Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
ricorso.
:
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha confermato il decre di sequestro preventivo emesso in data 13 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono stati sottopo vincolo cautelare gioielli, monili e una somma di euro 1.120 rinvenuti pre l’abitazione di NOME COGNOME, quale profitto dell’attività associativa, di risultava partecipe, finalizzata alla commissione di una pluralità indetermina delitti volti all’indebito ottenimento di contributi pubblici, emissione di fat operazioni inesistenti nonché al riciclaggio e reimpiego dei proventi delle at delittuose e, infine, al trasferimento all’estero degli stessi.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione del combinato dispost degli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione al rige della istanza difensiva di perdita di efficacia del decreto di sequestro. Il Tr ha erroneamente fatto leva sul termine di cinque giorni per la trasmissione de atti e sulla decorrenza da questa del termine di 10 giorni per la decisione, es – invece – rilevante la circostanza del decorso del termine dalla data di de della istanza di riesame (9.2.2024), posto che solo dopo 27 giorni da quest stata emessa la decisione, dovendosi ritenere che una lettura combinata de disposizioni contenute nell’art. 309 cod. proc. pen. consente di ritenere che decisione debba intervenire entro il sedicesimo giorno dal deposito della istanz riesame (immediata comunicazione alla procura + 5 gg. per la trasmissione degl atti + 10 gg. per la emissione dell’ordinanza).
2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 324 cod. proc. pen. nonché degli artt. 240 e 416 cod. pen. in relazione alla as del profitto in capo alla associazione per delinquere oggetto di contestazione, avendo il Tribunale motivato in ordine a tale profitto, diverso da quello dei fine a carico dei singoli associati (come indicati nella ordinanza genetica a pg
2.3. Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 proc. pen., 240 e 416 cod. pen. in relazione alla dedotta proprietà dei sequestrati – segnatamente i gioielli e la somma di denaro – in capo alla mo dell’indagato ricorrente, in relazione alla quale la ordinanza ha omesso qual motivazione.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’a comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l’istanza difensiva volt declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo, sul rilievo che termine perentorio a tal riguardo previsto è quello di 10 giorni – decorrente trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’autorità procedente – entro deve essere emessa la decisione, nella specie pienamente rispettato.
Invero, il Tribunale si è conformato al principio di diritto secondo il qua tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore de legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con consegu perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmiss tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazion degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve interv decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribu ritiene completa l’acquisizione degli atti. (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/ Yezeraj, Rv. 277566).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Alla pertinente deduzione il Tribunale ha risposto richiamando la possibilità individuare il profitto del reato associativo quale frutto del profitto dei r commessi, con il limite di non realizzare una duplicazione dei profitti ogget sequestro, nella specie non valicato.
Anche per questo aspetto la decisione si pone nell’alveo di legittimità seco il quale, ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confis equivalente, previsto dall’art. 11, I. 16 marzo 2006, n. 146, nell’ipo associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscab corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall’associazione nel complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che van
attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad un associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a risp dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare un duplicazione del profitto confiscabile (Sez. 3, n. 14044 del 12/12/20 dep. 2018, Pmt c/ altri, Rv. 272548); ancora, il profitto derivante dal del associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insie di questi ultimi, posto che l’istituzione della “societas sceleris” è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma crimin (Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016; COGNOME, Rv. 268772).
Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo correttamente il Tribunale dichiarato l’inammissibilità della deduzione in quanto proposta da non ne aveva interesse in conformità all’orientamento di legittimità second quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro prevent astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautel sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se van interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risul tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che v individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequ (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Lucca, Rv. 281098).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 16/05/2024.