Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 394 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/06/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della società ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistit per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 24 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva rigettato l’istanza di dissequestro – o, comunque, di concessione in uso – del compendio immobiliare Salus di Ostia, adibito a stabilimento balneare gestito dalla società ricorrente e sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato urbanistico ascritto a NOME COGNOME, già amministratrice della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver il Tribunale trascurato di esaminare che i beni sequestrati erano nella titolarità e disponibilità della società ricorrente, rispetto alla cui att compagine sociale ed amministrazione – entrate nel possesso dei beni a seguito di aggiudicazione delle quote sociali nell’ambito di una procedura giudiziaria – non poteva ravvisarsi alcun collegamento concorsuale con riguardo al reato oggetto di indagine, ascritto a persona che non ha più disponibilità dei beni. Nel richiamare l’esito, sfavorevole alla società, del precedente giudizio di riesame radicato avverso il provvedimento genetico di sequestro e della giurisprudenza di legittimità ivi applicata, l’ordinanza impugnata aveva illegittimamente negato le pretese del terzo ABC RAGIONE_SOCIALE, trascurando di considerare che nessun contributo concorsuale al reato può essere ravvisato nei confronti di una persona giuridica.
Era mancata, inoltre, la motivazione sulla subordinata prospettazione circa l’assenza di ragioni di cautela reale tali da giustificare il mantenimento del sequestro di beni rientranti nella titolarità e disponibilità di un soggetto ter rispetto al reato oggetto d’indagine.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite.
3.1. Va in primo luogo osservato che – giusta la ricostruzione operata nell’ordinanza, non specificamente contestata in ricorso – nel presente procedimento si ripropone una questione che RAGIONE_SOCIALE aveva già sollevato nel giudizio di riesame proposto contro l’ordinanza genetica, posto che già in quella sede si prospettava l’estraneità dell’indagata rispetto all’attuale gestione della società e, dunque – simmetricamente – l’estraneità di quest’ultima alla commissione del reato oggetto di indagine. Quella questione era stata disattesa dal tribunale del riesame ed il ricorso per cassazione proposto contro
quell’ordinanza – come pure il provvedimento qui impugnato attesta – è stato dichiarato inammissibile.
Con riguardo a tale profilo, dunque – non essendo ravvisabili, né dedotti, elementi nuovi – vale certamente la preclusione discendente dal c.d. giudicato cautelare (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 261724), correttamente richiamata dal provvedimento impugnato e non fatta oggetto di specifica contestazione nel generico ricorso.
3.2. Quanto al profilo concernente l’insussistenza delle esigenze cautelari per essere la ricorrente estranea al reato, osserva il Collegio che – a prescindere dai non infondati rilievi svolti nell’ordinanza impugnata circa il fatto che tale estraneit non sarebbe predicabile in rapporto alla persona giuridica ricorrente, essendo il reato oggetto d’indagine stato commesso dal suo legale rappresentante pro tempore in funzione dell’attività d’impresa – lo stesso è comunque irrilevante per un’assorbente ragione. Ed invero, secondo un orientamento interpretativo di legittimità oramai consolidato e condiviso dal Collegio, il sequestro preventivo impeditivo non finalizzato alla confisca – qual è la misura nella specie adottata implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e i suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libe disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. 274691; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246358).
3.3. Per sostenere l’insussistenza di esigenze cautelari connesse all’utilizzo dei beni da parte della società ricorrente e tali, dunque, da consentirne ad essa la restituzione (o quantomeno la concessione in uso), RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto allegare e dimostrare, nella competente sede del merito cautelare, che l’impiego avrebbe escluso la protrazione del periculum in mora ravvisato nel provvedimento genetico. Richiamando i rilievi svolti dal g.i.p. nel provvedimento di rigetto del dissequestro, l’ordinanza impugnata (pag. 6) reputa che la restituzione dei beni, o la loro concessione in uso, ad RAGIONE_SOCIALE vanificherebbe le ragioni del sequestro e questa valutazione in fatto, peraltro fatta oggetto di generiche censure nel ricorso, non è sindacabile in questa sede. Com’è noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito – a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua
contraddittorietà o illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2022.