvedimento non ancora eseguito, occorrendo la conoscenza effettiva dell’avvenuto sequestro o dell’esecuzione del provvedimento.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza anche la RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a motivi identici a quelli posti a sostegno del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME.
Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando il rigetto dei ricorsi, evidenziando l’avvenuta conoscenza del sequestro quantomeno dall’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero e la conseguente corretta individuazione da parte del Tribunale di tale data quale momento iniziale di decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame, presentata, di conseguenza, tardivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato, mentre quello presentato per conto della RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per difetto di legittimazione, essendo stato conferito al difensore di tale ente solamente un mandato difensivo, come risulta chiaramente dall’esame dell’atto allegato al ricorso, qualificato come dichiarazione di costituzione e contemplante il conferimento del mandato difensivo, ma non anche il conferimento della indispensabile procura speciale espressamente richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen. per il terzo interessato che intenda, come nel caso in esame, proporre impugnazione nei confronti di provvedimento reiettivo di una richiesta di riesame (cfr. Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura
speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza; v. anche Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 260894 – 01, nonché, a proposito del contenuto della procura speciale, Sez. 6, n. 1289 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 259019 – 01).
2. Per quanto riguarda il ricorso proposto da NOME COGNOME va osservato che, ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari reali «è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro».
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che suddetto il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame decorre dalla data, cronologicamente anteriore tra le due, in cui l’interessato ha avuto conoscenza di fatto dell’avvenuto sequestro o è stato eseguito il provvedimento, essendo irrilevante il momento di completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni esecutive (Sez. 5, n. 27583 del 09/04/2025, COGNOME, Rv. 288360 – 01; Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268632 – 01; Sez. 6, n. 35620 del 19/07/2011, COGNOME, Rv. 250791 – 01; v. anche Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, COGNOME, Rv. 234213 – 01, secondo cui “ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame, che é unico per il difensore e per l’indagato, occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento”), laddove per avvenuto sequestro si deve comunque intendere un sequestro che abbia avuto un principio di esecuzione, difettando altrimenti l’interesse a presentare la richiesta di riesame, in quanto in una tale situazione non è ravvisabile un interesse concreto e attuale a proporre impugnazione, perché il provvedimento del giudice è inidoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per lo stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso (Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, COGNOME, Rv. 287823 – 01; Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280629 – 01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275598 – 01; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269875 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso in esame il Tribunale di Vicenza ha individuato la decorrenza del termine per presentare la richiesta di riesame, non dalla esecuzione del sequestro, che ha avuto inizio il 17 marzo 2025 e di cui il ricorrente ha avuto, pacificamente, notizia il 18 marzo 2025, con la comunicazione del provvedimento e dell’avvenuto blocco dei propri rapporti bancari, bensì dalla data dell’udienza camerale del 5
marzo 2025, di discussione dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso il medesimo provvedimento, alla quale parteciparono i difensori sia di COGNOME sia della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che in tale circostanza gli stessi abbiano avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, e che, di conseguenza, potesse farsi decorrere da tale momento il termine per presentare la richiesta di riesame, con la conseguente della tardività della richiesta di riesame presentata il 28 marzo 2025, oltre il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. cit., in quanto ritenuto decorrente da tale data.
Osserva, però, il Collegio che a tale data il sequestro non aveva ancora avuto un principio di esecuzione, posto che, come evidenziato, questa ha avuto inizio il 17 marzo 2025 e il ricorrente ne ha avuto, pacificamente, notizia il 18 marzo 2025, allorquando ha appreso del blocco dei propri rapporti bancari e gli è stato comunicato il provvedimento di sequestro: risulta quindi errata l’affermazione presente nell’ordinanza impugnata della conoscenza da parte degli interessati dell’avvenuto sequestro in occasione della partecipazione dei loro difensori all’udienza di discussione dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero nei confronti di altra parte del provvedimento di sequestro oggetto della richiesta di riesame dichiarata inammissibile a causa della sua tardività, giacché a tale data il sequestro non aveva ancora avuto esecuzione e, dunque, non poteva neppure decorrere il ricordato termine di 10 giorni per la presentazione della richiesta di riesame.
Tale decorrenza va individuata, a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., nella data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, e cioè il 18 marzo 2025, allorquando COGNOME ha, pacificamente, appreso del blocco dei propri rapporti bancari e gli è stato comunicato il provvedimento di sequestro, con la conseguente tempestività della richiesta di riesame erroneamente dichiarata inammissibile, essendo stata presentata il 28 marzo 2025.
In accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza affinché esamini nel merito la richiesta di riesame tempestivamente presentata dallo stesso COGNOME.
Il ricorso presentato nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve, invece, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, con la conseguente condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità nella misura di euro 3.000,00.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza competente ai dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE che condanna pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 18/11/2025